DECRETO CORTE DI APPELLO DI BARI – N. R.G. 00001282 2025 DEPOSITO MINUTA 01 12 2025 PUBBLICAZIONE 04 12 2025
La Corte di Appello di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del l’AVV_NOTAIO, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi dell’art. 3 L. 89/2001, iscritto nel Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione n°1282/2025, istanti
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rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
TABLE
CONTRO
Il (c.f. , in persona del Ministro p.t. P.
Con ricorso depositato in data 1.10.2025, i suelencati ricorrenti hanno chiesto l’equo indennizzo per la irragionevole durata del procedimento civile, incardinato presso il
Tribunale di Bari, sezione Fallimentare, avviato con domanda ammessa al passivo il 7.1.2013 (data di deposito del provvedimento con il quale la procedura di amministrazione straordinaria della nella quale i ricorrenti avevano presentato domanda di liquidazione dei rispettivi crediti, è stata convertita in fallimento).
Il giudizio presupposto è tutt’ora pendente .
Il ricorso introduttivo è, dunque, tempestivo.
Ciò premesso, il giudizio ‘ a quo ‘ ha avuto una durata complessiva , alla data di proposizione del presente ricorso, di anni 11, mesi 9 e giorni 23 ed ha, pertanto, superato la ragionevole durata del processo fissata in sei anni, per l’intero giudizio, dall’art. 2, co. 2 -bis, L. 89/2001.
Da tale durata va, tuttavia, detratto il periodo dal 9.3.2020 al 30.6.2020 (3 mesi e 23 giorni) per la sospensione straordinaria dei termini processuali ex art. 83 D.L. 17.3.2020, n°18 ed art. 36 D.L. 8.4.2020, n°23, evidentemente non imputabile al
intimato.
L’esame dei verbali di udienza ha evidenziato, poi, che parte ricorrente non è incorsa in nessuna delle ipotesi tipizzate dall’art. 2, co. 2 -quinquies, di talché il ritardo imputabile al resistente è di anni 6.
La Corte ritiene equo liquidare in favore di ciascun ricorrente, per ciascun anno di ritardo, l’importo di € 450,00, e, dunque, l’importo di € 2.700,00 ai sensi dell’art. 2 -bis, co. 1, L. 89/2001 o, per coloro che vantano un credito inferiore, i corrispondenti importi ammessi al passivo, come documentati in ricorso, il tutto v alutando l’esito del giudizio, il comportamento delle parti processuali e del giudice.
Per quanto sopra, il Ministero intimato va condannato al pagamento di:
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€ 2.700,00 ιν φαϖορε δι
€ 2.482,35
ιν φαϖορε δι
€ 2.700,00 ιν φαϖορε δι ;
€ 2.164,03 ιν φαϖορε δι
a titolo di equo indennizzo, oltre agli interessi legali dalla domanda ed alle spese della procedura , liquidate con la diminuzione dell’art. 4, co. 4 e con l’aumento dell’art. 4, co. 2 D.M . 55/2014.
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Tutto quanto sopra premesso, la Corte d’Appello di Bari INGIUNGE
a titolo di equo indennizzo, oltre interessi dalla domanda, nonché le spese della procedura che liquida in € 27,00 per spese documentate ed € 1.813,00 per compensi, questi ultimi già diminuiti per l’identica posizione processuale dei ricorrenti ed aumentati per il numero delle parti , ai sensi dell’art. 4 D.M. n°55/2014, oltre al rimborso forfettario, CAP e IVA (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore dell’ AVV_NOTAIO.
Così deciso in Bari, in data 1.12.2025
Il Giudice Designato AVV_NOTAIO COGNOME