SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 332 2026 – N. R.G. 00000056 2025 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 25 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere Relatore
ha pronunciato la presente
SENTENZA
a seguito del rinvio ex art. 392 c.p.c. disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27626/2024 del 24.10.2024 che ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte n. 1295/2018 del 31.7.2018 emessa nella causa n. 56/2025 R.G. proposta da:
(C.F.:
, quale erede beneficiato di rappresentato e difeso
C.F.
dall’AVV_NOTAIO (C.F.
), pec:
C.F.
AVV_NOTAIO (C.F.
), pec:
C.F.
i sopra indicati indirizzi di posta elettronica certificata e dall’AVV_NOTAIO
elettivamente domiciliata presso
– attore in riassunzione –
-contro-
TABLE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’attore in riassunzione, ( come da precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni del 1.12.2025):
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: Piaccia alla Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa del 15.11.2013, n. 625/13, accertare e dichiarare: che le somme anticipate dal coerede beneficiato , nell’interesse e per la tutela e/o per la conservazione del patrimonio della eredità beneficiata , debbono essere poste a carico dell’eredità stessa con il privilegio per legge previsto e rimborsate all’erede nella misura di €
77.597,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi al saldo e/o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia e come risulta dalla documentazione prodotta anche in allegato alle memorie autorizzate ex art.184 cpc. Spese sostenute da con animo di rivalsa nei confronti dell’eredità beneficiata :
a) notula AVV_NOTAIO (doc.10)
€ 1.894,00
assegno COGNOME NOME (doc.12)
€ 5.192,56
c) assegno
e spese AVV_NOTAIO (doc.14)
€ 4.563,00
registraz. sentenza 724/03 (doc.14 ter)
€ 170,43
registrazione sentenza 38/02 (doc.15-16)
€ 1.101,14
f) fattura AVV_NOTAIO
(doc.18)
€ 1.807,60
pagamento condono (doc.22-22 bis)
€ 634,94
h) bolli, notifiche e spese postali (R.G.560/95 TRMS v.g.)
€ 1.500,00
i-j)fatture AVV_NOTAIO (doc.24-25)
€23.675,78
l)pagamento canoni concessione demaniale anni 94-95-
96-97-98 (doc.30-31bis)+ spese contratto comodato
Nesti e assicurazione (doc.30 quinquies)
€ 33.103,86
€ 1.446,08
m)pagamento tassa annuale(94-95-96-97-98) bonifica € 684,03
(doc.31)
pagamento multa Comune Viareggio doc.32
€ 160,93
spese per ripristino locali Viareggio
€ 774,68
p) pagamento ICI anno 93-94 (doc.33)
€ 888,31
Totale oltre interessi maturati e maturandi sulle somme
€ 77.597,34
dalla data di ogni singolo esborso alla restituzione
-che dovranno essere poste a carico dell’eredità beneficiata , con il privilegio per legge previsto, anche le ulteriori somme preventivate dall’AVV_NOTAIO nella misura di € 15.000,00, oltre a cna ed iva (cfr.doc. allegati), o in quella misura che per detto titolo sarà ritenuta equa, a seguito della rappresentanza e difesa legale dell’eredità beneficiata e per essa del suo coe rede , nei vari giudizi elencati nella premessa dell’atto di citazione e nei documenti allegati;
– che il debito di , derivante dal disposto della sentenza n° 374/00 emessa dal Tribunale di Massa, nei confronti di , e , quali eredi di , e di e , quali eredi di e, quindi, dell’eredità beneficiata , è da considerarsi e venga compensato con il maggior credito di nei confronti dell’eredità beneficiata stessa e, quindi, nei confronti di , e , quali eredi di , e di e , quali eredi di , per le causali in premessa indicate e nei termini e modi per legge previsti;
– che, in esito alla compensazione fra i crediti e debiti come sopra indicati, residua un credito, con il privilegio per legge previsto, di nei confronti dell’eredità beneficiata di € 48.948,24, o di quella maggiore
o minore somma che sarà accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle date degli esborsi, alla effettiva corresponsione e/o rimborso, tenuto conto del calcolo degli interessi sulle somme compensate;
-conseguentemente, condannare l’eredità beneficiata e per essa , e , quali eredi di , e e , quali eredi di , nei termini e nei limiti previsti per legge e che risulteranno applicabili al momento dell’effettiva liquidazione dell’eredità beneficiata , a rimborsare a il residuo credito per le casuali sopra indicate che alla data della domanda si quantifica, in esito della compensazione di cui sopra, in € 48.948,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi fino al saldo o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta giusta, a seguito di istruttoria.
In subordine: accertare l’ammontare dei crediti di nei confronti dell’eredità beneficiata ; nel caso in cui fosse rigettata la domanda relativa alla compensazione e/o ritenuto impossibile allo stato operare una compensazione fra cr editi e debiti vantati reciprocamente tra e l’eredità beneficiata , disporre che, anziché versare le somme dovute all’eredità, sia mantenuta la fideiussione bancaria prestata da , in atti prodotta, o sia stipulata altra e/o diversa fideiussione bancaria e/o assicurativa a favore dell’eredità stessa dell’importo corrispondente al debito dell’odierno attore.
Con condanna di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, comprensivo di quello davanti alla Corte di Cassazione, con liquidazione ai sensi di legge, da porsi a carico di , e , quali eredi di , e di e , quali eredi di .
Con riserva di produrre ulteriore documentazione e di indicare testi sui capitoli di cui in narrativa al presente atto, salvo se su altri capitoli da indicarsi in prefiggendo termine ‘.
Per la parte convenuta in riassunzione, , e (quali eredi di e e (quali eredi di ) (come da precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni del 27.11.2025): ‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, dichiarare inammissibile ovvero respingere l’appello avverso la sentenza n. 652/2013 emessa dal Tribunale di Massa. Con vittoria RAGIONE_SOCIALE spese di lite “.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 23.4.2003, nella qualità di erede del padre accettante con beneficio di inventario, agiva nei confronti della madre e della sorella deducendo:
-che in data 16.2.1993 era deceduto e che i suoi eredi, ossia l’attore e le convenute, avevano accettato l’eredità con beneficio di inventario;
-dall’inventario dell’eredità beneficiata era risultato che l’unico bene presente nell’asse ereditario era un fondo commerciale sito in Viareggio insistente su un bene demaniale; per il resto, erano emersi molti debiti e numerose cause ancora pendenti instaurate da lavoratori della ditta RAGIONE_SOCIALE […
-che a partire dal 24 aprile 1993, data di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, lo stesso aveva anticipato somme di denaro, utilizzando suo denaro personale e con animo di rivalsa, al fine di evitare procedure esecutive per i debiti presenti nell’asse ereditario;
-in particolare, elencava i debiti ereditari a cui aveva adempiuto con denaro personale e chiedeva che questi fossero posti a carico dell’eredità beneficiata:
-che dovevano altresì essere poste a carico dell’eredità beneficiata, con privilegio previsto dalla legge, anche le ulteriori somme preventivate dall’AVV_NOTAIO, pari a € 15.000,00 oltre accessori, per la difesa posta in essere nei giudizi all’epoca ancora pendenti;
-che lui stesso era debitore nei confronti RAGIONE_SOCIALE convenute, come da sentenza del Tribunale di Massa n. 338/2000 resa in un diverso procedimento e, quindi, chiedeva di procedersi alla compensazione dei rispettivi debiti (convertito in euro: € 28.641,1).
TABLE
Tutto ciò premesso, chiedeva, al Tribunale di Massa di accertare e porre a carico dell’eredità beneficiata, la debenza della somma di € 40.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituivano tempestivamente in giudizio e che chiedevano il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande attoree, affermando che l’attore non aveva provato di aver sostenuto tali spese, e proponevano domanda riconvenzionale per vedere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme sostenute dalle convenute per spese anticipate e per il mantenimento della stessa , considerata priva di mezzi propri.
La sentenza di primo grado n. 625/2013 del 15 novembre 2013 accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava e a pagare ciascuna a la somma di € 2.496,15, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo; rigettava la domanda riconvenzionale e compensava le spese di lite tra le parti.
Al riguardo, secondo il Tribunale di Massa:
-l’attore aveva agito ex art. 511 c.c. per chiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE spese pagate;
-in particolare, ad un esame dettagliato RAGIONE_SOCIALE singole voci indicate nella tabella, per le spese di assistenza legale per gli AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, non spettava nessun rimborso poiché non si trattava di oneri sostenuti nell’interesse dell’eredità beneficiata, ma dal singolo erede per la resistenza in giudizio dai creditori personali del defunto;
-quanto ai debiti ereditari, in relazione al pagamento fatto a NOME COGNOME, in base all’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa in diverso procedimento, non spettava al alcun rimborso ex art. 754 c.c. poiché dagli atti di causa era emerso che lo stesso non aveva pagato l’intero, ma solo la quota di sua spettanza;
-quanto, invece, alla causa instaurata da dipendente della RAGIONE_SOCIALE di l’attore aveva dimostrato che, dopo aver pagato la creditrice per la parte corrispondente alla sua quota ereditaria, aveva pagato l’ulteriore somma di € 4.563,00, di pertinenza dei coeredi, per evitare il pignoramento; pertanto, rispetto a ciò, quanto pagato dal doveva essergli rimborsato;
-similmente, era ripartito tra i tre coeredi il pagamento del condono per la tassa ereditaria pagata interamente da di talchè le convenute erano condannate a pagare ciascuna l’importo di € 214,65, ossia € 429,30;
-le spese di registrazione RAGIONE_SOCIALE sentenze nn. 724/2003 del Tribunale di Massa e 38/2002 del Tribunale di Lucca non erano rimborsabili poiché l’attore non aveva dimostrato di aver pagato l’intera somma;
-quanto alle spese sostenute dal per le cause iscritte alla volontaria giurisdizione e relative
alla accettazione con beneficio di inventario, queste pur rientrando nel perimetro applicativo dell’art. 511 c.c., non dovevano essere rimborsate dai coeredi poiché, per soddisfarsi per le spese sostenute, avrebbe dovuto prelevare quanto dovuto direttamente dall’asse ereditario una volta liquidato e, solo in caso di incapienza, rivalersi sugli altri coeredi; mentre, secondo il Tribunale, il aveva errato ad agire direttamente nei confronti dei coeredi;
-l’eccezione di compensazione doveva essere rigettata poiché l’unico legittimato a proporla era il convenuto per paralizzare la pretesa attorea eccependo l’estinzione del credito;
-la domanda riconvenzionale doveva essere rigettata per difetto di prova.
proponeva appello avverso la sentenza di primo grado articolando sei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, l’appellante lamentava che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto che egli aveva agito in qualità di erede accettante con beneficio di inventario.
Con il secondo motivo di appello, l’appellante affermava che il giudice di prime cure, pur accertando che alcune somme erano state anticipate dal nell’ambito della procedura di accettazione con beneficio di inventario, tale accertamento non era stato poi inserito nel dispositivo della sentenza. Lamentava inoltre che la sentenza di primo grado non aveva riconosciuto interessi e rivalutazione
monetaria, quantomeno per il credito accertato.
Con il terzo motivo di appello , l’appellante lamentava l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme sull’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario ove il Tribunale aveva negato il diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per la difesa in giudizio e per la registrazione RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse nei confronti dell’eredità beneficiata.
Con il quarto motivo di appello, l’appellante lamentava che il Tribunale non aveva applicato la disciplina dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e della surrogazione legale ex art. 1203 n. 4 c.c. con riferimento al pagamento dei debiti di lavoro del de cuius, da lui sostenuti con denaro proprio in favore dei sig.ri COGNOME e Rispetto a ciò, il aveva chiesto al Tribunale che fosse accertato il suo credito per aver pagato con denaro personale e fosse riconosciuto il suo diritto di surrogarsi nel credito, facendolo poi valere in sede di liquidazione dell’eredità beneficiata con il privilegio previsto dalla legge.
Inoltre, il si doleva del fatto che il Tribunale aveva ritenuto che l’applicazione della disciplina dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non faceva venir meno la regola secondo cui, ai sensi degli artt. 752-754 c.c., la ripartizione dei debiti ereditari avviene in base alle rispettive quote.
Con il quinto motivo di appello, l’appellante si doleva del rigetto della domanda di compensazione del proprio credito con quello RAGIONE_SOCIALE convenute.
Con il sesto motivo di appello, l’appellante sosteneva l’erroneità della sentenza di primo grado nel punto in cui aveva disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
e si costituivano tempestivamente chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponevano appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento dell’appello principale, insistendo per l’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta il primo grado.
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1295/2018 accoglieva l’appello proposto dal relativamente al quinto motivo e, per l’effetto, dichiarava estinto per compensazione il debito di nei confronti RAGIONE_SOCIALE coeredi, in misura di € 2.496,15 per ciascuna, ossia un totale di € 4992,30; confermava per il resto la sentenza impugnata, rigettando l’appello incidentale e dichiarava la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra le parti nella misura di 4/5 e il resto era posto a carico di
In particolare, quanto ai motivi non accolti:
-il primo motivo di appello era dichiarato inammissibile;
-il secondo motivo di appello era ritenuto infondato, in adesione a quanto affermato dal Tribunale sul fatto che il in qualità di erede accettante con beneficio di inventario, avrebbe potuto prelevare dall’asse ereditario il controvalore degli oneri economici sopportati e, solo in caso di incapienza dello stesso, avrebbe potuto rivalersi pro quota sugli altri coeredi, mentre egli aveva direttamente agito nei confronti degli eredi;
-ancora, con riferimento al secondo motivo di appello, la Corte di Appello riteneva che il Tribunale aveva correttamente riconosciuto la debenza degli interessi, ma non anche della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta;
-con riferimento al terzo motivo di appello, la Corte d’Appello affermava che le spese legali sostenute dal non dovevano essergli rimborsate poiché chi accetta l’eredità con beneficio di inventario non è tenuto a corrispondere le spese conseguenti al comportamento litigioso di un altro coerede. Tali spese dovevano quindi restare a carico di in virtù del principio della soccombenza e non potevano considerarsi debiti dell’eredità;
-quanto agli oneri fiscali, tra cui rientravano anche le spese di registrazione RAGIONE_SOCIALE sentenze, la Corte d’Appello affermava che, come gli altri creditori non possono esigere il pagamento di debiti ereditari sino alla chiusura della procedura di liquidazione, lo stesso valeva per l’erario;
-con riguardo al quarto motivo di appello, la Corte di Appello affermava che, a prescindere dalla qualificazione di quelle spese come pagamento di debiti ereditari, il non aveva diritto di rivalersi sui coeredi per gli stessi motivi di cui sopra;
-la Corte d’Appello non si pronunciava sul sesto motivo di appello.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva ricorso in Cassazione attraverso tredici motivi.
Con il primo motivo di ricorso, lamentava che dall’intestazione della sentenza di
secondo grado non si comprendevano il nominativo RAGIONE_SOCIALE parti appellate né quello del loro difensore e che, pertanto, la sentenza era affetta da vizio di nullità.
Con il secondo motivo di ricorso, censurava il rigetto del quarto motivo di appello, relativo al pagamento di debiti di lavoro del de cuius e lamentava che la Corte d’Appello nulla aveva statuito o motivato in ordine a quanto sostenuto nel proprio atto di impugnazione rispetto all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e all’art. 1203 n. 4 c.c.
Precisava altresì di non aver chiesto il rimborso RAGIONE_SOCIALE spese direttamente agli eredi in base alle rispettive quote, bensì all’eredità beneficiata e che aveva citato gli eredi visto il disposto dell’art. 780 c.p.c. a mente del quale ‘ le domande dell’erede con beneficio di inventario contro l’eredità sono proposte contro gli altri eredi ‘.
Con il terzo motivo di ricorso era nuovamente censurato il rigetto del quarto motivo di appello sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme sull’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e degli artt. 1203 n. 4 c.c. e 780 c.p.c.
Con il quarto motivo di ricorso era mossa la medesima censura di cui ai due precedenti motivi di ricorso, questa volta sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo.
Con il quinto motivo di ricorso, si doleva del rigetto del secondo motivo di appello e affermava che la Corte d’Appello aveva violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Infatti, deduceva che l’attore, sin dal primo grado di giudizio, aveva chiesto di dichiarare e accertare il proprio credito, maturato nei confronti dell’eredità beneficiata, relativamente ai costi sostenuti per la procedura di liquidazione dell’eredità accettata con beneficio di inventario. Lamentava inoltre che, i giudici di merito, pur riconoscendo che tali spese erano state sostenute, il relativo accertamento non era poi stato inserito nel dispositivo in base al principio, erroneo, secondo cui il coerede beneficiato che sostiene le spese ex art. 511 c.c. potrà prelevarle solo dopo la liquidazione dell’eredità beneficiata e potrà rivalersi sugli altri eredi in caso di incapienza del patrimonio ereditario.
Invero, ribadiva il la domanda di accertamento e di condanna era stata spiegata nei confronti dell’eredità beneficiata e non personalmente RAGIONE_SOCIALE sig.re e evocate in giudizio ai sensi dell’art. 780 c.p.c.
Il sesto motivo di ricorso in Cassazione era formulato in subordine al mancato accoglimento dei precedenti motivi. Secondo il ricorrente il giudice di secondo grado aveva reso una motivazione apparente e/o incomprensibile data la sussistenza di un contrasto inconciliabile con le prove e i fatti acquisiti nel processo.
Il settimo motivo di ricorso in Cassazione, formulato anch’esso in via subordinata, riguardava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 780 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE norme sull’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
Con l’ottavo motivo di ricorso, formulato in via ulteriormente subordinata, il ricorrente censurava la sentenza di secondo grado per aver omesso di considerare un fatto decisivo ai fini della decisione, ossia che lo stesso aveva citato nei propri atti l’art. 780 c.p.c. e non ha rivolto alcuna domanda personale nei confronti dei coeredi.
Con il nono motivo di ricorso, il ricorrente lamentava l’assenza di motivazione in merito al rigetto, da parte della Corte d’Appello, del terzo motivo di appello relativo alla richiesta di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese legali sostenute per la difesa nelle cause relative ai debiti ereditari e per la registrazione RAGIONE_SOCIALE sentenze.
Il decimo motivo di ricorso si concentrava nuovamente sul rigetto del terzo motivo di appello di Secondo il ricorrente il giudice di appello aveva emesso una pronuncia extra petita nella parte in cui aveva stabilito che all’erede che accetta l’eredità con beneficio di inventario ‘ non spetta alcun compenso per l’opera svolta ‘ poiché, affermava, lui stesso non aveva chiesto il riconoscimento di alcun compenso.
Inoltre, affermava il ricorrente che l’accertamento ex art. 511 c.c. esulava dalla circostanza che il patrimonio fosse o meno capiente e, quindi, censurava l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui solo in caso di incapienza del patrimonio ereditario, l’erede avrebbe potuto rivalersi pro quota sugli altri eredi.
Con l’undicesimo motivo di ricorso, sempre incentrato sul rigetto del terzo motivo di appello, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello aveva ritenuto che la domanda attorea fosse rivolta alle coeredi per pretendere il rimborso pro quota , mentre l’attore aveva citato l’art. 780 c.p.c. perché fosse accertato il suo credito nei confronti dell’eredità beneficiata ai sensi dell’art. 511 c.c.
Concludeva il ricorrente che, in applicazione degli artt. 511, 484 e 490 co. 2 c.c., la domanda di accertamento del credito rivolta dal nei confronti dell’eredità beneficiata prescindeva dalla eventuale insufficienza del patrimonio ereditario e, in caso di incapienza del patrimonio ereditario, nessuna domanda pro quota avrebbe potuto essere svolta nei confronti degli altri eredi beneficiati.
Riferiva infine che era erroneo il riferimento fatto dalla Corte d’Appello all’art. 754 c.c. poiché la norma sarebbe applicabile solamente per la ripartizione di debiti nel caso di accettazione pura e semplice dell’eredità.
Il dodicesimo motivo di ricorso riguardava la parte della sentenza relativa alla compensazione dei crediti. Rispetto a ciò il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non aveva fatto riferimento alla qualità di ‘ accettanti con beneficio di inventario ‘ RAGIONE_SOCIALE parti.
Con il tredicesimo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti, ossia l’omesso esame della sentenza del Tribunale di Massa n. 374/2000 da cui si evincerebbe che il debito di è nei confronti di e
, quali accettanti l’eredità con beneficio di inventario.
Nelle more del procedimento sono decedute le originarie convenute e, pertanto, il giudizio proseguiva nei confronti di , e quali eredi di e e quali eredi della che, con controricorso, si costituivano nel giudizio di legittimità e chiedevano il rigetto integrale del ricorso di Con maggiore dettaglio, i controricorrenti contestavano il diritto di ad ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALE spese asseritamente anticipate e sostenevano che le spese per la difesa in giudizio doveva rimanere a suo carico personale aderendo alle conclusioni cui era pervenuta la sentenza della Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27626/2024 depositata il 24.10.2024, ritenuta l’inammissibilità del primo, del dodicesimo e del tredicesimo motivo di ricorso, la fondatezza il secondo, terzo, quarto, quinto, nono, decimo e undicesimo motivo di ricorso, dichiarato l’assorbimento del sesto, settimo e ottavo motivo, cassava con rinvio la sentenza impugnata.
Il particolare, la Corte di Cassazione, trattando congiuntamente il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, riferiti al rigetto dei motivi di appello quarto e secondo, in tema di pagamento dei debiti di lavoro del de cuius e di spese sostenute nell’ambito della procedura di formazione dell’inventario, ha affermato che:
-le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata si pongono in contrasto con l’istituto dell’eredità beneficiata e dei meccanismi di funzionamento dello stesso;
-il fulcro del funzionamento dell’istituto è nel fatto che l’erede risponde dei debiti ereditari non solo intra vires hereditatis , cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis , ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non con i propri beni;
-la disciplina dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, quindi, segna i confini della soddisfazione del credito, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell’eredità e non già con quelli personali dell’erede;
-da ciò consegue che il diritto al rimborso dell’erede e la stessa surrogazione possono configurarsi non solo se un erede paghi i debiti ereditari ultra vires hereditatis , ma anche quando lo faccia con propri beni e non con quelli relitti;
-in caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, l’erede beneficiato può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongono azioni di accertamento o di condanna, ma non può essere assoggettato alla procedura esecutiva, dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e ss. c.c.;
-pertanto, al creditore non è precluso avviare un giudizio di cognizione volto ad accertare il credito e a condannare gli eredi al pagamento, ma la sola fase esecutiva;
-l’art. 1203 n. 4 c.c. concede all’erede accettante con beneficio di inventario che abbia pagato con risorse proprie il debito ereditario, il diritto potestativo di surrogarsi nella posizione del creditore ereditario originario;
-ne consegue che poteva agire nei confronti dell’eredità beneficiata per ottenere l’accertamento e la condanna dei coeredi al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese sostenute;
-alla stregua di quanto premesso, era errata l’affermazione dei giudici di merito secondo cui l’azione di rimborso nei confronti RAGIONE_SOCIALE coeredi beneficiate potesse esercitarsi soltanto in caso di incapienza del patrimonio relitto e che il credito poteva essere fatto valere solo in sede di liquidazione;
-l’incapienza del patrimonio relitto non fa residuare una responsabilità pro quota dell’erede accettante con beneficio di inventario, ma è proprio questa disciplina che, evitando una confusione del patrimonio del de cuius con quello dell’erede, limita la responsabilità di quest’ultimo intra vires hereditatis ;
Con riferimento al nono, decimo e undicesimo motivo di ricorso, trattati congiuntamente la Cassazione ha affermato che le questioni relative alle spese legali e a quelle di registrazione RAGIONE_SOCIALE relative sentenze sono state affrontate dai giudici di merito attraverso il mero richiamo a principi generali senza svolgere alcuna considerazione in ordine alla fattispecie concreta sottoposta al loro esame. Di qui, la Corte di Cassazione ha accolto i suddetti motivi di ricorso affermando l’apoditticità della motivaz ione della sentenza di secondo grado. Alla luce di quanto affermato, la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’Appello di Genova, anche per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Il procedimento era tempestivamente riassunto da il quale deduceva:
-che, dato il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande riconvenzionali e la mancata impugnazione sullo stesso, era passata in giudicato, sul punto, la sentenza della Corte d’Appello di Genova;
-che, quindi, il giudice del rinvio avrebbe dovuto alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, riconoscere e dichiarare che il coerede beneficiato è creditore nei confronti dell’eredità beneficiata, i cui coeredi sono , e (quali eredi di e e (quali eredi di ), di tutte le somme indicate negli atti di causa pari a € 77.597,34;
-che, all’esito della compensazione per i crediti derivanti dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 374/2000, aveva un diritto di credito pari a € 48.948,24.
-che la Corte di Cassazione aveva stabilito solo in astratto che il coerede può avere diritto a ottenere l’accertamento del credito vantato nei confronti dell’eredità per aver pagato debiti ereditari con
Si costituivano , e (quali eredi di e e (quali eredi di ), che affermavano:
denaro proprio;
-l’appello era inammissibile per carenza di interesse poiché nel giudizio di divisione dell’eredità, iniziato nelle more del giudizio in Cassazione, aveva chiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALE medesime spese fatte valere nel presente giudizio; così facendo, il avrebbe aderito alla decisione di primo grado secondo cui le spese ex art. 511 c.c. sono da far valere nell’ambito della procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata;
-l’appello era comunque infondato in quanto il non aveva fornito la prova di aver sostenuto le spese. Infatti, la notula e le fatture degli avvocati non dimostravano alcun esborso da parte del la registrazione della sentenza era avvenuta pagando la propria quota che, quindi, non poteva essere rimborsata; le spese per bolli, notifiche e spese postali erano indicate genericamente e non risultavano documentate; le spese per oneri fiscali (non meglio specificati, quali condono, tassa annuale, multa) non erano dovute in quanto non era compiutamente dimostrato che siano concernenti debiti ereditari piuttosto che del singolo erede; le spese per ‘ canoni concessione demaniale ‘ non risultavano dimostrate in quanto in atti erano presenti i contratti dove tali spese risultano a carico dei detentori degli immobili ed era risultato che la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE era stata sottoposta a sequestro giudiziario e che il custode nominato fosse da ciò ne deriverebbe che tali somme sarebbero state esborsate in virtù della detenzione giuridica del bene, fino alla revoca del sequestro.
Con ordinanza del 31.10.2025, il Collegio fissava l’udienza del 4.12.2025, sostituita con udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni.
Con ordinanza del 5.12.2025, la causa era trattenuta dal Collegio per la decisione ed erano assegnati i termini perentori previsti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la domanda proposta da è ammissibile, nonostante costui abbia chiesto il pagamento di quanto anticipato (anche) in sede di divisione dell’eredità in quanto, sul punto, non si è ancora formato alcun giudicato: sussiste pertanto l’interesse ad agire di alla persecuzione del presente giudizio.
Nel merito, alla luce della ricostruzione fattuale svolta e dei principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione, che vanno in questa sede applicati, emerge che ha correttamente proposto la domanda giudiziale nei confronti dei coeredi accettanti con beneficio di inventario, avendo egli agito secondo il disposto dell’art. 780 c.p.c. a mente del quale ‘ Le domande dell’erede con beneficio di inventario contro l’eredità sono proposte contro gli eredi ‘.
Inoltre, attraverso il pagamento dei debiti ereditari con denaro proprio, ha diritto di surrogarsi nei diritti dei creditori soddisfatti, ai sensi dell’art. 1203 n. 4 c.c.
Assumendo quindi la stessa veste del creditore soddisfatto, ben può agire nei confronti dell’eredità beneficiata per ottenere l’accertamento e la condanna dell’eredità beneficiata al rimborso di quanto pagato, essendo invece preclusa la possibilità di avviare l’esecuzione forzata.
In via ulteriore, dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fatta dai coeredi, discende che il diritto al rimborso è limitato al valore dei beni dell’asse ereditario e non può essere domandato ai singoli coeredi posto che il beneficio di inventario pone una netta separazione tra il patrimonio del de cuius e quello degli eredi beneficiati.
Ciò chiarito in punto an , in punto quantum assume di avere diritto al rimborso di € 77.597,34: tuttavia, la domanda deve essere accolta solo in parte, non avendo l’attore dimostrato di aver effettivamente sostenuto spese per un tale ammontare.
Per maggiore chiarezza espositiva, si riporta di seguito la tabella riepilogativa RAGIONE_SOCIALE spese in oggetto, così come dettagliato nell’atto di citazione in riassunzione:
TABLE
restituzione
In primo luogo, quanto alle spese indicate alle lettere c) e g), è passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto sussistente il diritto al rimborso di € 4.992,30 poiché la relativa statuizione non ha formato oggetto di impugnazione in appello.
Con riferimento alle altre spese, il non ha dimostrato di aver sostenuto quelle indicate sub a), e), i-j), o) e ha dimostrato di aver sostenuto solo in parte quelle sub h).
In riferimento alle spese relative ai compensi degli avvocati COGNOME e COGNOME, come indicato nei punti a) e i-j) , si rileva infatti che l’attore in riassunzione ha prodotto solamente le rispettive fatture. Tuttavia, tali documenti non costituiscono prova sufficiente dell’effettivo pagamento RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese dagli avvocati, trattandosi di documenti di provenienza unilaterale predisposti dal professionista a cui però non ha fatto seguito la dimostrazione dell’avvenuto pagamento né è stata prodotta una quietanza di pagamento rilasciata dagli avvocati.
La spesa per la registrazione della sentenza n. 38/2002 di cui alla lettera e) non deve essere rimborsata poiché è risultato che il ha adempiuto al pagamento della sua quota di spettanza e non ha sostenuto i costi di registrazione degli atri coeredi.
Quanto all’esborso indicato sub o) , l’attore non ha prodotto alcunché per dimostrare di aver sostenuto tale spesa avendo solamente affermato di aver realizzato i lavori di ripristino dei locali di Viareggio ‘ in economia ‘. Relativamente alle spese riferite alla procedura di V.G. n. 560/95 indicate alla lettera h) , l’attore ha dichiarato di aver sostenuto costi per bolli, notifiche e spese postali per un totale pari a € 1.500,00. Da un esame della documentazione prodotta (doc. 3 dell’atto di citazione) risulta che le spese effettivamente sostenute dall’attore, conv ertite in euro, ammontano alla minore cifra di € 200,00, calcolata sulla base RAGIONE_SOCIALE sole marche da bollo leggibili.
Venendo alle spese documentalmente dimostrate, invece, dalle produzioni di parte si evince quanto segue.
All’esito della causa di lavoro tra il defunto e NOME COGNOME, sub b) era stata emessa l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., interamente adempiuta da come documentato attraverso la produzione documentale doc. 12 allegato all’atto di citazione in primo grado.
Allo stesso modo, l’esborso per la registrazione della sentenza n. 724/03 di cui alla lettera d) è dimostrato dal deposito della prova del pagamento avvenuto mediante modello NUMERO_DOCUMENTO dell’RAGIONE_SOCIALE (doc. 14 ter atto di citazione).
Diversamente da quanto affermato con riferimento alle fatture degli avvocati COGNOME COGNOME, la fattura sub f) deve essere rimborsata al poiché la stessa presenta una quietanza di pagamento firmata dallo stesso AVV_NOTAIO
Del pari, le spese indicate alle lettere l), m), n) , sono state documentalmente provate dal che ha depositato gli assegni e le ricevute di versamento per adempiere ai pagamenti, rispettivamente: dei canoni di concessione demaniale (doc. 30-31 bis atto di citazione), della registrazione di un contratto di comodato e alla relativa assicurazione (doc. 30 quinquies atto di citazione), RAGIONE_SOCIALE tasse annuali relative alla bonifica dell’immobile in
Versilia (doc. 31 atto di citazione) e del pagamento della multa irrogata dal Comune di Viareggio n. 24r/98 (doc. 32 atto di citazione).
Infine, risulta dimostrato attraverso il deposito dei conti correnti postali di cui al doc. 33 allegato all’atto di citazione in primo grado l’avvenuto pagamento da parte del dell’imposta ICI per l’anno 1993/1994. In definitiva, posto che è stato accertato che il ha pagato le spese sopra indicate alle lettere b), d), f), l), m), n), p), che per le spese di cui alla lettera h) il quantum debeatur è stato rideterminato in € 200,00 e che le spese sub c) e g) sono state già accertate nel primo grado di giudizio con sentenza passata in giudicato, il totale pagato da è in oggi rideterminato come pari ad € 48.646,10 .
Quanto al tema della compensazione del credito derivante dalla sentenza n. 374/2000, è pacifico che si debba procedere alla compensazione di tale credito, vantato dagli odierni eredi di NOME , con il controcredito in oggi rideterminato nella somma sopra indicata pari a € 48.646,19 vantato da ciò in quanto la sentenza di secondo grado, accogliendo il quinto motivo di appello, ha affermato la possibilità di compensare i due crediti e, sul punto, è sceso il giudicato.
Infatti, il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso in Cassazione, formulati dal rispetto alla compensazione sono stati reputati inammissibili per carenza di interesse e non hanno formato oggetto di impugnazione RAGIONE_SOCIALE altre parti.
Il credito discendente dalla sentenza n. 374/2000 emessa dal Tribunale di Massa nei confronti di nella sua qualità di erede con beneficio di inventario a favore RAGIONE_SOCIALE eredi e , eredi accettanti con beneficio di inventario, era pari a 2/3 della somma in Lire 63.200.000,00 che equivaleva a Lire 42.133.333,00: somma che convertita in Euro è pari ad € 21.760,05.
Per effetto della compensazione dei crediti, il è pertanto creditore nei confronti dell’eredità beneficiata di € 26.886,05 .
Rispetto alle spese di cui all’asserito preventivo dell’AVV_NOTAIO COGNOME per € 15.000,00, non è stato dimostrato dal di averle effettivamente pagate, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
Infine, per quanto riguarda la richiesta di applicazione della rivalutazione monetaria sulla somma risultante dalla compensazione, la domanda non può essere qui riproposta perché dopo il rigetto dell’appello, non ha formato oggetto di impugnazione in Cassazione: ad ogni modo, si deve aderire a quanto già affermato dalla Corte d’Appello secondo cui la rivalutazione monetaria non può essere applicata nel caso odierno che ha ad oggetto obbligazioni di valuta.
Con riferimento alle spese del precedente procedimento, trova applicazione il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. pertanto, dato l’esito complessivo della causa, le spese devono essere poste a carico della parte convenuta in riassunzione.
Quanto alle spese del primo grado di giudizio, esse sono liquidate in base alla tabella allegata al D.M. 140/2012, vigente all’epoca della conclusione del giudizio innanzi al Tribunale di Massa, per il Giudizio di Appello si applica la tabella del D.M. 55/2014, mentre per il Giudizio in Cassazione ed il presente Giudizio di Riassunzione si applica la tabella del DM 147/2022.
Per tutte le liquidazioni (che tengono conto anche RAGIONE_SOCIALE spese vive anticipate dal per tutti e quattro i gradi di giudizio) il valore della controversia di riferimento è pari ad € 48.646,10, che costituisce la somma effettivamente dimostrata come dovuta dal e, quindi, accertata, senza tenere conto di quanto estinto per compensazione sicchè lo scaglione di riferimento è quello tra € 26.001,00 e € 52.000,00 e si ritiene di applicare i valori minimi della tabella, considerati i rapporti familiari tra le parti ed una certa ripetitività RAGIONE_SOCIALE questioni trattate.
8 . Va infine disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità RAGIONE_SOCIALE parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza, a seguito del rinvio ex art. 392 c.p.c. disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27626/2024 del 24.10.2024 che ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte n. 1295/2018 del 31.7.2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa del 15.11.201, n. 625/13:
Dichiara che le somme anticipate dal coerede beneficiato in favore dell’eredità beneficiata , nella sua qualità di erede accettante con beneficio di inventario, sono pari a € 48.646,10;
Dichiara la compensazione tra il credito di indicato al punto 1) e il credito derivante dalla sentenza n. 374/2000 del Tribunale di Massa, nei confronti di , e , quali eredi di , e di e , quali eredi di pari a € 21760,05;
Dichiara che, in esito alla compensazione fra i crediti indicati ai punti 1) e 2), è creditore nei confronti dell’eredità beneficiata per € 26.886,05 e per l’effetto
4)
Condanna l’eredità beneficiata e, per essa, , e , quali eredi di , e di e , quali eredi di , tutti accettanti l’eredità con beneficio di inventario, a rimborsare a accettante l’eredità con beneficio di inventario, la somma di € 26.886,05 , oltre interessi dalla domanda al saldo;
Rigetta la domanda di porre a carico dell’eredità con il privilegio previsto dalla legge, le somme preventivate dall’AVV_NOTAIO;
Condanna , e , quali eredi di , e di e , quali eredi di a rifondere a
le seguenti spese:
-per il primo grado di giudizio, € 439.36 per spese vive, € 2.010,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
-per il secondo grado di giudizio € 732,56 per spese vive, € 5.338,00, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
-per il giudizio di legittimità, € 1.745,00 per spese vive, € 2.757,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
-per il presente giudizio di riassunzione, € 786,00 per spese vive, € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità RAGIONE_SOCIALE parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53. Così deciso in Genova, il giorno 11 marzo 2026
Il Consigliere Estensore
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Minuta redatta dal M.O.T. dott.ssa NOME COGNOME