Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26245 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9869 – 2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Verona, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 494/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicato il 20/2/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2024 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria del ricorrente;
rilevato che:
con decreto n. cronol. 494/2023 , la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto monocratico, pronunciato in data 28/10/2022, con cui il Consigliere delegato aveva soltanto parzialmente accolto il suo ricorso di equo indennizzo ex art.3 l. n.89/2001 per la irragionevole durata del procedimento civile da lui promosso, dinnanzi al Tribunale di Verona, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in data 30 agosto 2004, proseguito in secondo grado dinnanzi alla Corte d’a ppello di Venezia e definito con ordinanza n. 27995 del 2022 della Corte di Cassazione e aveva ingiunto al RAGIONE_SOCIALE della Giustizia il pagamento in suo favore della somma di euro 3.200,00, oltre interessi e spese per complessivi euro 257,00, di cui euro 27,00 per borsuali;
-in particolare, la Corte d’appello ha rilevato che il Consigliere designato, non riconoscendo alcun indennizzo per la fase di legittimità, aveva correttamente applicato l’art. 2, comma 2 quinquies, lett. a, della l.89/2001, secondo cui l’indennizzo non può essere riconosciuto anche nel caso in cui la consapevolezza della infondatezza sia sopravvenuta nel corso stesso del giudizio, nella specie in seguito al rigetto della pretesa nei precedenti gradi; ha ritenuto, quindi, inammissibili per genericità le censure sui parametri di quantificazione dell’indennizzo e infondato il motivo di opposizione sulla quantificazione delle spese, in quanto correttamente liquidate in applicazione della tabella 8;
avverso questo decreto COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, a cui il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale; il ricorrente
ha depositato successiva memoria con cui ha anche eccepito l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale per omessa sua notifica;
considerato che:
– il ricorso incidentale e il controricorso sono ammissibili perché tempestivamente depositati nei termini dell’art. 370 cod. proc. civ., secondo la nuova formulazione introdotta dall’art. 3 comma 27 lett. f) n. 1 del decreto legislativo 10/10/2022 n. 149 e dell’art. 371 cod. proc. civ., secondo la nuova formulazione introdotta dall’art. 3 comma 27 lett. g) n. 1 del decreto legislativo 10/10/2022 n. 149, applicabili alla fattispecie ex art. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, per essere stato il ricorso introduttivo notificato dopo il 1gennaio 2023; questa Corte, infatti, ha già statuito che, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell’art. 371 cod. proc. civ., deve proporre con l’atto contenente il controricorso, deve essere soltanto depositato e non anche notificato, perché questo stesso articolo prevede testualmente che «la parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza», sicché sottoporre lo stesso atto a due differenti formalità andrebbe contro la palesata esigenza di semplificazione della riforma; come si legge nella Relazione illustrativa alla riforma, a p. 40, infatti, gli obblighi di notifica del controricorso e di altri atti costituiscono «incombenti che non si rendono più necessari» una volta che tali atti, depositati telematicamente e quindi inseriti obbligatoriamente nel fascicolo informatico anche in cassazione (nuovo art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ. ), si rendono, per l’appunto, consultabili dalle altre parti tramite un semplice accesso on line al fascicolo elettronico del processo (così Sez. 1, n. 18683 del 09/07/2024);
con il ricorso incidentale, da esaminarsi per primo per priorità logica, il RAGIONE_SOCIALE ha denunciato, con unico motivo, la inammissibilità della domanda di equa riparazione per violazione del termine semestrale di decadenza ex art. 4 l.89/2001, chiedendo la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione e la revoca del decreto monocratico pronunciato dal Consigliere delegato;
il motivo è infondato; è vero che con ordinanza n. 27995 del 2022, questa Corte ha dichiarato, nel giudizio presupposto, inammissibile per tardività il ricorso avverso il decreto n. 2181/2017 reso dalla Corte d’appello di Venezia, in quanto soggetto al termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ.; non può ritenersi, tuttavia, che sia la data della scadenza di questo termine breve il dies a quo del termine semestrale di proponibilità della relativa domanda di equo indennizzo perché l’art. 4 della legge n. 89/2001 ne individua la decorrenza iniziale in riferimento alla «decisione che conclude il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata»; nella fattispecie, allora, è l’ordinanza di questa Corte la decisione che ha «concluso» il giudizio presupposto, sia pure statuendo la tardività dell’impugnazione;
quanto al ricorso principale, con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis della legge 89/2001 per avere il Giudice di merito liquidato un importo inferiore all’indennizzo minimo spettante, anche tenuto presente il parametro di Euro 400 per anno, omettendo di motivare sul punto;
con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha quindi denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto sussistente la consapevolezza della manifesta infondatezza soltanto dalla
dichiarazione di inammissibilità del ricorso dichiarata dalla Corte di Cassazione, escludendo perciò l’indennizzo per l’ultima fase del giudizio presupposto in assenza di motivazione;
-questi primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati; la Corte d’appello ha , invero, correttamente escluso l’indennizzabilità degli anni di durata del giudizio di legittimità, atteso che, il ricorrente ha proseguito il relativo giudizio nella consapevolezza della manifesta inammissibilità della sua impugnazione, tenuto conto della relativa eccezione di tardività sollevata e documentata dal controricorrente e della rilevabilità immediata, da parte RAGIONE_SOCIALE stesso ricorrente, della sua fondatezza; quanto poi all’ammontare dell’importo liquidato, la Corte d’appello ha richiamato la motivazione del consigliere delegato che, sia pure con succinta motivazione, ha comunque giustificato la scelta del parametro minimo per l’oggetto del giudizio (vizi di un autovettura) e il rigetto della pretesa sin dal primo grado; sulla scelta dell’ammontare del parametro di liquidazione, questa Corte ha già chiarito, , che l’art. 2 bis della l. 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il quantum della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico ; l’esercizio di questo prudente apprezzamento è, dunque, sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 – 2, n. 14974 del 16/07/2015; Sez. 6 – 2, n. 3157 del 01/02/2019); p er il resto, l’aumento costituisce una facoltà discrezionale (come risulta dall’utilizzo del verbo «può» nella
formulazione successiva al 2015, applicabile alla fattispecie) il cui mancato esercizio non è sindacabile se non nei suddetti limiti (Cass. Sez. 2, n. 28172 del 2022, in motivazione);
con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., COGNOME ha infine prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,4, e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per avere la Corte d’appello riget tato il suo motivo di opposizione concernente l’applicazione, in sede monocratica, per la liquidazione delle spese, della tabella 8;
anche questo motivo è infondato; questa Corte ha chiarito che nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata «procedimenti monitori», allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d’appello, con caratteri di atipicità rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., perché quel che rileva, ai fini dell’applicazione di questa tabella, è la stessa forma del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, cioè il decreto inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito che appieno accomuna il primo sviluppo del procedimento ex lege Pinto e l’ordinario procedimento d’ingiunzione (Cass. Sez. 2, n. 16512 del 31/07/2020);
poiché sono infondati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale le spese sono compensate in considerazione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa interamente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda