Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26242 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12305/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CICALESE CAROLINA
-intimata- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 297/2022 depositato il 04/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La parte privata, comproprietaria del bene immobile oggetto della controversia nel processo presupposto, domanda l’equo indennizzo per l’irragionevole durata di tale processo, protrattosi dal 2005 al 2014, nel quale costei era intervenuta con atto depositato nel luglio del 2012 per sostenere le ragioni della parte attrice (l’altro comproprietario). In sede monocratica, con decisione confermata in sede di opposizione, la Corte di appello liquida un indennizzo sulla base di una irragionevole durata pari a 8 anni.
Ricorre in cassazione il RAGIONE_SOCIALE della giustizia con un motivo. Rimane intimata la parte privata.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
L’unico motivo denuncia un’erronea applicazione al caso attuale della giurisprudenza di questa Corte sulla posizione del contumace, che assume la qualità di parte, mentre l’interveniente, pur litisconsorte necessario, assume la qualità di parte solo dal momento in cui interviene. Si deduce violazione dell’art. 2 co. 2 -bis l.89/2001.
2. -Il ricorso è accolto.
Nel provvedimento impugnato si applica indebitamente al caso attuale, che concerne una litisconsorte necessaria intervenuta in uno stadio avanzato del processo, l’orientamento espresso da Cass. SU 585/2014. Secondo tale pronuncia ha diritto all’indennizzo anche la parte rimasta contumace, nei cui confronti la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico.
Infatti, le due figure del litisconsorte necessario pretermesso e del contumace differiscono sotto il profilo rilevante per la decisione. Infatti, il contumace ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo poiché è parte del processo, mentre il litisconsorte necessario pretermesso non è parte (in senso formale) del processo se non da quando si costituisce in giudizio.
Il litisconsorte necessario ha diritto all’equo indennizzo solo per quel lasso di irragionevole durata del processo ricompreso nel tempo in cui ha partecipato al processo. Peraltro, la durata del processo si computa fin dall’inizio anche nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, sebbene questi potrà far valere il diritto all’equo indennizzo (a causa del protrarsi del processo oltre il termine ragionevole) solo per quel lasso di durata irragionevole ricompreso nel tempo in cui egli ha partecipato al processo.
Infatti, non si scorgono ragioni per evitare di applicare al caso attuale l’orientamento statuito da questa Corte in relazione al successore della parte (cfr., tra le altre, Cass 17685/2021): il fatto che il successore della parte e il litisconsorte necessario pretermesso abbiano partecipato al processo presupposto solo in un momento successivo al suo inizio non vale a neutralizzare nei loro confronti il computo della durata ragionevole del processo nello stadio anteriore alla loro partecipazione al processo, sebbene (giova ripetere) essi possono domandare un equo indennizzo parametrato alla durata irragionevole successiva al loro ingresso in causa. La previsione legislativa della durata ragionevole dei processi è sorretta da una valutazione ordinamentale di ordine generale, presidiata dalla garanzia costituzionale del giusto processo, che prescinde dal diritto individuale all’equo indennizzo delle parti che eventualmente abbiano sofferto della durata irragionevole nel caso concreto.
– La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/09/2024.