Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14542 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in virtù di distinte procure speciali rilasciate su separati fogli materialmente allegati al ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, INDIRIZZO;
–
ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ‘ex lege’ dall’RAGIONE_SOCIALE e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 2058/2022 (depositato il 30 giugno 2022) RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2023
C.C. 10/05/2024
EQUA RIPARAZIONE
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell’adunanza camerale del 10 maggio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I soggetti indicati in intestazione hanno proposto ricorso per cassazione – affidato ad un unico motivo -avverso il decreto collegiale n. cronol. 2058/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte di Napoli, in composizione collegiale, con il quale in esito all’opposizione formulata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALE l. n. 89/2001 ed in parziale revoca del decreto monocratico impugnato – sono stati liquidati, in favore dei ricorrenti, separate somme a titolo di equo indennizzo, limitando le stesse alla parte dei distinti crediti insinuati al passivo fallimentare rimasta insoddisfatta a seguito dei pagamenti parziali ad opera del RAGIONE_SOCIALE istituito presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il proposto motivo i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e mancata applicazione dell’art. 2 -bis, comma 3, RAGIONE_SOCIALE l. n. 89/2001, in relazione all’art. 10 c.p.c., censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del valore del giudizio presupposto con riferimento alle procedure fallimentari, non aveva applicato il criterio fissato dall’art. 10 e segg. c.p.c., in virtù del quale si sarebbe dovuto porre riferimento ai crediti oggetto delle domande di insinuazione al passivo.
2. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare, con orientamento che si condivide, che, nel caso in cui il giudizio nel quale si è verificata la violazione del principio RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata consista in una procedura fallimentare, ai fini RAGIONE_SOCIALE applicazione dell’art. 2 -bis, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, secondo cui l’ammontare dell’indennizzo non può essere superiore al valore RAGIONE_SOCIALE causa o, se inferiore, al diritto accertato dal giudice, occorre fare rifermento, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. c.p.c., e quindi all’importo richiesto con la domanda proposta dal creditore nella procedura.
Va respinta, perciò, esplicitamente la tesi secondo cui, a tal fine, deve aversi riguardo all’importo ammesso al passivo o assegnato al creditore in sede di riparto, rilevandosi che l’ancoraggio dell’indennizzo a tale ammontare appare, per un verso, del tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamente irrazionale, giacché l’entità di detto importo dipende da variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore (Cass. Cass. n. 4620/2024; Cass. n. 5757/2023; Cass. n. 22373/2023; Cass. n. 35319/2022; Cass. n. 11372/2019; Cass. n. 24362/2018).
La Corte di appello non si è, quindi, attenuta al principio prima richiamato, determinando il valore RAGIONE_SOCIALE domanda avanzata nel giudizio presupposto dagli odierni ricorrenti con riferimento all’ammontare, inferiore, circoscritto alla parte dei crediti insinuati al passivo fallimentare rimasta insoddisfatta a seguito del pagamento parziale da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione del decreto impugnato ed il derivante rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione collegiale, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto sopra esposto, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione collegiale.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile RAGIONE_SOCIALE