Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5908 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5908 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26775/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE A TREBBIA DI PIACENZA, in persona del reverendo padre NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
e
PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA DETTA RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore generale AVV_NOTAIO, domiciliata ex lege presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), per procura in calce al controricorso e con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo pec:
EMAIL;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante frate NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso; -controricorrente-
e
COGNOME NOME quale curatrice RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente di COGNOME NOME, ed AVENUE CAPITAL LIMITED; -intimate- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PIACENZA depositato il 9.2.2018 in relazione al n. R.G. 1321/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 26.9.2006 la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano NOME avanzando, tra le altre, domanda ex art. 2932 cod. civ. per l’adempimento coattivo di un contratto preliminare di vendita immobiliare con la stessa stipulato.
Il 13.1.2008 moriva a Piacenza la citata COGNOME NOME, nubile e priva di discendenti, che -con testamento pubblico -aveva istituito eredi universali la RAGIONE_SOCIALE, gli Ammalati di Lebbra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE Trebbia ed aveva disposto di alcuni legati a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nel giudizio intervenivano in prosecuzione la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, che sostenevano di essere eredi e di avere validamente accettato l’eredità di COGNOME NOME.
La citata RAGIONE_SOCIALE contestava la qualità di eredi degli intervenuti, osservando che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era solo legataria e che gli altri due enti morali intervenuti, pur avendo accettato l’eredità, non avevano svolto nei termini di legge l’inventario, decadendo dal relativo beneficio e dalla qualità di eredi.
Il Tribunale di Milano, ritenendo l’eccezione fondata, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘erede legittimo di COGNOME NOME, da individuarsi a cura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che citava in giudizio lo Stato Italiano, il quale, però, costituendosi, eccepiva che non essendo ancora decorsi dieci anni dalla morte di COGNOME NOME, non aveva ancora acquisito la qualità di erede RAGIONE_SOCIALE preRAGIONE_SOCIALE, risultando quindi necessario chiedere la nomina di un curatore RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente RAGIONE_SOCIALE stessa COGNOME NOME, ottenendo l’adesione a tale posizione anche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 11067/2014, poi passata in giudicato per mancata impugnazione, il Tribunale di Milano dichiarava improcedibili le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto la stessa non aveva provato l’inesistenza di ulteriori eredi legittimi
di COGNOME NOME, indispensabile per poter considerare erede lo Stato ex art. 586 cod. civ., ragion per cui sarebbe stato necessario procedere alla nomina del curatore RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente di COGNOME NOME ex art. 528 cod. civ.
Con ricorso del 6.9.2016 la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE chiedevano al Tribunale di Piacenza la nomina di un curatore RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente di COGNOME NOME ed il Tribunale di Piacenza con decreto del 14.9.2016 accoglieva la richiesta, nominando curatore l’AVV_NOTAIO, che il 27.9.2016 prestava giuramento, con conseguente trascrizione RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto nei registri immobiliari.
Contro tale decreto proponevano reclamo ex art. 739 c.p.c. al Tribunale di Piacenza il 2.8.2017 la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che avevano accettato l’eredità di COGNOME NOME con beneficio d’inventario e che, già da tempo, erano nel possesso dei beni RAGIONE_SOCIALE defunta, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione o la revoca RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente e RAGIONE_SOCIALE nomina del curatore RAGIONE_SOCIALE stessa.
Integrato il contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Re dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che rappresentava di avere promosso un separato giudizio camerale ex art. 742 c.p.c. per ottenere la revoca e la conseguente cessazione RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente ed aderiva alle richieste RAGIONE_SOCIALEe reclamanti, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima eccepiva la tardività del reclamo ex art. 739 c.p.c. e, nel merito, negava la qualità di eredi di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALEe reclamanti e RAGIONE_SOCIALE legataria chiamata in causa, invocando anche il giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Milano sopra citata.
Con decreto depositato il 9.02.2018 il Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, disattesa l’eccezione di tardività del reclamo, accoglieva lo stesso, ritenendo che le reclamanti avessero
provato di avere accettato con beneficio d’inventario tempestivamente l’eredità di COGNOME NOME e di essere già da tempo nel possesso dei beni ereditati e di avere compiuto atti di disposizione degli stessi e, pertanto, revocava la nomina RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO a curatore RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente di COGNOME NOME, dichiarando cessate le sue funzioni; disponeva, quindi, anche la cancellazione RAGIONE_SOCIALEe trascrizioni del decreto di nomina del curatore RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente e compensava tra le parti le spese processuali per giusti motivi, stante la peculiarità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate e per la natura di volontaria giurisdizione del procedimento.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione -notificato il 10/14.9.2018 alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Re dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE, il 10/17.9.2018 alla RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e per rifiuto RAGIONE_SOCIALE notifica in data 10/18.9.2018 alla curatela RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente di RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi.
