Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30820 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30820 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21760/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliate;
-ricorrenti –
contro
INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, rappresentate e difese le prime tre dall’AVV_NOTAIO, la quale si difende da sé ex art. 86 cod. proc. civ., tutte elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio di quest’ultima;
-controricorrenti –
COGNOME NOME
avverso la sentenza n. 241/2020 del 30/4/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta e notificata il 29/5/2020.
Udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025;
lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. Con distinti atti di citazione, l’architetto NOME COGNOME (proc. n. 887/07) e l’AVV_NOTAIO (proc. n. 926/07) proposero reclamo avverso lo stato di graduazione formato in seno alla procedura di liquidazione dell’eredità di COGNOME NOME, accettata dagli eredi legittimi con beneficio di inventario, lamentando, il primo, che non era stata considerata la propria dichiarazione di credito regolarmente notificata al AVV_NOTAIO, che curava la relativa relazione, con riguardo a una serie di prestazioni professionali rese in favore del de cuius , e rappresentando, il secondo, di avere spiegato attività difensiva su incarico del defunto e di avere maturato, per tale attività, crediti non soddisfatti nella misura di € 37.168,31, corrispondente alle quote a carico delle sole eredi beneficiarie COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente figlia e moglie del de cuius , mentre affermava di essere stato soddisfatto per la quota di spettanza degli altri eredi COGNOME NOME e NOME.
Nei giudizi riuniti, si costituirono le convenute che eccepirono l’inammissibilità della domanda e contestarono le pretese degli attori, ritenendole infondate e/o prescritte quantomeno con
riguardo a quelle del legale. Rimase invece contumace COGNOME NOME.
Con sentenza n. 1 del 17/12/2012, il Tribunale di Gela accolse la domanda formulata dai due professionisti, ordinando l’inserimento nello stato di graduazione già formato del credito di € 61.413,68 in favore di NOME COGNOME e di € 37.168,31 in favore di NOME COGNOME, da imputarsi alle sole quote di COGNOME NOME e COGNOME NOME, disponendo che quest’ultimo credito fosse inserito nello stato di graduazione con privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 cod. civ. e condannando le convenute al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di gravame, instaurato da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, si concluse, nella resistenza di INDIRIZZO, degli eredi dell’AVV_NOTAIO – ossia COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME – e di COGNOME NOME, che si associò alle difese delle appellanti, con la sentenza del 08/04/2020, con la quale la Corte d’Appello di Caltanissetta confermò la sentenza impugnata.
Avverso questa sentenza, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi, illustrati anche con memoria, Si difendono con controricorso INDIRIZZO, che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un solo motivo, e COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, che hanno depositato memoria illustrativa, mentre COGNOME NOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto che le appellanti non avessero eccepito in primo
grado la mancata tempestività della dichiarazione di credito avanzata dall’architetto COGNOME e che, pertanto, la stessa, in quanto inserita nei motivi di gravame, fosse inammissibile e tardiva ai sensi dell’articolo 345 cod. proc. civ., senza considerare che il predetto, nel proporre reclamo avverso lo stato di graduazione dell’eredità beneficiata, da cui risultava l’esclusione del suo credito, non aveva dimostrato di aver fatto pervenire la dichiarazione di credito nel termine di cui all’articolo 498 cod. civ., qualificabile come fatto costitutivo della domanda e, come tale, soggetto all’onere probatorio su di lui incombente. Inoltre, il semplice difetto di contestazione, specie nel periodo antecedente alla modifica dell’articolo 115 cod. proc. civ. anteriore alla novella del 2009, non comportava un vincolo di automatica conformazione, essendo il giudice comunque tenuto a rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall’altra. Avendo, pertanto, il reclamo natura impugnatoria e non avendo la dichiarazione di credito il requisito della certezza della data, sarebbe spettato al reclamante dimostrare di aver osservato le norme per l’ammissione al passivo ereditario.
2. Con il secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 498, 501 e 502 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che, in sede di reclamo avverso lo stato di graduazione, fosse possibile chiedere l’accertamento del credito, essendo questa una scelta concessa al creditore beneficiario, e che il credito di INDIRIZZO, accertato in sede di reclamo, potesse essere utilmente inserito nello stato di graduazione, a prescindere dalla tempestività della dichiarazione al AVV_NOTAIO della procedura, stante la natura non perentoria del termine stesso. In proposito, le ricorrenti hanno obiettato che la mancata presentazione della dichiarazione di credito nel termine fissato precludeva al creditore
la possibilità di partecipare alla liquidazione concorsuale, potendo lo stesso esercitare l’azione, ai sensi dell’art. 502, terzo comma, cod. civ., nei limiti della somma residuata dopo il pagamento ai creditori collocati nello stato di graduazione.
3.1 Il primo e secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.
Si legge nella sentenza impugnata che l’eccezione di mancanza o tardività della dichiarazione di credito dell’arch. COGNOME fosse inammissibile perché tardiva, non essendo stata sollevata nei termini in primo grado, ma soltanto in appello, e non avendo il termine per la suddetta dichiarazione carattere perentorio.
Si legge altresì che, ad avviso dei giudici di merito, il creditore beneficiario ha la possibilità di far accertare il proprio credito nell’ambito della procedura di cui all’art. 498 cod. civ., essendo questa una scelta a lui concessa allorché non intenda far ricorso alle normali procedure di accertamento o di condanna per munirsi di idoneo titolo esecutivo.
3.2 Orbene, l’accettazione con beneficio di inventario, che, a norma dell’art. 484 cod. civ., si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti, atteso che sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancanza di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l’attribuzione all’uno dell’autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell’altro (in questi termini Cass., Sez. 2, 24/10/2024, n. 27626; Cass., Sez. 2, 9/8/2005, n. 16739).
Per effetto dell’accettazione con beneficio di inventario, si viene ad instaurare una procedura che incide sulla sola fase esecutiva del
pagamento dei crediti e dei legati, vietando esecuzioni individuali, ai sensi dell’art. 506 cod. civ. (Cass., Sez. 3, 08/05/1973, n. 1244), o la distribuzione del ricavato di quelle in corso (Cass., Sez. 3, 6/12/1974, n. 4070), in quanto impone all’erede beneficiato di procedere o attraverso la liquidazione individuale ex art. 495 cod. civ., ossia pagando i creditori man mano che si presentino, oppure, a sua scelta od obbligatoriamente in presenza di certe condizioni, attraverso quella concorsuale ex art. 498 cod. civ., che, diretta a garantire le pari condizioni dei creditori dell’eredità e dei legatari, impone il rispetto delle fasi 1) dell’accertamento del passivo, 2) della formazione dello stato di graduazione, con collocazione secondo il grado di preferenza legale (in primo luogo le spese del procedimento di accettazione con beneficio di inventario ai sensi dell’art. 511 cod. civ., quindi i crediti assistititi da diritto di prelazione e, infine, i legati), 3) del controllo da parte degli interessati e 4) del pagamento dei debiti ereditari susseguente alla definitività dello stato di graduazione.
Detta procedura – che inizia con la spedizione, per raccomandata, dell’invito, a mezzo di un AVV_NOTAIO del luogo dell’aperta successione, pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia, ai creditori (e ai legatori) a presentare, entro un termine stabilito dal AVV_NOTAIO stesso e non inferiore a giorni trenta, le cosiddette dichiarazioni di credito -conosce un proprio sistema di accertamento dei crediti, che passa attraverso le seguenti fasi fondamentali: 1) scaduto il termine entro il quale dovevano essere presentate le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del AVV_NOTAIO, a liquidare le attività ereditarie, facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie (art. 499 cod. civ.); 2) indi, l’erede forma, sempre con l’assistenza del AVV_NOTAIO, lo stato di graduazione, che viene compiuto a cura del AVV_NOTAIO, comunicato con raccomandata ai creditori e ai legatari e pubblicato per estratto nel Foglio degli Annunci Legali
della Provincia (oggi nella Gazzetta Ufficiale), ai sensi degli artt. 499 e 501 cod. civ.; 3) nei 30 giorni dalla data di questa pubblicazione, gli interessati possono proporre reclamo avverso lo stato di graduazione ai sensi dell’art. 501 cod. civ.; 4) i reclami -che devono essere proposti con citazione ex artt. 501 cod. civ. e 778 cod. proc. civ. – possono riguardare il mancato o erroneo collocamento dello stato di graduazione o il collocamento di non aventi diritto (Cass., Sez. 2, 6/11/1991, n. 11848).
3.3 La prima fase (ossia quella dell’accertamento del passivo), è disciplinata dall’art. 498, secondo comma, cod. civ., e si sostanzia nell’invito a ‘presentare, entro un termine stabilito dal AVV_NOTAIO stesso non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito’, da inoltrarsi ai creditori e legatari -non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione al pagamento degli stessi ‘a misura che si presentano’ ai sensi dell’art. 495 cod. civ. – a mezzo di AVV_NOTAIO del luogo di apertura della successione.
Il termine per la comunicazione dell’invito, gravante sull’erede, e quello per la presentazione della dichiarazione di credito, gravante su creditori e legatari, ha natura perentoria, siccome coerente con l’esigenza di economia procedurale connessa alla necessità di concludere entro tempi ragionevoli la liquidazione delle attività dell’eredità beneficiata (Cass., Sez. 2, 20/11/2019, n. 30247; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20713; Cass., Sez. 2, 19/10/1994, n. 8527), senza che rilevi la mancata notifica individuale ai creditori o legatari di cui si assuma essere stato noto il recapito, atteso che la pubblicazione, ai sensi dell’art. 498 cod. civ., nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia (ora nella Gazzetta Ufficiale per effetto dell’art. 31, comma 3, legge 24 novembre 2000, n. 340) dell’invito ad essi a presentare le dichiarazioni di credito assolve alla funzione di assicurare una forma di conoscenza legale da parte di tutti coloro che non siano stati raggiunti per qualsiasi motivo
dall’invito individuale, rispetto al quale essa assume una finalità per così dire surrogatoria, ma dotata di uguale efficacia, anche in ordine alla determinazione del dies a quo per la decorrenza del termine per la presentazione tempestiva delle dichiarazioni di credito ai fini del loro inserimento dello stato di graduazione credito (Cass., Sez. 2, 19/10/1994, n. 8527).
Da ciò consegue che, una volta scaduto il termine di cui all’art. 498 cod. civ., ai creditori che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di credito è preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro azione ex art. 502, terzo comma, cod. civ., nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione (Cass., Sez. 2, 13/8/2018, n. 20713; Cass., Sez. 2, 19/10/1994, n. 8527, cit.).
In sostanza, la posizione del creditore che non abbia presentato la dichiarazione di credito nel termine fissato o che l’abbia presentata tardivamente è analoga a quella del creditore che abbia introdotto un autonomo giudizio di accertamento del proprio credito o di condanna, il quale, come già chiarito da questa Corte, è finalizzato ad ottenere un titolo da spendere poi nella predetta procedura, nella quale il relativo credito può trovare soddisfazione nell’eventuale residuo (Cass., Sez. 2, 24/10/2024, n. 27626; Cass., Sez. 2, 30/03/2001, n. 4704).
Da ciò consegue che hanno errato i giudici di merito, allorché hanno escluso la natura perentoria di siffatto termine, sostenendo che questo fosse arguibile dallo stesso tenore letterale della norma, così da pervenire a scorrette conclusioni processuali, siccome non in linea con l’impianto complessivo della procedura concorsuale.
3.3 Infatti, una volta scaduto il termine per la dichiarazione di credito, prendono avvio, come si è detto, le restanti fasi della procedura concorsuale, le quali sono caratterizzate da una rigida
scansione temporale, che vede susseguirsi a cascata 1) la formazione dello stato di graduazione – con collocazione dei creditori secondo i rispettivi diritti di prelazione e con preferenza rispetto ai legatari -regolato dall’art. 499 cod. civ., di seguito 2) il controllo della regolarità dello stato di graduazione ai sensi dell’art. 501 cod. civ. e, infine, 3) il soddisfacimento dei creditori sulla base di esso ai sensi dell’art. 502 cod. civ.
L’attività di controllo dello stato di graduazione, che, come detto, sussegue la presentazione delle dichiarazioni di credito ed è regolata dall’art. 501 cod. civ., è garantita dalla comunicazione del predetto atto, a cura del AVV_NOTAIO (sia mediante raccomandata -se ne è noto il domicilio o la residenza -, sia mediante pubblicazione di un estratto dello stato nella Gazzetta Ufficiale e, prima del 2000, nel Foglio degli Annunci Legali della Provincia), a tutti i creditori e legatari -e non solo a quelli che abbiano presentato la dichiarazione -, i quali, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 501 cod. civ., possono proporre reclamo con atto di citazione ex art. 778, terzo comma, cod. proc. civ., onde ottenere la condanna dell’erede all’inclusione nello stato di graduazione, per i creditori che ne siano rimasti esclusi, o la modifica del grado di preferenza.
Soltanto in seguito alla mancata impugnazione nei termini dello stato di graduazione ovvero alla definitività della sentenza che definisce il reclamo, l’erede, ai sensi dell’art. 502 cod. civ., può eseguire il pagamento di crediti e legati, uniformandosi alle regole dettate dalla suddetta disposizione, ossia dando preferenza ai creditori indicati nello stato di graduazione, costituente titolo esecutivo, e adempiendo nei confronti di chi non vi rientri sul solo residuo.
Il richiamo, contenuto nell’art. 502 cod. civ., all’azione – concessa ai creditori che non si sono presentati -limitatamente alla somma
residuata dal pagamento dei creditori e dei legatari utilmente collocati nello stato di graduazione, in uno con la dicitura contenuta nell’art. 501 cod. civ., secondo cui la comunicazione dello stato di graduazione riguarda tutti i creditori e legatari e, dunque, non soltanto quelli che hanno presentato la dichiarazione di credito, consente di dire non soltanto che il reclamo può essere proposto anche da questi ultimi, ma altresì che l’esito eventualmente favorevole ad essi non determina l’inclusione dei relativi crediti nello stato di graduazione in assenza di previa dichiarazione di credito.
In altre parole, la proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 501 cod. civ. è sì concessa anche ai creditori che non abbiano fatto la dichiarazione di credito nel termine perentorio di cui all’art. 498, ultimo comma, cod. civ., derivando il loro interesse a far valere i vizi dello stato di graduazione e, dunque, il mancato o erroneo collocamento di non aventi diritto (su questo punto Cass., Sez. 2, 6/11/1991, n. 11848) dal fatto che essi possono rivalersi soltanto sul residuo, ma non comporta sempre e comunque la loro inclusione, all’esito, nello stato di graduazione, che presuppone comunque la tempestività della dichiarazione.
Il reclamo non ha, tra l’altro, carattere impugnatorio dello stato di graduazione, avendo l’attività redazionale del AVV_NOTAIO sul punto valenza meramente compilativa e non accertativa, ma natura di giudizio di cognizione, proponibile da tutti i creditori – sia che abbiano partecipato alla procedura mediante la presentazione della dichiarazione di credito ai sensi dell’art. 498 cod. civ., sia che non vi abbiano partecipato -, i quali così come possono far accertare il proprio credito in un giudizio di cognizione a sé stante (Cass., Sez. 2, 6/11/1991, n. 11848; Cass., Sez. 1, 17/10/1977, n. 4428 ; Cass., Sez. 3, 08/05/1973, n. 1244), possono farlo altrettanto
anche in questa sede, nella quale propongono la loro domanda con atto di citazione.
In definitiva, la natura solo esecutiva della procedura concorsuale dettata dall’art. 499 cod. civ., non esclude che il reclamo di cui all’art. 501 cod. civ. possa assolvere, oltre alla funzione di controllo dello stato di graduazione formato dal AVV_NOTAIO all’esito della presentazione delle dichiarazioni di credito, al quale anche i creditori che non hanno inoltrato la dichiarazione di credito hanno interesse, essendo il quantum del proprio credito limitato all’importo residuo, anche alla funzione di accertare il credito, avendo l’atto redatto dal AVV_NOTAIO natura meramente ricognitiva e derivando dalla proposizione di questo rimedio mediante atto di citazione l’instaurazione di un autonomo processo di cognizione, senza, però, che dal suo esito possa tout court derivare l’inserimento di creditori e legatari nello stato di graduazione, essendo questo condizionato dalla tempestiva presentazione della dichiarazione di credito.
L’art. 502 cod. civ., infatti, cui va correlato il precedente art. 501, contiene non soltanto i presupposti per l’avvio dell’ultima fase della procedura concorsuale (ossia quella del pagamento dei debiti ereditari susseguente alla definitività dello stato di graduazione), ma anche una sorta di sanzione derivante dalla mancata presentazione della dichiarazione di credito, allorché, nell’indicare i criteri da seguire per l’esecuzione dei pagamenti, distingue tra creditori presenti nello stato di graduazione definitivo e creditori che non si sono presentati, stabilendo che soltanto i primi debbano essere pagati secondo l’ordine indicato nel predetto atto e che i secondi possano essere soddisfatti soltanto sul residuo.
Ciò comporta che, diversamente da quanto lamentato nella censura, nessun errore hanno commesso i giudici di merito allorché hanno affermato che era possibile chiedere l’accertamento del
credito all’interno della procedura di cui all’art. 498 cod. civ., essendo questa ‘una scelta che residua al creditore beneficiario che non intenda far ricorso alle normali procedure di accertamento o di condanna per munirsi di idoneo titolo esecutivo’, ben potendo i creditori, indipendentemente dalla loro partecipazione o meno alla procedura concorsuale, chiedere in sede di reclamo l’accertamento del proprio diritto, mentre è certamente erroneo l’avere inserito un siffatto credito nello stato di graduazione, da imputarsi alle sole quote di COGNOME NOME e COGNOME NOME, senza verificare se la dichiarazione di credito dell’arch. COGNOME fosse stata effettuata e, in caso positivo, se questa fosse tempestiva.
3.4 La Corte d’Appello ha, tra l’altro, errato allorché ha dichiarato tardiva e, dunque, inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. l’eccezione di tardività e/o mancata tempestività della dichiarazione di credito avanzata dal medesimo creditore, siccome non proposta con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ma per la prima volta in appello.
Infatti, alla stregua di quanto chiarito nel punto che precede, può dirsi che la natura meramente esecutiva della procedura sopra descritta, in uno con la scansione dei segmenti procedimentali che la caratterizzano (accertamento del credito; formazione dello stato di graduazione; controllo; liquidazione), non incida in alcun modo sull’ an della pretesa dei singoli creditori, non derivando di certo dalla violazione delle relative disposizioni l’estinzione del credito, ma rilevi ai soli fini della quantificazione delle somme da corrispondere a ciascun creditore a seconda che sia stato inserito o meno nello stato di graduazione.
Infatti, come chiarito da Cass., Sez. 2, 13/8/2018, n. 20713, in un caso analogo a quello di specie, nel quale un creditore aveva presentato tardivamente la dichiarazione di credito e proposto di seguito reclamo, il richiamo alla definitività dello stato di
graduazione di cui al primo comma dell’art. 502 cod. civ. detta una regola esclusivamente temporale, stabilendo il momento in cui le ragioni creditorie possano essere soddisfatte, mentre la dicitura ‘i creditori e legatari che non si sono presentati’, di cui al successivo terzo comma, va riferita a coloro che possono rivalersi solo sul residuo e deve essere interpretata in senso restrittivo, in quanto il verbo utilizzato si collega non già alla proposizione del reclamo ex art. 501 cod. civ., ma alla presentazione del credito nel termine perentorio – siccome stabilito dalla legge, ancorché fissato dal AVV_NOTAIO, e non prorogabile ex artt. 153 e 154 cod. proc. civ. (in ciò stando la differenza con quello ordinatorio) – fissato dall’art. 498, e in quanto è la stessa legge a stabilire le conseguenze di una siffatta violazione (ossia il soddisfacimento del credito sul residuo).
E’ allora evidente che, incidendo la tempestiva presentazione della dichiarazione di credito ex art. 498 cod. civ. sul solo quantum della pretesa, ma non anche sull’ an , la deduzione della sua tardività non può qualificarsi come eccezione in senso stretto, proponibile, in quanto tale, nei termini di cui all’art. 167 cod. proc. civ., non costituendo detta violazione fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, ma deve essere considerata come una mera difesa, siccome involgente la mera contestazione di fatti posti dall’altra parte a fondamento del suo diritto, ossia, nella specie, l’inserimento del credito nello stato di graduazione (sulla distinzione tra eccezione e difesa si veda Cass., Sez. 2, 28/5/2019, n. 14515; anche Cass. n. 23796 del 2018; Cass. n. 816 del 2009; Cass. n. 15211 del 2005).
Consegue da quanto detto l’accoglimento dei motivi.
4.1 Con il terzo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello confermato l’accoglimento della pretesa economica
dell’architetto COGNOME, dichiarando esistenti fatti costitutivi rimasti privi di sostegno probatorio, e per non avere deciso sulla base di prova prodotte dalla parte. Le ricorrenti hanno, sul punto, obiettato che i progetti a cui le quattro parcelle si riferivano non avevano prodotto alcuna utilità, in quanto quello relativo al planivolumetrico era stato respinto dal Comune di Gela, mentre agli altri non era seguito il rilascio della concessione edilizia, e che il c.t.u. si era limitato ad accertare la congruità delle parcelle, come del resto chiesto dallo stesso professionista, senza verificare l’utilità pratica del lavoro svolto.
4.2 Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due, dovendosi dapprima verificare la tempestività della dichiarazione di credito.
5.1 Con il quarto motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 166, 167 e 270 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito rigettato la censura, con la quale era stato lamentato l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione del credito vantato dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in quanto le sue prestazioni professionali risalivano ai primi anni ’90 in assenza di atto interruttivo, evidenziando che detta eccezione era stata sollevata oltre il termine di cui all’art. 166 cod. proc. civ., senza che rilevasse la fissazione di una nuova udienza resasi necessaria per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, non essendo la circostanza idonea a consentire la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate. Ad avviso delle ricorrenti, i giudici di merito non avevano considerato che la tempestività dell’eccezione di prescrizione andava valutata con riferimento alla data fissata per l’integrazione del contraddittorio, da considerarsi come prima udienza per tutti i convenuti, e che l’articolo 270 cod. proc. civ., nel disciplinare la chiamata di un terzo
per ordine del giudice, non prevedeva, a differenza della chiamata del terzo su istanza di parte, che restassero ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ciò che comportava la tempestività dell’eccezione di prescrizione.
5.2 La quarta censura è infondata.
Come noto, in ipotesi di litisconsorzio necessario, il cui accertamento va effettuato sulla base del petitum , ovvero in base al risultato perseguito in giudizio dall’attore (Cass., Sez. 3, 11/11/2003, n. 16939), l’integrazione del contraddittorio prevista dall’art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che essa interviene a sanare l’atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie (Cass., Sez. U, 22/04/2010, n. 9523; Cass., Sez. 3, 15/06/2016, n. 12295), atteso che la violazione del precetto darebbe luogo ad una sentenza inutiliter data per oggettiva inidoneità a produrre i propri effetti, destinati a coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale, necessariamente plurilaterale (Cass., Sez. 3, 1/7/1998, n. 6415).
E’ in ragione delle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, che, quando questa non sia rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse e il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3,
22/02/2021, n. 4665; Cass., Sez. 2, 23/10/2020, n. 23315; Cass., Sez. 1, 26/7/2013, n. 18127).
Ciò non significa che l’invalidità dell’atto introduttivo, da cui emerga la sussistenza di una situazione sostanziale necessariamente plurilaterale, riguardi anche i litisconsorti necessari regolarmente evocati in giudizio, non ridondando l’omessa citazione degli altri nell’invalidità di quella regolarmente realizzata, con la conseguenza che per essi l’udienza fissata per la costituzione delle parti pretermesse non vale per consentire a chi si è già costituito di sanare eventuali decadenze cui è incorso.
Infatti, in assenza di specifiche disposizioni in materia, può trovare applicazione per essi il principio secondo cui il differimento della prima udienza ex art. 168bis , quinto comma, cod. proc. civ. (in ciò sostanziandosi la fissazione di nuova udienza ai fini della integrazione del contraddittorio), intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 cod. proc. civ., non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, 19/2/2025, n. 4411; Cass., Sez. 3, 03/02/2020, n. 2394; Cass., Sez. 6 – 2, 06/02/2018, n. 2853).
Tale principio trova, del resto, corrispondenza in quello, pure affermato da questa Corte, secondo cui la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso (Cass., Sez. 3 05/09/2023, n. 25928; anche Cass. n. 11005/2002; conforme Cass. n. 23068/2011).
Ai suddetti principi si sono attenuti, nella specie, i giudici di merito, allorché hanno ritenuto irrilevante la fissazione dell’udienza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi
beneficiari pretermessi, siccome inidonea a rimettere in termini gli originari convenuti, con conseguente infondatezza della censura.
6.1 Con il quinto motivo di ricorso principale, si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 -bis , n. 2, cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito confermato la sentenza del Tribunale, nella parte in cui aveva ordinato l’inserimento del credito dell’AVV_NOTAIO COGNOME nello stato di graduazione, con il privilegio di cui alla citata disposizione, senza considerare che il privilegio per i crediti per retribuzioni dei professionisti o di ogni altro prestatore d’opera intellettuale era riconosciuto esclusivamente per gli ultimi due anni di prestazione.
6.2 Il quinto motivo è inammissibile.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta, infatti che, la doglianza proposta in tale sede aveva riguardato la sola violazione dell’art. 506 cod. civ., per avere il Tribunale riconosciuto interessi sulla somma da inserire nello stato di graduazione, la quale era stata respinta in quanto la disposizione evocata consentiva la sospensione degli interessi dei soli crediti chirografari, mentre a quello vantato dal legale era stata riconosciuta natura privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis, n. 2, cod. civ.
Deriva da quanto detto l’inammissibilità per novità della censura.
7.1 Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 2 Marzo 1949, n. 143, recante ‘ Testo Unico della tariffa degli onorari per prestazioni professionali dell’ingegnere e dell’architetto ‘, e vizio di motivazione, per avere i giudici di merito rigettato l’appello incidentale proposto dall’architetto COGNOME al fine di ottenere il riconoscimento degli interessi moratori da ritardato pagamento, come previsto dall’articolo 9 della Legge professionale n. 143 del 1949, ossia nella misura corrispondente al T.U.S. stabilito dalla Banca d’Italia, oggi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento della
Banca Centrale Europea, sostenendo che non fosse stata fornita la prova della data di invio della specifica, onde far decorrere gli interessi secondo la predetta tariffa. Ad avviso del ricorrente incidentale, i giudici non avevano considerato che, in sede di reclamo, era stata prodotta la lettera raccomandata inviata il 21/05/2001 a COGNOME NOME, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, con cui era stato chiesto il pagamento dei compensi, allegando le relative parcelle, sicché era questa la data alla quale fare riferimento per la decorrenza degli interessi di mora.
7.2 Il sesto motivo, vertendo sulla misura degli interessi, resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale.
In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo e secondo motivo di ricorso principale, l’assorbimento del terzo, l’infondatezza del quarto e l’inammissibilità del quinto, nonché l’assorbimento dell’unico motivo di ricorso incidentale, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso principale, rigetta il quarto, dichiara l’inammissibilità del quinto e l’assorbimento del terzo, nonché del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 7/10/2025
Il giudice estensore (NOME COGNOME)
Il Presidente (NOME COGNOME)