Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6295 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6295 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12119/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME ATTILIO, difeso dell’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO TORINO n. 202/2023 depositato il 30/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, in qualità di debitore esecutato, proponeva opposizione ai sensi dell’art. 5-ter l. n. 89/2001 avverso il decreto monocratico che aveva rigettato la sua domanda di equo indennizzo. La domanda era fondata sull’asserita irragionevole
durata, superiore a venti anni, di una procedura esecutiva immobiliare promossa a suo danno, iniziata con pignoramento del 29 ottobre 2002 e conclusasi con estinzione il 19 dicembre 2022. Il ricorrente domandava un indennizzo per danno non patrimoniale non inferiore a € 20.480,00 e un risarcimento per danno patrimoniale quantificato in € 100.000 corrispondente a una presunta occasione di vendita persa.
La Corte di appello di Torino, in composizione collegiale, ha rigettato l’opposizione. In via preliminare, ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, poiché il procedimento ex l. n. 89/2001 ha ad oggetto esclusivamente il ristoro del pregiudizio non patrimoniale derivante dalla ingiustificata protrazione dei processi. Nel merito, ha ritenuto l’opposizione manifestamente infondata. La Corte territoriale ha applicato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo non opera a favore del debitore esecutato, il quale subisce un «danno giusto» in conseguenza del proprio inadempimento. Per ottenere l’indennizzo, l’esecutato ha l’onere di provare uno specifico interesse alla celerità RAGIONE_SOCIALE procedura, dimostrando che l’attivo pignorato fosse originariamente capiente per soddisfare tutti i creditori e che solo l’eccessiva durata, con il conseguente aumento di spese e accessori, abbia reso tale attivo insufficiente.
Il collegio ha accertato che, nel caso di specie, tale prova non era stata fornita. Al contrario, il valore del debito iniziale, sommato agli interventi di altri creditori, era fin dall’origine superiore al valore del bene pignorato. La Corte ha inoltre attribuito la causa principale dei ritardi non a inerzia dell’autorità giudiziaria, bensì alla condotta dello stesso debitore. Si è evidenziato come l’ingegner COGNOME avesse posto in essere una serie di iniziative processuali, quali continue e reiterate istanze di estinzione e plurime opposizioni,
tutte respinte perché infondate, con il chiaro intento di ostacolare e paralizzare l’esecuzione. Le argomentazioni del debitore, relative alla presunta impignorabilità del bene per essere conferito in un fondo patrimoniale e all’estinzione per confusione a seguito del decesso RAGIONE_SOCIALE creditrice originaria (sua madre), sono state ritenute infondate, come già statuito dai giudici dell’esecuzione. La Corte ha concluso che l’iperattività processuale del debitore, definita «ostruzionistica», e la scarsa appetibilità del bene sul mercato sono state le reali cause RAGIONE_SOCIALE durata del processo, durante il quale i giudici dell’esecuzione hanno comunque «lodevolmente operato» esperendo otto tentativi d’asta.
Ricorre in Cassazione la parte privata con un unico motivo di ricorso. Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. – Il ricorso è affidato a un unico e articolato motivo, con cui si denunciano, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., plurime violazioni e false applicazioni dell’art. 2 l. n. 89/2001, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU. Le critiche principali rivolte al decreto impugnato sono le seguenti. In primo luogo, si contesta la tesi secondo cui la legge Pinto non sarebbe applicabile al debitore esecutato, sostenendo che la ratio RAGIONE_SOCIALE norma è tutelare la sofferenza derivante dal ritardo processuale a prescindere dalla posizione RAGIONE_SOCIALE parte e dall’esito del giudizio. In secondo luogo, si censura la Corte di appello per aver richiesto una prova ulteriore, definita probatio diabolica, non prevista dalla legge, circa la capienza iniziale dell’attivo pignorato. In terzo luogo, si contesta una serie di errori di fatto e di diritto commessi dalla Corte territoriale nel valutare la vicenda, in particolare nel ritenere infondate le istanze di estinzione per confusione (con violazione degli artt. 471 e 485 co. 2 c.c.) e per impignorabilità del bene. Si lamenta che la Corte abbia ingiustamente qualificato come «ostruzionistiche» le legittime iniziative difensive del ricorrente (in
violazione degli artt. 24 e 100 Cost.), le quali, si precisa, non hanno mai causato la sospensione RAGIONE_SOCIALE procedura. Infine, si critica la condanna alle spese, calcolata su un valore errato, e l’illegittima applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione ex art. 5 quater l. n. 89/2001, i cui presupposti non sarebbero sussistenti.
Il ricorso va rigettato.
L’unico, complesso, motivo di impugnazione è infondato in ogni sua articolazione. La Corte di appello di Torino ha deciso la controversia facendo corretta applicazione dei principi, da tempo consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo esecutivo con riferimento alla posizione del debitore esecutato.
Questo collegio intende dare continuità all’orientamento secondo cui il pregiudizio patito dal debitore per effetto dell’espropriazione forzata costituisce, di regola, un «danno giusto», in quanto conseguenza del suo inadempimento a un’obbligazione accertata in un titolo esecutivo. Pertanto, la presunzione di sussistenza di un danno non patrimoniale, che normalmente assiste la parte che lamenta la durata irragionevole di un processo, non opera in favore del debitore esecutato. Su quest’ultimo grava, invece, un onere probatorio specifico, il cui perimetro è stato delineato con chiarezza da questa Corte in una pronuncia resa in un caso del tutto analogo a quello odierno.
Si è infatti stabilito che: « La presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l’esecutato, poiché egli dall’esito del processo riceve un danno giusto. Pertanto, ai fini dell’equa riparazione da durata irragionevole, l’esecutato ha l’onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione, dimostrando che l’attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali
in maniera da azzerare o ridurre l’ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente» (Cass. n. 523 del 2021).
Facendo applicazione di tale principio, il decreto impugnato ha, con accertamento in fatto adeguatamente motivato e non sindacabile in questa sede, escluso che il ricorrente abbia fornito la prova richiesta. Anzi, la Corte territoriale ha accertato che il valore del bene pignorato era fin dall’inizio incapiente a soddisfare l’integralità dei crediti e che la durata del processo è stata significativamente influenzata non da inerzia degli organi giudiziari, ma dalla condotta processuale dello stesso debitore, definita «ostruzionistica» e sostanziatasi nella proposizione di reiterate e infondate iniziative giudiziarie.
Le censure del ricorrente, volte a contestare la qualificazione RAGIONE_SOCIALE sua condotta e a riproporre la fondatezza nel merito delle sue istanze di estinzione, si risolvono nel tentativo, inammissibile in sede di legittimità, di sollecitare una nuova valutazione dei fatti. La Corte di appello ha correttamente ritenuto che, in un simile contesto, non solo mancasse la prova di un pregiudizio indennizzabile, ma che il ricorrente avesse in ipotesi tratto vantaggio dalla dilatazione dei tempi, ritardando l’espropriazione del bene.
– La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell’art. 96 co. 3 e 4 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500, oltre alle spese prenotate a debito. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 2.500 in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, nonché al pagamen-
to ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 1.000 in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda sezione civile, in data 08/07/2025.
La Presidente
NOME COGNOME