Hanno resistito, con distinti controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a Trebbia di Piacenza, la RAGIONE_SOCIALE (nella quale si é fusa la RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE; sono, invece, rimaste intimate la RAGIONE_SOCIALE e la curatela RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente di COGNOME NOME.
Ha depositato memoria ex art. 380 -bis.1 c.p.c. la RAGIONE_SOCIALE
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 27.2.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 327 e 739 c.p.c., osservando che il Tribunale di Piacenza -a fronte di un
decreto che ha dichiarato l’apertura RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente ed ha nominato il curatore RAGIONE_SOCIALE stessa del Tribunale di Piacenza pubblicato il 14.9.2016, e di un reclamo ex art. 739 c.p.c. depositato il 2.8.2017 -ha erroneamente ritenuto tempestivo tale reclamo perché in difetto di notifica ad istanza di parte del decreto reclamato, ha ritenuto applicabile il termine d’impugnazione di un anno dalla pubblicazione previsto dall’art. 327 c.p.c. vecchia formulazione, anziché il termine di sei mesi dalla pubblicazione previsto dallo stesso articolo nel testo modificato dall’art. 46, comma 17, RAGIONE_SOCIALE L. 18.6.2009 n. 69, che avrebbe invece dovuto applicare in base alla disposizione transitoria RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 di quella legge in quanto il procedimento camerale di primo grado era stato introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE il 6.9.2016 e, quindi, in data successiva al 4.7.2009.
2) Col secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 528 cod. civ., 739 e 747 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 105 del D. Lgs. n. 51 del 1998, in quanto in base alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 739, comma 2°, c.p.c. il reclamo contro il decreto del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di COGNOME NOME e nominato il curatore RAGIONE_SOCIALE stessa doveva essere proposto alla Corte d’Appello di Bologna e non allo stesso Tribunale di Piacenza in composizione collegiale (in tal senso si richiama Cass. 10.3.2006 n. 5274).
Col terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 2909 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni preliminari al codice civile, RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 528 cod. civ., sostenendo che il decreto impugnato abbia violato il giudicato implicito contenuto nella sentenza del Tribunale di Milano n. 11067/2014, che aveva dichiarato improcedibili le domande avanzate dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME in quanto non era stata convenuta in
giudizio la curatela RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente di COGNOME NOME, la cui apertura era stata ritenuta indispensabile, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE qualità di eredi sia RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta RAGIONE_SOCIALE, che RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che a quel giudizio avevano partecipato.
Col quarto motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 473, 485 e 487 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 c.p.c. .
Deduce la ricorrente che, poiché la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE avevano accettato con beneficio d’inventario l’eredità di COGNOME NOME senza far redigere entro tre mesi l’inventario e senza chiedere entro tale termine la proroga, RAGIONE_SOCIALE accettazione si sarebbe dovuta ritenere divenuta inefficace, non potendo esse accettare l’eredità puramente e semplicemente in quanto enti morali, con conseguente loro difetto di interesse e di legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di COGNOME NOME nominandone il curatore, per cui il decreto impugnato aveva errato nel ritenere che le reclamanti avessero provato la loro qualità di eredi di COGNOME NOME, come del resto emergente dalla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano n. 11067/2014.
In via pregiudiziale, ritiene la Corte, raccogliendo in tal senso anche l’eccezione preliminare sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a Trebbia di Piacenza, di dover considerare che il provvedimento impugnato si è limitato a statuire esclusivamente sul reclamo avverso il decreto del Tribunale di Piacenza nella parte in cui aveva dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di COGNOME NOME e nominato curatore RAGIONE_SOCIALE stessa l’AVV_NOTAIO.
Occorre, infatti, ricordare che i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri RAGIONE_SOCIALE definitività e RAGIONE_SOCIALE decisorietà, ossia quando non siano soggetti, per quanto attiene al primo profilo, ad alcun altro rimedio, e siano altresì diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o ” status “, con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata (vedi Cass. ord. n. 29841/2023 ed in motivazione Cass. sez. un. n. 1914/2016).
