Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10909 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11534/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME e dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1172/2022 depositato il 16/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. 1172 /2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli, depositato il 16 aprile 2022.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380bis .1 c.p.c.
Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ex art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, proposta dalla ricorrente avverso il decreto del magistrato designato RAGIONE_SOCIALE’11 novembre 2021 , con cui, in riferimento al ricorso d’ingiunzione presentato l’8 aprile 2021, era stata rigettata la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo contabile in materia di trattamento pensionistico privilegiato, promosso da NOME COGNOME in data 17 luglio 1967 e proseguito dalla ricorrente il 21 settembre 2007.
La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto applicabile l’ipotesi di esclusione del diritto all’indennizzo di cui all’art. 2, comma 2 -quinquie s, lettera a) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, in quanto: in favore di NOME COGNOME era stata già riconosciuta in sede amministrativa congrua pensione; non erano state allegate prove a sostegno RAGIONE_SOCIALEa pretesa; il quadro clinico di NOME non giustificava un più alto livello pensionistico; l’erede NOME COGNOME aveva riassunto solo il 21 settembre 2007 il processo dinanzi alla Corte dei Conti, a fronte RAGIONE_SOCIALEa morte di NOME COGNOME avvenuta l’8 dicembre 1983.
Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2 -quinquie s, lettera a) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001.
La ricorrente espone: che il giudizio presupposto si era strutturato in tre sole udienze; che il ricorso era stato dichiarato inammissibile in primo grado con sentenza del 29 settembre 2008, sentenza però annullata in appello con decisione del 17 marzo 2009, arrivando la lite a definizione in sede di rinvio con rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda in data 7 novembre 2019; che non vi era stato alcun abuso, avendo il giudizio lo scopo di conseguire un beneficio assistenziale a causa RAGIONE_SOCIALEa presenza di una grave invalidità di guerra; che non è stato comunque accertato l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa ‘consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa infondatezza’ RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
Il motivo di ricorso si rivela non fondato.
5.1. L’art. 2, comma 2 quinquies , lettera a) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, esclude l’indennizzo in favore RAGIONE_SOCIALEa parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza originaria o sopravvenuta RAGIONE_SOCIALEe proprie domande e difese. Come più volte ribadito da questa Corte (già nella disciplina anteriore all’introduzione del vigente comma 2-quinquies, lettera a, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, legge n. 89/2001), in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il patema d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito RAGIONE_SOCIALEa causa è perciò da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio, ma anche per il periodo comunque conseguente alla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEe proprie pretese che sia sopravvenuta dopo che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole (Cass. n. 2020 del 2023).
La valutazione di temerarietà del giudizio presupposto operata dal giudice del merito RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione non va soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., il quale prevede il solo vizio RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia).
Il ricorrente non ha specificamente censurato un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo dedotto soltanto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
5.2. Peraltro, la Corte d’appello di Napoli ha fatto applicazione del comma 2-quinquies, lettera a, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, legge n. 89/2001 in una fattispecie in cui il giudizio presupposto aveva ad oggetto l’accertamento di un beneficio pensionistico di guerra, desumendo da una serie di elementi la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa. La ricorrente neppure deduce specificamente quali fossero i presupposti di fatto e di diritto per il conseguimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione, il fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda, la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, gli elementi probatori, di sicura attendibilità, allegati durante il processo, il comportamento RAGIONE_SOCIALEe parti.
5.3. Il decreto impugnato è perciò immune dalle proposte censure di violazione di norme di diritto, avendo apprezzato in fatto la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, che la loro domanda era insuscettibile di arrecare pregiudizio per la protrazione del processo oltre il limite RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata.
Perché la parte possa dirsi consapevole RAGIONE_SOCIALEa infondatezza RAGIONE_SOCIALEe proprie domande o difese, agli effetti del comma 2-quinquies, lettera a), RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, legge n. 89/2001, non è necessario l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa mala fede, essendo sufficiente verificare la carenza di quella pur minima diligenza che le avrebbe consentito di rendersi conto immediatamente di tale assoluta infondatezza, e che, ad esempio, può desumersi dalla contrarietà RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa giudiziaria alla giurisprudenza consolidata.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.
Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 906,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda