Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3982 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3982 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29313/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1059/2022 depositato il 31/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
NOME COGNOME ed altri hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso il decreto n. 1059 /2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, depositato il 31 maggio 2022.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensive.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380bis .1 c.p.c.
Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ex art. art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, proposta dai ricorrenti avverso il decreto del magistrato designato del 21 febbraio 2022, con cui, in riferimento al ricorso d’ingiunzione presentato il 24/1/2022, era stata rigettata la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo amministrativo dinanzi al TAR Lazio avente ad oggetto l’accertamento del diritto degli attori ad essere assoggettati al regime previdenziale -retributivo ovvero misto, retributivo-contributivo, iniziato nel 2011 e definito nel 2021 con pronuncia di difetto di
giurisdizione. La Corte d’appello di Roma ha ritenuto applicabile l’ipotesi di esclusione del diritto all’indennizzo di cui all’art. 2, comma 2quinquie s, lettera a) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, avendo lo stesso TAR Lazio adito evidenziato l’esistenza di una consolidata giurisprudenza, sia precedente che successiva alla instaurazione del giudizio presupposto, che ha ribadito la giurisdizione esclusiva RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti in materia pensionistica. Né, secondo l’impugnato decreto, poteva ravvisarsi una violazione dei principi generali di tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento e di divieto di disparità di trattamento, sul presupposto che in altri casi analoghi la Corte di appello aveva ritenuto di emettere decreti di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di equa riparazione.
4. Il primo motivo di ricorso denuncia: violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 paragrafo 1 CEDU, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione di norme di diritto con riferimento alla ravvisata inesistenza del danno non patrimoniale per l’eccessiva durata di un procedimento amministrativo in ragione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di presunti precedenti giurisprudenziali sfavorevoli. Violazione dei principi di diritto RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di cassazione.
Il secondo motivo di ricorso denuncia: violazione e/o falsa degli artt. 111, comma 6, Cost. e art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c. Motivazione inesistente/apparente.
Il terzo motivo di ricorso denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Il quarto motivo di ricorso denuncia: violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 paragrafo 1 CEDU, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa valutazione dei precedenti speculari violazione del diritto vivente.
Le censure, esaminate congiuntamente, lamentano che difettava qualsivoglia prova contraria idonea ad escludere il pregiudizio non patrimoniale patito dai ricorrenti, atteso che l’orientamento citato dal primo Giudice e fatto proprio dal Collegio non era poi così consolidato nel senso di escludere la giurisdizione del giudice amministrativo; che la Corte d’appello di Roma non avrebbe considerato la sussistenza di pronunce giurisprudenziali in materia di previdenza complementare dei militari che hanno negato la giurisdizione contabile ed affermato quella amministrativa; che parimenti i giudici RAGIONE_SOCIALE‘opposizione avrebbero ignorato l’esistenza di un vero e proprio ‘diritto vivente’ che riconosce il diritto all’equa riparazione anche in relazione a giudizi definiti con decisioni di difetto di giurisdizione.
I quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e si rivelano non fondati.
5.1. Il decreto impugnato contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, RAGIONE_SOCIALEa decisione, e non è perciò affatto ‘apparente’, consentendo un «effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023).
5.2. L’art. 2, comma 2 quinquies , lettera a) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, esclude l’indennizzo in favore RAGIONE_SOCIALEa parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza originaria o sopravvenuta RAGIONE_SOCIALEe proprie domande e difese. Come più volte ribadito da questa Corte (già nella disciplina anteriore all’introduzione del vigente comma 2-quinquies, lettera a, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, legge n. 89/2001), in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il patema
d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito RAGIONE_SOCIALEa causa è perciò da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio, ma anche per il periodo comunque conseguente alla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEe proprie pretese che sia sopravvenuta dopo che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole (Cass. n. 2020 del 2023).
La valutazione di temerarietà del giudizio presupposto operata dal giudice del merito RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione non va soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., il quale prevede il solo vizio RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia).
Non sussiste, comunque, nella specie il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: i fatti indicati dai ricorrenti, rilevanti in causa, sono stati comunque presi in considerazione dai giudici del merito, ancorché la decisione abbia apprezzato gli stessi in modo difforme dalle allegazioni operate al riguardo dai medesimi instanti.
5.3. La Corte d’appello di Roma ha fatto applicazione del comma 2quinquies, lettera a, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, legge n. 89/2001 in una fattispecie in cui il giudizio presupposto aveva ad oggetto l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere assoggettati al regime previdenziale -retributivo ovvero misto, retributivo-contributivo, con la quota retributiva calcolata fino alla data in cui verrà istituita la previdenza complementare per il personale militare. Si tratta, per quanto ricavabile da ciò che succintamente è esposto nel ricorso, di domanda
che per le Sezioni Unite di questa Corte introduce una controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, venendo in questione miglioramenti destinati ad incidere sulla misura RAGIONE_SOCIALEa pensione a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato, senza alcuna possibilità che con riferimento all’oggetto e all’ambito del giudizio la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti abbia incidenza sul rapporto di servizio e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico (Cass. Sez. Unite n. 3061 del 1993; n. 12826 del 1997; n. 13058 del 1997; n. 9343 del 2002; n. 14171 del 2004; n. 14 del 2007: n. 16168 del 2011; n. 784 del 2021).
5.4. Il decreto impugnato è perciò immune dalle proposte censure di violazione di norme di diritto, avendo apprezzato in fatto la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, che la loro domanda era stata proposta dinanzi ad un giudice manifestamente privo di giurisdizione e perciò era insuscettibile di arrecare pregiudizio per la protrazione del processo oltre il limite RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata.
Perché la parte possa dirsi consapevole RAGIONE_SOCIALEa infondatezza RAGIONE_SOCIALEe proprie domande o difese, agli effetti del comma 2-quinquies, lettera a, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, legge n. 89/2001, non è necessario l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa mala fede, essendo sufficiente altresì la carenza di quella pur minima diligenza che le avrebbe consentito di rendersi conto immediatamente di tale assoluta infondatezza, e che può appunto desumersi dalla contrarietà RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa giudiziaria alla giurisprudenza consolidata.
5.5. Infine, non è dirimente il richiamo di precedenti giurisprudenziali difformi in tema di equa riparazione, poiché i motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione, in tanto possono essere viziati, in quanto siano di per sé erronei, in fatto o in diritto, in relazione alla fattispecie concreta, non già perché eventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardanti altre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche (Cass. n. 15846 del 2017).
Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto utili difese l’intimato RAGIONE_SOCIALE.
Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione