Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33932 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33932 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17059/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato AVV_NOTAIO, con domicilio telematico come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, con domicilio telematico come per legge
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FERRARA n. 79/2023 depositata il 02/02/2023;
all ‘ udienza pubblica del 25/11/2025: udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal Consigliere relatore NOME COGNOME; sentito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l ‘ estinzione del giudizio e l ‘ enunciazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte, ai sensi dell ‘ art. 363, comma terzo, c.p.c., del principio di diritto indicato nella memoria già depositata; avvocato NOME COGNOME, difensore del controricorrente, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto dichiararsi
è comparso l ‘ l ‘ estinzione del giudizio;
nessuno è comparso per la parte ricorrente.
FATTI DI CAUSA
A seguito di cassazione con rinvio per mancata integrazione del contradittorio nei confronti dell ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale terzo pignorato, disposta da Cass. del 2/12/2021 n. 37929, NOME e NOME COGNOME, quali eredi beneficiati di NOME COGNOME, riassunsero il giudizio di opposizione agli atti esecutivi nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dell ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al Tribunale di Ferrara.
Entrambi i convenuti si costituirono in giudizio, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistendo alla domanda e l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rassegnando conclusioni di disponibilità al versamento in favore RAGIONE_SOCIALE parte che risultasse accertata.
I.1) Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza del 2/02/2023 n. 79, rigettò l ‘ opposizione, condannando i COGNOME al pagamento delle spese nei confronti di entrambi i convenuti.
I COGNOME proposero istanza di correzione dell ‘ errore materiale circa la mancata specificazione RAGIONE_SOCIALE non eccedenza delle spese rispetto all ‘ accettazione beneficiata.
Il Tribunale di Ferrara ha rigettato l ‘ istanza.
NOME e NOME COGNOME impugnano per cassazione con tre motivi di ricorso.
Resiste con controricorso l ‘ RAGIONE_SOCIALE.
I.2) La Corte, con ordinanza interlocutoria del 2/07/2025 n. 17893, resa all ‘ esito dell ‘ ordinanza camerale del 26/06/2025, ha rimesso la causa alla pubblica udienza in ordine almeno alla questione dell ‘identificazione dell’ interesse alla riassunzione del giudizio, dopo la sentenza di questa Corte per mancata integrità del contraddittorio, degli eredi beneficiati NOME e NOME COGNOME alla modifica del provvedimento giurisdizionale in punto di regolazione delle spese di lite, in quanto volto a evitare un depauperamento personale (in relazione pure alla necessità o meno RAGIONE_SOCIALE menzione, già e solo nel giudizio in cui si forma il titolo di condanna dell’erede, RAGIONE_SOCIALE specificazione RAGIONE_SOCIALE limitazione RAGIONE_SOCIALE sua accettazione intra vires ), ma non mancando di rilevare la carenza di precedenti di legittimità, negli esatti termini, anche sugli altri motivi di ricorso (liquidazione delle spese in favore del terzo pignorato quale litisconsorte necessario, che non abbia svolto difese; spettanza del rimborso spese generali in caso di nomina, quale avvocato, di professionista non appartenente al pubblico foro).
All ‘ udienza pubblica del 25/11/2025, udito il Procuratore generale e il difensore dell ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il Collegio ha riservato la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
II) I ricorrenti NOME COGNOME hanno, con atto pervenuto telematicamente in data 18/11/2025, rinunciato al ricorso, chiedendo che la Corte dichiari l ‘ estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di legittimità.
L ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, ritualmente autorizzato in forza RAGIONE_SOCIALE procura speciale in atti, ha dichiarato di accettare la rinuncia.
La rinuncia al ricorso e la relativa accettazione sono rituali e deve, pertanto, dichiararsi l ‘ estinzione del giudizio, non rilevando che
R.g. n. 17059 del 2023
U.p. 25/11/2025; estensore: NOME COGNOME
manchi l ‘ accettazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, atteso che la stessa è rimasta intimata anche in questa fase del giudizio.
II.1) La Corte non ritiene che sussistano i presupposti per la enunciazione del principio di diritto nell ‘ interesse RAGIONE_SOCIALE legge, posto che non vi è un effettivo contrasto, nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di RAGIONE_SOCIALEzione e in quella di merito, in ordine alla regolazione delle spese di lite in caso di eredità beneficiata e di prosecuzione del processo da parte degli eredi e tanto in considerazione RAGIONE_SOCIALE peculiarità del caso concreto, già prospettata nell ‘ ordinanza interlocutoria, ove si rileva la «normale inidoneità di un ‘ ordinanza di rigetto di istanza di correzione ad integrare la motivazione, ma pure in relazione all ‘ altra pacifica acquisizione, circa la necessità RAGIONE_SOCIALE menzione, già e solo nel giudizio in cui si forma il titolo di condanna dell ‘ erede, RAGIONE_SOCIALE specificazione RAGIONE_SOCIALE limitazione RAGIONE_SOCIALE sua accettazione intra vires »: tanto esclude la ricorrenza di un interesse all ‘ enunciazione del principio di diritto nell ‘ interesse RAGIONE_SOCIALE legge.
In tema è utile richiamare, al fine di escludere l’opportunità di enunciazione del principio di diritto nell ‘ interesse RAGIONE_SOCIALE legge, quanto scritto sia pure in relazione alla fattispecie dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse RAGIONE_SOCIALE legge, ma su impulso del Procuratore Generale – da Cass. Sez. U del 18/11/2016 n. 23469, par. 24 RAGIONE_SOCIALE motivazione, secondo la quale: « Tanto questa Corte può fare in base a parametri di assoluta discrezionalità, benché certo non arbitrari, collegati comunque ad una situazione di grave e non altrimenti eliminabile conflitto tra i giudici … o, in alternativa, a materie di grande impatto o rilevanza per le ricadute di ordine sociale od economico delle decisioni che ne resterebbero influenzate; il tutto secondo parametri che sfuggono alle ordinarie regole del sillogismo giuridico e coinvolgono invece considerazioni sistematiche assai ampie e non predeterminabili.».
In conclusione, deve essere dichiarata l ‘ estinzione del giudizio.
II.2) La carenza di obiezioni da parte del l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla richiesta di compensazione delle spese formulata dai ricorrenti e l ‘ assoluta peculiarità RAGIONE_SOCIALE vicenda, derivante dalla carenza di interesse all ‘ impugnazione di una sentenza in esito al rigetto del ricorso per correzione dell ‘ errore, consentono di ritenere di giustizia l ‘ integrale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
II.3) Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell ‘ impugnazione o RAGIONE_SOCIALE sua declaratoria d ‘ inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P. Q. M.
La Corte dichiara l ‘ estinzione del giudizio.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, sezione III civile, in data 25/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME