SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 706 2025 – N. R.G. 00001182 2024 DEPOSITO MINUTA 17 09 2025 PUBBLICAZIONE 17 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL’ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1182/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 12.6.2024
da
,
– ricorrente
–
rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e COGNOME come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, INDIRIZZO
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contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
-resistente – rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME come per procura generale alle liti rilasciate in data 03.06.2010 al rep. n.100.862, racc.n. 23511 del notaio di Venezia, con domicilio eletto l’Avvocatura di Padova, in INDIRIZZO
OGGETTO: Prestazione: indennita – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente ha diritto alla tutela assicurativa per la m.p. denunciata, caso n. 518489676 del 26/10/2021 -Ernia discale lombare L5-S1 , di origine professionale – con conseguente riconoscimento del diritto all’indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. n. 38/00 in relazione al grado di menomazione denunciato (12 (dodici) per cento) o al diverso grado maggiore o minore che risulterà di giustizia, arretrati con interessi, come per legge, sulle somme dovute.
Per l’effetto, condannarsi l’ a provvedere all’erogazione in favore della ricorrente delle prestazioni cui la stessa ha diritto, così come verranno accertate di giustizia in corso di causa (indennizzo in capitale), con interessi, come per legge sulle somme dovute.
Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per parte resistente:
Respingersi perché infondata, inesistente o non provata o con qualsiasi altra statuizione, la domanda attorea.
Spese, diritti ed onorari di causa come da giustizia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell ‘ onde pervenire ad accertamento giudiziario dell ‘ origine professionale della patologia insorta in suo capo e denunciata all ‘ Istituto nell ‘ ottobre 2021, costituita da ‘ ernia discale lombare L5-S1 ‘ . Concludeva quindi per la condanna dell ‘ all ‘ erogazione suo favore delle provvidenze di legge, correlate ad inabilità quantificata nella misura del 12%.
L ‘ costituendosi in giudizio negava fondatezza alla pretesa avversaria.
La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune testimonianze e CTU medicolegale, e perveniva in decisione all ‘ udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
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L ‘ attività istruttoria svolta, in uno con la documentazione già in atti, consente di ritenere accertata l ‘ origine professionale della patologia lamentata in ricorso e fonte di inabilità
del 10%, in relazione alla quale dunque l ‘ va condannato ad erogare le provvidenze di legge.
Dalla documentazione acquisita in sede peritale (documento di valutazione dei rischi) in relazione all ‘ attività lavorativa come banconiera e da documentazione (documento di valutazione dei rischi e cartelle sanitarie di rischio) e dichiarazioni testimoniali relativamente all ‘ attività di addetta alle pulizie di parcheggi alle dipendenze di CPS e di corriere alle dipendenze di Ak il CTU ha motivatamente concluso che la ricorrente ha svolto attività lavorativa di movimentazione carichi che l ‘ ha esposta al rischio di sviluppare una patologia al rachide.
Da ciò, anche considerate le specifiche modalità lavorative riferite dai testi escussi, deve ritenersi congruente l ‘ accertamento contenuto nella perizia circa la natura professionale della patologia consistente in una ernia discale, peraltro patologia tabellata in relazione ad attività consistenti anche nella movimentazione dei carichi.
La circostanza che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa a part time e non con continuità é stata presa in considerazione dal CTU, che nella perizia dà atto di aver visionato l ‘ estratto contributivo della ricorrente (cfr. pag. 8), tali argomenti risultando inoltre oggetto di specifica discussione con i ccttpp (cfr. pag. 18 della perizia). Del resto, lo stesso consulente dell ‘ a fronte della nuova documentazione acquista ha ritenuto di non formulare osservazioni rispetto alla bozza di perizia (cfr. allegato alla CTU).
In conclusione, va condannato a corrispondere alla ricorrente l ‘ indennizzo riferito ad inabilità nella misura del 10% oltre interessi legali dal 201° giorno dalla domanda amministrativa, fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore dei procuratori della ricorrente che si sono dichiarati antistatari, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU si confermano nell ‘ importo già oggetto di liquidazione provvisoria, e sono poste definitivamente in capo ad per la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna a corrispondere alla ricorrente indennizzo riferito ad inabilità ad inabilità nella misura del 10% oltre interessi legali dal 201° giorno dalla domanda amministrativa, fino al saldo.
Condanna altresì a rifondere ai procuratori della ricorrente -che si sono dichiarato i antistatari le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.70 0,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato per € 43,00 .
Spese di CTU definitivamente in capo ad .
Venezia, 17/09/2025.
Il Giudice del Lavoro dott. NOME COGNOME