Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20723 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20723 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2672 -2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME dai quali è rappresentata e difesa giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 424/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 15/7/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del //2023 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 424 del 2021, ha rigettato l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto pronunciato dal Consigliere designato RAGIONE_SOCIALE stessa Corte d’Appello , per la somma di Euro 400,00, in favore di NOME COGNOME, a titolo di equo indennizzo per la durata irragionevole di un procedimento di equa riparazione.
I n particolare e per quel che qui rileva, la Corte d’appello ha disatteso l’eccezione di tardiva proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione, proposta in data 5/6/2020, rilevando che la domanda era stata avanzata prima del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, n.6806/2019, depositata in data 8/10/2019, pronunciata a conclusione RAGIONE_SOCIALE procedura di ottemperanza intrapresa dall’opposta al fine di dare attuazione alla condanna disposta a suo favore.
Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidandolo ad un unico motivo. NOME COGNOME si è difesa con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione dell’art. 4 l. 89/2001, per non avere la Corte ritenuto quale «decisione definitiva», che identificava la decorrenza iniziale del termine di decadenza dalla domanda di equo indennizzo, l’ord inanza di assegnazione di somme, non opposta, che aveva chiuso la fase esecutiva e non la pronuncia resa dal Consiglio di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di ottemperanza.
1.2. Il motivo è infondato. Questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19883 del 2019, ha già puntualizzato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEdebitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza la necessità che questa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva e ciò sebbene nel computo RAGIONE_SOCIALE durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come «tempo del processo» quello intercorso fra la definitività RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva (quest’ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo). Con lo stesso provvedimento è stato altresì affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all’esito RAGIONE_SOCIALE decisione di condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001, deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo.
Il creditore insoddisfatto può avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore
conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo decorre dalla definizione positiva dell’ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l’adempimento RAGIONE_SOCIALE prestazione dovuta. In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione d i un’ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrer e il termine per l’introduzione RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo soltanto nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria. Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme, non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (Cass. Sez. 2, n. 2 del 02/01/2023; Sez. 2, n. 33764 del 16/11/2022).
Ciò è proprio accaduto nella fattispecie, perché l’ordinanza di assegnazione delle somme da parte del g.e. non ha prodotto la soddisfazione RAGIONE_SOCIALE pretesa di COGNOME che ha dovuto perciò ricorrere in ottemperanza; il giudizio di ottemperanza si è articolato in due gradi si è concluso con la sentenza n.6806/2019, depositata in data 8/10/2019 e questa sentenza, al momento RAGIONE_SOCIALE proposizione del ricorso per equa riparazione, non era ancora passata in giudicato.
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese processuali in favore NOME COGNOME , liquidate in dispositivo in relazione al valore, con distrazione in favore degli avvocati anticipatari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati anticipatari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda