Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19600 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
R.G.N. 3054/24
C.C. 11/6/2024
Correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso per correzione di errore materiale (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-controricorrenti –
avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 10179/2021, pubblicata il 16 aprile 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 375, secondo comma, n. 4bis , e 391bis , primo comma, primo periodo, c.p.c., COGNOME NOME chiedeva che fosse oggetto di emenda l’ordinanza di cui in epigrafe, nella parte in cui aveva omesso di indicare, nel dispositivo della pronuncia, che la condanna di COGNOME NOME al rimborso delle spese di lite, in favore dei controricorrenti, lo riguardava nella sua qualità di erede di COGNOME NOME; e ciò al fine di impedire che i due patrimoni del de cuius e dell’erede fossero confusi, avendo il COGNOME accettato l’eredità del NOME con beneficio d’inventario.
Resistevano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME COGNOME, i quali negavano che vi fosse alcun errore materiale per difetto dell’interesse prospettato alla enunciazione della qualità di erede del ricorrente, poiché l’avvenuta accettazione dell’eredità di NOME COGNOME con il beneficio d’inventario sarebbe stata comunque opponibile dal COGNOME in tutti i rapporti giuridici trasmessi mortis causa dal de cuius e dai quali derivava la legittimazione ad causam e quella processuale.
2. -Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -L’invocata correzione dell’errore materiale non può trovare accoglimento per difetto di interesse.
Infatti, dal corpo dell’ordinanza emerge pacificamente che COGNOME NOME ha proposto il ricorso nella sua qualità di erede di NOME NOME (vedi il riferimento di cui a pag. 8, punto 8, nel quale si specifica che avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME).
Sicché l’omessa indicazione della qualità di erede della parte costituita, nel dispositivo della pronuncia, non è in grado di produrre alcun effetto pregiudizievole a suo carico.
Infatti, in tema di eredità beneficiata, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio di inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, sono ad essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da una espressa statuizione sul punto, sicché quella parte non sarà tenuta oltre il valore dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto all’efficacia della decisione fra le parti che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell’eredità beneficiata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9350 del 12/04/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6345 del 25/11/1988; Sez. 2, Sentenza n. 2442 del 09/03/1987; Sez. 1, Sentenza n. 3713 del 11/08/1977).
2. -In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle
spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26566 del 14/09/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020; Sez. 6-L, Ordinanza n. 14 del 04/01/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013; Sez. 3, Ordinanza n. 10203 del 04/05/2009).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso per correzione di errore materiale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda