Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28796 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28796 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3999-2021 proposto da:
REPICE COGNOME NOME, REPICE COGNOME NOME, REPICE COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME (già unico erede di COGNOME), tutte rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1210/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/09/2020 R.G.N. 2218/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/10/2025
CC
COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1210/2020 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma di quella del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, condannava – per quel che qui rileva – in solido tra loro i NOME NOME, NOME e NOME COGNOME (eredi di NOME COGNOME) a pagare in favore di NOME, NOME ed NOME COGNOME (eredi RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO) la somma di € 50.569,33 oltre interessi moratori da computarsi al tasso legale, nonché IVA e CPA, a titolo di compensi professionali spettanti per l’opera prestata dal loro dante causa in favore dei suddetti NOME COGNOME nella causa di divisione ereditaria che li aveva visti confrontarsi con altri coeredi, controversia decisa con sentenza n. 32/2010 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale. Compensate per metà le spese del doppio di grado di merito, la Corte territoriale condannava gli appellanti (ossia NOME, NOME e NOME COGNOME) a pagare la restante metà in favore RAGIONE_SOCIALEe appellate eredi RAGIONE_SOCIALE ‘AVV_NOTAIO.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza n. 1210/2020 ricorrono NOME, NOME e NOME COGNOME affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso NOME, NOME ed NOME COGNOME, che a loro volta spiegano ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
Entrambe le parti illustrano ulteriormente i rispettivi atti defensionali con memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello errato nel riconoscere sulle prestazioni professionali rese dall’AVV_NOTAIO anche IVA e CPA, nonostante che detti accessori non fossero compresi tra le somme liquidate nel decreto ingiuntivo notificato dalle eredi COGNOME agli odierni ricorrenti principali e da questi ultimi opposto, decreto che era stato all’origine RAGIONE_SOCIALEa lite: il motivo è infondato, perché IVA e CPA sono accessori dovuti per legge e, come tali, liquidabili anche d’ufficio, al punto che la loro eventuale omessa liquidazione nella statuizione sulle spese di lite costituisce errore materiale emendabile mediante la procedura ex artt. 287 e ss. c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. n. 28323/2020).
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 17 e 21 d.P.R. n. 633/1972, per avere la sentenza impugnata violato la norma istitutiva RAGIONE_SOCIALE‘IVA, liquidandola in favore di soggetti (le eredi COGNOME) non titolari di partita IVA e non prestatori RAGIONE_SOCIALE‘opera professionale oggetto di causa: anche tale mezzo è infondato. Invero, gli eredi d’un avvocato devono versare IVA e CPA sulle parcelle spettanti al loro dante causa, poiché anche gli obblighi fiscali si trasferiscono per successione mortis causa , sicché gli eredi devono emettere regolare fattura in nome del professionista deceduto, riattivandone, se necessario, la partita IVA.
Si premetta che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IVA e ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 l’obbligo di fatturazione sorge all’atto RAGIONE_SOCIALE‘incasso. Se la prestazione è stata eseguita dal de cuius e non fatturata (come nel caso che ne occupa), l’obbligo di emissione RAGIONE_SOCIALEa fattura si
trasferisce ex art. 21 stesso decreto in capo agli eredi, che devono provvedervi tramite riapertura RAGIONE_SOCIALEa partita IVA cessata.
Infatti, secondo Cass., Sez. U. n. 8059/16 (e la conforme Cass., Sez. 5, n. 18081/21) il compenso per una prestazione professionale è imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IVA anche se percepito dopo la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale, purché la prestazione sia stata effettivamente eseguita nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attività esercitata prima RAGIONE_SOCIALEa cessazione (come nel caso che ne occupa). Come chiarito da detto orientamento giurisprudenziale (cui va data continuità) il fatto generatore RAGIONE_SOCIALE‘IVA coincide con la materiale esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione e non con il momento del pagamento . L’incasso rappresenta soltanto la condizione di esigibilità RAGIONE_SOCIALE‘imposta, non la condizione che ne determina la nascita. Si tratta di principio basato su una lettura, conforme al diritto euro unitario, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, che, pur stabilendo che le prestazioni si considerano effettuate al momento del pagamento, non sposta il momento del fatto generatore RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ma solo quello entro il quale va emessa la fattura. L’ art. 35bis RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto prevede, poi, che gli obblighi fiscali del contribuente deceduto si trasferiscano sugli eredi, che a loro volta non possono chiudere la partita IVA del de cuius se vi sono ancora prestazioni da fatturare o compensi da incassare.
In breve, se il defunto non ha potuto emettere fattura, essendo deceduto prima RAGIONE_SOCIALE‘incasso, il relativo obbligo si trasferisce in capo agli eredi, che dovranno fatturare in nome del de cuius e non già in nome proprio.
Il terzo mezzo deduce violazione e falsa applicazione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 legge n. 576/1980 (e successive modifiche), per avere la Corte territoriale liquidato il CPA in favore di soggetti non iscritti alla Cassa avvocati (vale a dire le eredi COGNOME) e non prestatori RAGIONE_SOCIALE‘opera professionale oggetto di causa: anche tale mezzo è infondato, giacché -alla stregua RAGIONE_SOCIALEe osservazioni che precedono -il CPA viene in realtà liquidato in relazione ad un corrispettivo spettante al dante causa RAGIONE_SOCIALEe eredi COGNOME, cui esse subentrano per successione mortis causa .
Con il quarto mezzo del ricorso principale si lamenta che la Corte territoriale, compensate per metà spese e competenze dei due gradi di merito, avrebbe errato nel condannare gli eredi NOME COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE‘altra metà, così disattendendo il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza in violazione RAGIONE_SOCIALE articoli artt. 91 e 92 c.p.c.: anche tale mezzo è infondato, atteso che la soccombenza RAGIONE_SOCIALE odierni ricorrenti principali era effettivamente preponderante, come d’altronde statuito dai giudici di merito con valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità (v., ex aliis e da ultimo, Cass. n. 9860/25).
Né si è in presenza d’una reciproca soccombenza: essa è configurabile non già in caso di parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda (come avvenuto nel caso in oggetto), ma solo in presenza d’una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in ipotesi di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi; in altre parole, il parziale accoglimento di un’unica domanda non consente la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese in favore di quella soccombente, ma può eventualmente giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, rimessa alla valutazione del giudice di merito e non
censurabile in sede di legittimità se rispettosa RAGIONE_SOCIALE altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (v. Cass. Sez. U. n. 32061/22 e successiva conforme giurisprudenza di questa S.C.).
Dunque, il ricorso principale va rigettato.
Con il primo mezzo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115, 167 e 183 c.p.c. riguardo al principio di non contestazione, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto non contestato il valore di € 2.700.000,00 RAGIONE_SOCIALEa causa presupposta (vale a dire RAGIONE_SOCIALEa causa di divisione ereditaria in cui l’AVV_NOTAIO aveva prestato la propria opera professionale in favore RAGIONE_SOCIALE odierni ricorrenti principali); invece, ad avviso RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti incidentali, il valore RAGIONE_SOCIALEa massa ereditaria sarebbe stato oggetto di contestazione e sarebbe ammontato a circa 5 milioni di euro (o comunque ad oltre € 4.500.000,00), come emerso dalla sentenza n. 32/2010 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale che aveva definito il giudizio di divisione fra gli eredi NOME COGNOME.
Analoga doglianza viene mossa con il secondo mezzo del ricorso incidentale, questa volta sotto forma di deduzione di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, fatto consistito, appunto, nella summenzionata sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale e in quanto in essa accertato circa il valore RAGIONE_SOCIALE‘intero asse ereditario.
Questi primi due motivi -da esaminarsi congiuntamente perché in sostanza lamentano, sia pure sotto profili diversi, il medesimo error in procedendo -sono infondati.
Invero, correttamente l’impugnata sentenza ha considerato non contestato il valore di causa (€ 2.7000.000,00), dal momento che esso è stato espressamente ribadito dalle stesse eredi COGNOME nelle proprie comparse di costituzione e risposta in primo grado e in appello (da loro allegate al controricorso) là dove hanno invocato a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda proprio quel prospetto a suo tempo redatto dal RAGIONE_SOCIALE che -appunto – su quel valore di € 2.7000.000,00 aveva c alcolato i compensi professionali dovuti al dante causa RAGIONE_SOCIALEe odierne ricorrenti incidentali.
Trattandosi di fatto processuale esso può e deve essere -per consolidata giurisprudenza – esaminato e interpretato direttamente da questa RAGIONE_SOCIALE ove il ricorso deduca (come nel caso in esame) pretesi errores in procedendo (cfr., per tutte, Cass. n. 24258/2020).
Trattandosi, invece, di accertamento di mero fatto storico, in sede di legittimità non può essere rimesso in discussione l’esatto ammontare economico dei cespiti che formano la massa attiva su cui l’art. 12 c.p.c. prescrive che si calcoli il valore RAGIONE_SOCIALEe cause di divisione ereditaria.
Solo nei termini che precedono va corretta ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza là dove ha fatto riferimento ad una giurisprudenza relativa a cause ereditarie il cui valore, ai fini del computo RAGIONE_SOCIALE onorari dovuti dai soccombenti, si calcola non sull’intera massa attiva, ma sulla quota o sui supplementi di quota in contestazione (v., ad esempio, azioni di collazione, petizione o riduzione di quota ereditaria).
Il terzo mezzo del ricorso incidentale denuncia
violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, che avrebbero dimostrato un valore RAGIONE_SOCIALE‘asse ereditario superiore ad € 2.700.000,00 .
18. Pure tale mezzo va disatteso perché, in sostanza, sollecita, anche attraverso la rilettura RAGIONE_SOCIALE‘elaborato del CTU, un diverso accertamento in punto di fatto RAGIONE_SOCIALE‘asse ereditario, operazione non consentita in sede di legittimità.
19. Del pari da disattendersi è il quarto motivo del ricorso incidentale, che deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.m. n. 127/2004 e RAGIONE_SOCIALE artt. artt. 10 e 12 c.p.c., per avere la Corte territoriale errato nel riferirsi al cit. art. 6 sul presupposto che vi fosse un’unica quota in contestazione, calcolando su di essa i compensi professionali spettanti al dante causa RAGIONE_SOCIALEe odierne ricorrenti incidentali; tale censura è inammissibile perché priva di interesse: infatti, il suo accoglimento potrebbe giovare a dette ricorrenti incidentali solo ritenendo che in sede di merito il valore RAGIONE_SOCIALE‘asse ereditario fosse contestato, il che -invece -si è sopra escluso nell’esaminare i primi due mezzi del ricorso incidentale e nel correggere parzialmente la motivazione a riguardo adottata dalla Corte d’appello; del pari si è sopra escluso che in sede di legittimità si possano rivisitare le risultanze di causa per ricavarne un differente valore RAGIONE_SOCIALEa massa attiva, trattandosi ovviamente di accertamenti di merito.
20. In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi, il che ex art. 92, comma 2, c.p.c. consiglia l’integrale compensazione fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta entrambi i ricorsi e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 co. 1 -quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte dei ricorrenti in via principale sia da parte dei ricorrenti in via incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 22 ottobre 2025.
Il Presidente, estensore
NOME COGNOME