Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15879 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15879 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2278-2024 proposto da:
CAI COGNOME, CAI COGNOME, CAI COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv . NOME COGNOME ma domiciliate ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentate e difese da ll’Avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo procuratore speciale, Dott. NOME COGNOME domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente – e contro
Oggetto
ASSICURAZIONE VITA
Rinvio in pubblica udienza
R.G.N. 2278/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 28/01/2025
Adunanza camerale
CAI EMILIANO, CAI MARZIA, domiciliati ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 1867/2023 del la Corte d’appello di Firenze, depositata in data 19/09/2023;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/1/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Ritenuto:
-che NOME e NOME COGNOME ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1867/23, del 19 settembre 2023, della Corte d’appello di Firenze, che in accoglimento dei gravami esperiti dalla società RAGIONE_SOCIALE nonché da NOME e NOME COGNOME avverso la sentenza n. 251/21, del 21 marzo 2021, del Tribunale di Arezzo -ha respinto la domanda delle odierne ricorrenti, volta al riconoscimento della qualità di beneficiarie, quali ‘eredi testamentarie’, della polizza vita sottoscritta dal loro fratello NOME COGNOME il 30 giugno 2021;
-che riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti di aver adito il Tribunale aretino a fronte del rifiuto della società RAGIONE_SOCIALE di liquidare in loro favore -dopo la morte del fratello NOME -il premio, pari ad € 82.521,81, relativo alla polizza vita da questi sottoscritta, nella quale il medesimo individuava quali beneficiari i suoi ‘eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi’ ;
-che assumevano, infatti, le allora attrici che il loro congiunto, con testamento olografo del 5 maggio 2016, mentre devolveva la quota di legittima ai propri figli, attribuiva ad esse la quota disponibile, designandole, dunque, quali ‘eredi testamentarie’ ;
-che costituitasi in giudizio la convenuta RAGIONE_SOCIALE, l’adito giudicante disponeva la chiamata ‘ iussu iudicis ‘ degli eredi legittimi di NOME COGNOME vale a dire i figli dello stesso, NOME e
NOME quantunque affermando non essere contraddittori necessari;
-che la domanda veniva accolta dal primo giudice, che ordinava a RAGIONE_SOCIALE di corrispondere alle sorelle COGNOME il suddetto importo € 82.521,81 ;
-che a tale esito esso perveniva ritenendo che la volontà del testatore fosse quella di lasciare la quasi totalità dei suoi beni ai figli, eredi legittimi, ma di istituire eredi anche le sorelle, devolvendo loro una ‘quota disponibile’ del patrimonio, comprensiva, oltre che del contante presente su di un conto corrente bancario, pure dell’importo risultante dalla polizza assicurativa;
-che tale decisione veniva integralmente riformata in appello, in forza dei gravami -poi riuniti -esperiti, distintamente, della convenuta e dei terzi chiamati;
-che il giudice di seconde cure, infatti, escludeva che le odierne ricorrenti fossero state istituite eredi testamentarie dal ‘ de cuius ‘, ritenendo che la disposizione ‘ mortis causa ‘ con la quale il medesimo -dopo aver assicurato ‘quota ampia di legittima’ ai propri figli, attribuendo ai medesimi il suo patrimonio pressoché per intero -devolveva, invece, alle sorelle, nell’ambito della quota disponibile, ‘i rimanenti contanti’ (presenti su di un conto corrente presso la stessa banca Fideuram), fosse da intendere come attribuzione di un legato, dal quale doveva escludersi l’importo della polizza ;
-che avverso la sentenza della Corte fiorentina hanno proposto ricorso per cassazione NOME e NOME COGNOME sulla base -come detto -di un unico motivo;
-che esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e/o errata applicazione degli artt. 1362 e 588 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di interpretazione del testamento;
-che le ricorrenti muovono dal presupposto secondo cui, in base a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ‘la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita’, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dell ‘art. 1920, comma 2, cod. civ., si pone come ‘atto inter vivos con effetti post mortem , da cui discende l’effetto dell’immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione’, avendo esse, inoltre, precisato che ‘la generica individuazio ne quali beneficiari degli «eredi (legittimi e/o testamentari)» ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione della vocazione’ (è citata Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421);
-che, di conseguenza, assumono le ricorrenti, il giudice -in presenza di una delazione testamentaria e in applicazione di tali principi -deve procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari della polizza, accertando, in concreto, la volontà del testatore;
-che e ssa, ‘alla stregua dell’art. 1362 cod. civ., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi, ove dal testo dell’atto non e mergano con certezza l’effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita’ (è citata Cass. Sez. 2, ord. 22 dicembre 2023, n. 35807);
-che a questo metodo, tuttavia, non si sarebbe attenuta la sentenza impugnata, che viene censurata nelle parti di seguito meglio indicate;
-che essa errerebbe, in particolare, là dove afferma che ‘dal tenore letterale’ del testamento di NOME COGNOMEappare evidente la volontà del testatore di designare eredi universali testamentari i figli NOME e NOMECOGNOME visto che ‘agli stessi ha infatti devoluto sia una quota della universalità dei propri beni (denaro, beni mobili registrati, beni immobili) sia i relativi debiti e oneri (imposte di successione) a conferma della sua volontà di farli subentrare nella totalità dei suoi rapporti sia attivi ch e passivi’ ;
-che l o stesso ‘non può invece dirsi’ si legge sempre in sentenza -‘con riferimento alle tre sorelle, NOME, NOME e NOME COGNOME, alle quali il testatore ‘ha assegnato soltanto il «rimanente contante», dunque la somma rimanente disponibile sul conto corrente, espressione che può riferirsi esclusivamente al residuo del proprio conto corrente acceso presso la Banca Fideuram, mentre alle stesse non è stata destinata alcuna passività’ ;
-che, parimenti, oggetto di censura è il successivo passaggio della sentenza impugnata, secondo cui la conclusione testé rassegnata troverebbe ‘conferma’ nella ‘espressione letterale impiegata dal de cuius nel testamento «Il tutto quale quota ampia di legittima» che sta appunto a significare che costui volle assegnare ai figli non solo la quota «riservata» loro ex lege , in qualità di «legittimari», cioè la quota/parte minima ed inviolabile, bensì ulteriori valori, attribuendo loro tutti i beni immobili, mobili reg istrati, denaro, costituenti il suo patrimonio’, mentre, alle sorelle, ‘nell’ambito della «disponibile» residua (al netto della totalità di beni già assegnati ai figli ed al netto della polizza vita) ha lasciato soltanto i «rimanenti contanti», quindi un l egato’ ;
-che a ssumono, per contro, le ricorrenti che l’interpretazione della Corte fiorentina avrebbe ‘palesemente glissato sugli elementi intrinseci alla scheda testamentaria,’ di per sé
‘oltremodo chiari’, nell’attribuire ad esse la qualità di ‘eredi testamentarie’ ;
-che, i nvero, già alla stregua del ‘dato letterale’ e, dunque, avuto riguardo al riferimento alla ‘quota ampia di legittima’ e alla ‘quota disponibile’ dovrebbe concludersi che NOME COGNOME ‘ottemperati i doveri di legge nei confronti dei figli quali legittimar i’, si s ia ‘determinato a chiamare le sorelle quali eredi testamentarie sull’intera quota disponibile (e non «residua»), per come risulta, ulteriormente, dalla circostanza che il de cuius , dichiarati tacitati pienamente i legittimari, metteva un punto (pausa forte all’interno di una frase di senso comp iuto) e andava a capo, con ciò dichiarando un cambio di argomento: avendo ottemperato agli obblighi imposti dalla Legge, con il successivo capoverso istituiva eredi universali le ricorrenti, devolvendo loro la «quota disponibile» del suo patrimonio’ ;
-che avvalorerebbe tale conclusione la circostanza che NOME COGNOME, ‘uomo di elevata cultura’, avrebbe adoperato i termini ‘quota legittima’ e ‘quota disponibile’ secondo il significato loro proprio ;
-che, d ‘altra parte, la qualifica delle odierne ricorrenti quali eredi testamentarie sarebbe imposta -si assume -‘dall’interpretazione del testamento secondo l’elemento logico’ ;
-che, d ifatti, ‘ove il contraente/testatore avesse voluto designare quali unici destinatari del beneficio, ab origine , i suoi figli lo avrebbe fatto indicandoli nella polizza vita quali eredi legittimi, escludendo, quindi, ogni riferimento agli eredi testamentari’ ;
-che, per contro, nel presente caso, ‘il contraente della polizza esprimeva la volontà che il beneficio venisse assegnato prioritariamente ai suoi «eredi testamentari e, in mancanza, agli eredi legittimi» prefigurandosi, dunque, già al momento della stipula medesima di voler redigere testamento, al fine evidente di voler perseguire scopi diversi da quelli di una successione
legittima’ , s icché ‘anche in omaggio al canone di conservazione del contratto’ si sarebbe dovuto riconoscere alle sorelle del ‘ de cuius ‘ la qualifica di eredi testamentarie ;
-che le ricorrenti, infine, neppure mancano di rilevare l’erroneità a loro dire -dell’affermazione secondo cui, l’aver assegnato ‘ai figli non solo la quota «riservata» loro ex lege , in qualità di «legittimari», cioè la quota/parte minima ed inviolabile, bensì ulteriori valori, attribuendo loro tutti i beni immobili, mobili registrati, denaro, costituenti il suo patrimonio’, varrebbe a qualificarli come eredi universali, mentre l’aver lasciato ‘alle sorelle, nell’ambito della «disponibile» residua (al netto dell a totalità di beni già assegnati ai figli ed al netto della polizza vita) soltanto i «rimanenti contanti»’, equivarrebbe a qualificarle legatarie;
-che, d ifatti, ‘è abbastanza agevole rilevare’ si evidenzia -‘come la valutazione economica del patrimonio ereditario non sia stata oggetto di specifico accertamento giudiziale e, quindi, anche tale assunto non può in alcun modo supportare l’esegesi della sche da testamentaria’ ; il tutto, peraltro, non senza considerare che, a mente dell’art. 588 cod. civ. non è la consistenza piccola o grande del lascito a qualificare il destinatario come legatario, piuttosto che erede;
-che, infine, a sostegno della proposta interpretazione, le ricorrenti richiamano alcuni documenti, provenienti dagli stessi NOME ed NOME COGNOME con i quali essi riconoscerebbero la qualità di eredi testamentarie alle sorelle del defunto genitore, che si sarebbe determinato a istituirle tali per l’assistenza e vicinanza dimostratagli negli ultimi anni di vita;
-che h anno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, la società RAGIONE_SOCIALE ed NOME e NOME COGNOME chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
-che l a trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-che le ricorrenti e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno presentato memoria;
che il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Considerato:
-che la questione oggetto del presente ricorso presenta rilievo nomofilattico, donde l’opportunità della sua trattazione in pubblica udienza.
P. Q. M.
La Corte rinvia in pubblica udienza la trattazione del presente ricorso.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della