Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34914 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34914 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 21693/2022 proposto da:
NOME COGNOME , difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , difeso dalla RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente-
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Salerno n. 126/2021 del 7/02/2022.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Presupposto è un processo avente ad oggetto una controversia immobiliare protrattosi dal 6/12/2010, ancora pendente quando, il 26/7/2019, l’attrice propone ricorso per l’equo indennizzo. Il ricorso è stato rigettato in fase monocratica e in fase collegiale per consapevolezza RAGIONE_SOCIALE infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata nel processo
presupposto, instaurato per vanificare gli effetti di un giudicato favorevole alla controparte convenuta.
Ricorre la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2 co. 2quinquies l. 89/2001 per avere il giudice dell’equa riparazione (in fase monocratica) trattenuto il fascicolo per oltre un anno e mezzo nell’attesa del deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza nel processo presupposto, per poi rigettare il ricorso alla luce dell’esito sfavorevole per la ricorrente. Si argomenta ex Corte cost. 88/2018, che ha riconosciuto la proponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo a processo presupposto ancora in corso. Si fa valere anche di aver subito una domanda riconvenzionale risarcitoria da occupazione abusiva di suolo (una porzione di corte condominiale).
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 3 co. 4 l. 89/2001 per non essersi il giudice pronunciato entro trenta giorni dal deposito del ricorso.
-I due motivi sono da esaminare congiuntamente per comunanza RAGIONE_SOCIALE questione.
Essi sono rigettati.
L’accertamento circa la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa è espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di legittimità, tenuto conto che essa valorizza il fatto che il processo presupposto aveva ad oggetto un’opposizione di terzo proposta dal successore a titolo particolare nel diritto controverso poi ricorrente in equa riparazione, al cospetto di una giurisprudenza che esclude irreversibilmente tale legittimazione (cfr., tra le altre, Cass. 17683/2006).
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, che liquida in € 2.400, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in Roma, il 7/12/2023.