Nello stesso senso si é pronunciata ripetutamente questa Corte anche in altre fattispecie analoghe di volontaria giurisdizione (vedi Cass. 27.2.2012, n. 2986, e Cass. 11.4.2017, n. 9348, in materia di revoca RAGIONE_SOCIALE‘amministratore condominiale; Cass. 23.6.2011, n. 13747, e Cass. 28.9.2017, n. 22693, in materia di revoca di amministratore di sostegno; Cass. 14.2.2003, n. 2205, e Cass. 6.10.2010 n. 11019, in materia di revoca del tutore).
Alla luce di tali principi, appare evidente l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento in questa sede impugnato, che ha deciso un reclamo avverso il provvedimento solamente nella parte relativa alla chiusura RAGIONE_SOCIALE procedura di eredità giacente ed alla revoca RAGIONE_SOCIALE nomina del curatore RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente e cancellazione RAGIONE_SOCIALE trascrizione RAGIONE_SOCIALE relativa nomina dai registri immobiliari.
Il provvedimento in questione si caratterizza, invero, per l’efficacia meno intensa propria dei provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione, i quali, come è noto, pur potendo
riguardare posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso e sono soggetti a modifica o revoca da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso giudice che li ha emessi sia per motivi sopravvenuti che per circostanze preesistenti (vedi in tal senso Cass. n. 29841/2023; Cass. n. 2099/2001).
Orbene, come già rilevato dall’ordinanza n. 29841 del 27.10.2023 di questa Corte, se avverso i provvedimenti con i quali si determinino, da parte del giudice che lo ha nominato, i compensi spettanti al curatore RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente, si ritiene possibile che gli stessi siano oggetto, una volta esperiti i rimedi all’uopo previsti dal legislatore, di ricorso per cassazione, investendo la tutela di posizioni di diritto soggettivo, e con carattere di definitività e decisorietà, a diversa conclusione deve invece pervenirsi avverso le statuizioni che invece siano strettamente correlate alla giurisdizione volontaria in materia successoria.
Questa Corte (con altra pronuncia, la n. 3942/1994) ha, infatti, affermato che è inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che conferma, rigettando l’istanza di revoca ex art. 742 c.p.c., il decreto di cessazione RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente e di consegna del compendio ereditario agli eredi legittimi, in sede di reclamo avverso il provvedimento negativo del(l’allora) pretore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri RAGIONE_SOCIALE decisorietà e RAGIONE_SOCIALE definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata.
Va solo puntualizzato che il provvedimento qui impugnato poteva al più essere suscettibile di ricorso ex art. 111 Cost. unicamente al capo attinente alle spese processuali.
Infatti, è stato affermato che (v. Cass. n. 11503/2010) è legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria
del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole RAGIONE_SOCIALEte dall’art. 91 c.p.c., e seguenti (conf. Cass. n. 28331/2017).
La ricorribilità per cassazione, quindi, è consentita solo avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, e pertanto dotata dei connotati RAGIONE_SOCIALE decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede (conf., ex multis , Cass. n. 2986/2012, che ha escluso che tale soluzione contrasti con l’art. 13 CEDU, il quale, nello stabilire che ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione siano violati ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, non implica affatto che gli Stati debbano sempre ed in ogni caso accordare la tutela giurisdizionale fino al livello del rimedio di legittimità, la cui funzione ordinamentale non consiste nel tutelare l'” ius litigatoris “, attribuendo al singolo ulteriori opportunità di verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni di fondatezza RAGIONE_SOCIALE sua pretesa, ma di garantire l'” ius constitutionis “, cioè la nomofilachia e con essa l’uniformità RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione giurisprudenziale; v. anche Cass. n. 9348/2017).
I motivi proposti però dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE non riguardano la statuizione del Tribunale di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali RAGIONE_SOCIALE procedura di reclamo, palesandosi pertanto inammissibili in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘indicata eccezione preliminare di rito.
In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate – come in dispositivo -a favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti.
Nulla va, invece, disposto per le parti intimate.
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 -quater del D.P .R. 30 maggio 2002, n. 115 –RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate -a favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti -nella somma di € 200,00 per esborsi e di € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15% ciascuna.
Visto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda