Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4621 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 4621  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24029/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO,  presso  l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
 avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI POTENZA n. 66/2021, depositata il 16/02/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato in data 30.07.2019, NOME COGNOME adiva la Corte d’Appello di Potenza al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile dallo stesso promosso davanti al Tribunale di  Melfi  in  data  06.03.1996,  definito  in  secondo  grado  dalla  Corte d’Appello di Potenza con sentenza depositata in data 13.09.2018.
1.1. Il Consigliere Designato, con decreto depositato il 9 settembre 2019,  respingeva  la  domanda  ai  sensi  dell’art.  2bis ,  comma  2quinquies lett.  a)  RAGIONE_SOCIALE  legge n. 89 del 2001, ritenendo che  la parte avesse agito in giudizio nella consapevolezza dell’originaria infondatezza delle pretese azionate.
1.2. Il COGNOME proponeva opposizione ai sensi dell’art. 5ter legge Pinto.
Il giudice dell’opposizione, con il decreto n. 66/2021 qui impugnato, ha rigettato l’opposizione condividendo la tesi del consigliere designato: ha osservato in proposito che il COGNOME aveva convenuto in giudizio gli alienanti rivendicando la proprietà di una particella dei terreni da lui acquistati, presente nel rogito notarile ma non espressamente indicata nel preliminare di vendita: risultava, invece, accertata l’esistenza di un errore materiale contenuto nel rogito notarile circa l’indicazione RAGIONE_SOCIALE particella di terreno mai condotta in affitto dal COGNOME, e per questo non compresa nell’oggetto RAGIONE_SOCIALE vendita come da espresse indicazioni contenute nel preliminare; errore materiale attestato da una relazione stragiudiziale del 26 ottobre 1995, quindi precedente all’instaurazione del giudizio di primo grado proposto dal COGNOME, resa dal geometra incaricato del frazionamento RAGIONE_SOCIALE vendita.
Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione il COGNOME, affidandolo a tre motivi.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE Giustizia depositando controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 2, comma 2quinquies lett. a) RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, e dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello confuso la consapevolezza dell’infondatezza dell’azione con l’accertamento RAGIONE_SOCIALE infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda. Lamenta poi carenze ed illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione e motivazione apparente.
1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge: violazione art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5) cod. proc. civ.Motivazione apparente o assente – violazione art. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., perché assume provata la circostanza RAGIONE_SOCIALE consapevolezza dell’infondatezza dell’azione giudiziale, in assenza di qualsivoglia accertamento in ordine allo stato psicologico del soggetto, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero fatto propendere per la sussiste nza o meno RAGIONE_SOCIALE coscienza dell’attore di perseguire un’azione infondata.
1.3 Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge: violazione art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.- Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia. A giudizio del ricorrente, la Corte distrettuale non ha esaminato il motivo dell’opposizione relativamente al merito del procedimento presupposto, né ha considerato che il pregiudizio morale da irragionevole durata del processo prescinde dalla vittoria o soccombenza; né ha dato prova puntuale – come pure richiesto dalla Corte di legittimità -dell’esistenza di situazioni costituenti abuso del
processo,  non  essendo  sufficiente che  la  domanda  del  giudizio presupposto sia stata dichiarata manifestamente infondata.
I primi due motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono all’interpretazione e applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizione di cui all’art. 2, comma 2 -quinquies lett. a) legge n. 89 del 2001, che non riconosce alcun indennizzo «in favore RAGIONE_SOCIALE parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole RAGIONE_SOCIALE infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile». Entrambi sono fondati per le ragioni di séguito espresse.
Va innanzitutto precisato che la modifica dell’art. 2, comma 2quinquies RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001 recata dalla D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (e successivamente dalla legge n. 208 del 2015) rappresenta la recezione legislativa di un orientamento giurisprudenziale che già precedentemente costituiva «diritto vivente» (Cass. Sez. 1, n. 9938 del 26.04.2010, Rv. 612722-01; Cass. Sez. 1, n. 18780 del 20.08.2010, Rv. 614330 -01; Cass. Sez. 1, n. 2385 del 01.02.2011), alla cui stregua l’equa riparazione da non ragionevole durata del processo non compete a chi abbia agito o resistito in giudizio consapevole RAGIONE_SOCIALE infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese e, ciò, anche prescindere dalla pronuncia, nel giudizio presupposto, di una condanna ex art. 96 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2, n. 25826 del 14.10.2019 – Rv. 655463-01).
Nel  solco  di  questo  orientamento,  è  stata  tracciata  la  linea  di confine tra l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa, e la manifesta consapevolezza di tale infondatezza. Nel primo caso, il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente  dal  fatto  che  esse  siano  risultate  vittoriose  o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata
i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo. Nel secondo caso, in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui al richiamato art. 2, comma 2quinquies , lett. a) e, dunque, in difetto di una condizione soggettiva di incertezza che si traduca in abuso del processo, viene assegnato al giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla legge n. 208 del 2015, il potere di autonomamente valutare la temerarietà RAGIONE_SOCIALE lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9762 del 26/05/2020, Rv. 658006 -01; Cass. Sez. 2, n. 24190 del 13.10.2017, Rv. 645589 – 01; Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 9100 del 05/05/2016, Rv. 639641 -01), con la conseguente esclusione del diritto all’indennizzo derivante da ragioni di carattere obiettivo per l’assenza di un’effettiva situazione di danno non patrimoniale, il quale -è utile ricordare – resta conseguenza normale, ma non per questo automatica e necessaria, RAGIONE_SOCIALE violazione del termine di durata ragionevole del processo (Cass. Sez. 2, n. 12131 del 2015, punto 1.1.).
In sintesi: l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda nel giudizio presupposto non è, di per sé, causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, all’uopo occorrendo che di tale infondatezza la parte abbia consapevolezza, originaria – allorché proponga una lite temeraria – o sopravvenuta – ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole – come nel caso di consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole, di dichiarazione di infondatezza RAGIONE_SOCIALE questione di legittimità costituzionale sollevata a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa o di intervento legislativo di precisazione, in senso riduttivo,
RAGIONE_SOCIALE portata RAGIONE_SOCIALE norma invocata (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 665 del 12/01/2017, Rv. 642556 -01; nello stesso senso: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11662 del 2023).
Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha fondato le ragioni per le quali l’ odierno ricorrente avrebbe agito in giudizio nella consapevolezza dell’infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata , e per giungere a questa conclusione si è basata unicamente sulle affermazioni rese da un tecnico in un atto di parte (v. decreto impugnato p. 5, 1° capoverso), senza spiegare in alcun modo perché allora un procedimento, a suo dire palesemente temerario, aveva invece richiesto ben due gradi di giudizio RAGIONE_SOCIALE durata complessiva irragionevole pari a sedici anni, caratterizzati da una complessa attività istruttoria (prova per testi, CTU, chiarimenti, relazione integrativa).
La motivazione resa è quindi solo apparente, vizio che -secondo la giurisprudenza di legittimità – ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01).
La pronuncia deve pertanto essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione per nuovo esame
sulla  scorta  dei  principi  esposti  e  per  la  liquidazione  delle  spese  di questo giudizio.
Il terzo motivo resta logicamente assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023.