Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22796 Anno 2024
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/01/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 22796 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15587-2021 proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di erede di COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con procura –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 638/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/05/2021 R.G.N. 414/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RITENUTO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato l’opposizione avverso plurime cartelle portanti crediti contributivi vantati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei coltivatori diretti NOME e COGNOME NOME;
avverso la sentenza ricorre NOME, anche quale erede di COGNOME NOME, con ricorso affidato a tre motivi, averso il quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha conferito solo procura a margine della copia notificata del ricorso; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
l’Ufficio del Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte;
CONSIDERATO CHE
con i motivi di ricorso la parte ricorrente si duole per non avere la Corte di merito rilevato d’ufficio l’applicabilità del decreto sostegni, d.l.n.41 del 2021, che ha sancito la rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle d’importo non superiore a 5.000,00 euro, e dichiarato cessata la materia del contendere (primo motivo); né applicato, d’ufficio, il d.l.n.119/2018 recante, all’art. 4, la previsione della rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle inferiori a 1.000,00 euro (secondo motivo); infine, per avere violato il divieto di produzione di documenti in appello, ammettendo la produzione documentale tardiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE comprovante l’intervenuta interruzione della prescrizione;
i primi due motivi sono inammissibili per non avere la parte ricorrente ottemperato al principio di autosufficienza , correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto, agli effetti della
pretesa applicazione della normativa invocata e alla sussistenza, nella specie, dei requisiti prescritti per beneficiare della rottamazione, non essendo a tal fine sufficiente la mera elencazione, enunciata nel ricorso, RAGIONE_SOCIALE cartelle dalle quali dovrebbe rinvenirsi il limite economico dettato dal legislatore per le invocate misure premiali;
il terzo mezzo è da rigettare;
quando venga dedotta, in sede di legittimità, l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo , è giudice anche del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile;
tuttavia, l’ apprezzamento d ‘ indispensabilità viene svolto dalla Corte di legittimità in astratto, ossia al solo fine di stabilire la idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, senza alcuna assunzione di poteri cognitori di merito da parte della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.C., spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di rinvio, l’apprezzamento in concreto RAGIONE_SOCIALE inferenze desumibili dalla prova, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa;
ciò posto, proprio perché si tratta di un error in procedendo , collocabile nell’ambito degli errori di attività del giudice di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., disposizione che postula che il vizio sia tale da determinare la nullità della sentenza o del procedimento, è pur sempre necessario che la denunciata violazione abbia svolto un ruolo decisivo, ovvero che abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero che quest’ultima – in assenza di tale vizio – non
sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata (tra le altre, v. Cass. n. 22978 del 2015; Cass. n. 26087 del 2019);
la lesione RAGIONE_SOCIALE norme processuali, infatti, non è invocabile in sé e per sé, essendo viceversa sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione adduca anche, a dimostrazione della fondatezza, la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima (Cass. Sez.Un. n. 3758 del 2009), poiché alla radice di ogni impugnazione dev ‘ essere individuato un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi effettivi sulla soluzione adottata (fra le altre, Cass. n. 18074 del 2014; Cass. n. 7394 del 2008; Cass. n. 13091 del 2003);
come condivisibilmente rimarcato da Cass. n. 32815 del 2023, sovente si trova dichiarato che dai princìpi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod.proc.civ., non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio (v., per tutte, Cass. n. 26157 del 2014, la quale aggiunge che l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata);
orbene, nella specie, parte ricorrente si limita a dedurre l’avvenuta violazione della regola processuale, senza in alcun modo prospettare come tale violazione abbia decisivamente influito sulla sentenza d’appello e, ancora prima, confutare la ritenuta definitiva conferma, argomentata dalla Corte di merito, della pista probatoria che l’ente previdenziale aveva già tracciato mediante la produzione dell’estratto dei propri archivi informatici attestanti il compimento, da parte del concessionario del servizio di RAGIONE_SOCIALE, di atti di recupero dei crediti contributivi controversi;
in conclusione, il ricorso è rigettato;
non si provvede alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18