Equo Indennizzo: Anche le Sanzioni Accessorie Contano nel Valore della Causa
L’ordinanza n. 18322/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul diritto all’equo indennizzo per l’eccessiva durata dei processi, specialmente in quei casi considerati di modesto valore economico. La Suprema Corte ha stabilito che, per valutare la reale ‘posta in gioco’ di una controversia, non basta guardare all’importo pecuniario, ma è necessario considerare anche il peso delle sanzioni accessorie. Questa decisione rafforza la tutela del cittadino di fronte a una giustizia lenta, anche quando la disputa sembra economicamente irrilevante.
I Fatti del Processo
La vicenda nasce da un processo di opposizione a una sanzione amministrativa di 516 euro. Il procedimento si era concluso nel 2021 con l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento della sanzione. A seguito della lunga durata del processo, la cittadina coinvolta aveva richiesto un equo indennizzo ai sensi della Legge Pinto.
La Corte di Appello, tuttavia, aveva respinto la domanda. La motivazione del rigetto si basava sulla presunta modestia della ‘posta in gioco’, ritenendo che un importo così basso non giustificasse il risarcimento per il danno da ritardo. La Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che, oltre alla sanzione pecuniaria, era stata irrogata anche una sanzione accessoria: il divieto temporaneo di emettere assegni. Contro questa decisione, la cittadina ha proposto ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il calcolo dell’equo indennizzo
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la decisione della Corte di Appello e rinviando la causa per un nuovo esame. Il punto centrale della pronuncia riguarda la corretta interpretazione del concetto di ‘posta in gioco’ e la sua influenza sul diritto all’equo indennizzo.
Il Valore Reale della Causa: Oltre il Dato Economico
Il primo motivo di ricorso denunciava proprio l’errata valutazione della Corte di Appello, che aveva negato l’indennizzo basandosi unicamente sul modesto importo della sanzione pecuniaria. La Cassazione ha chiarito che tale approccio è riduttivo e scorretto.
La normativa (art. 2, co. 2-sexies, lett. g, L. 89/2001) prevede una presunzione di insussistenza del danno nei casi in cui la pretesa sia di carattere irrisorio o bagatellare. La giurisprudenza ha identificato una soglia di riferimento, generalmente inferiore a 500 euro. Tuttavia, la Corte ha specificato che questa valutazione non può fermarsi al mero dato numerico. È fondamentale includere nel calcolo anche il valore e l’incidenza delle sanzioni accessorie. Il divieto di emettere assegni, per esempio, pur non avendo un valore economico diretto, comporta una significativa limitazione della libertà personale ed economica del soggetto, e come tale deve essere ‘pesato’ nella valutazione complessiva.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione, nelle sue motivazioni, ha richiamato precedenti giurisprudenziali (Cass. 11228/2019 e Cass. 34861/2023) per ribadire un principio fondamentale: la valutazione sulla ‘bagatellarità’ di una causa deve essere complessiva. L’errore della Corte di Appello è stato quello di escludere dal computo del valore della controversia l’incidenza della sanzione accessoria. Questa sanzione, per sua natura, non può essere considerata irrilevante.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso ha reso superfluo l’esame del secondo (relativo all’applicazione di una presunzione di insussistenza del pregiudizio), che è stato quindi ‘assorbito’. La Corte ha quindi annullato la decisione impugnata e ha rinviato il caso alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione che tenga conto del valore complessivo della ‘posta in gioco’, inclusa la sanzione accessoria, e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rappresenta un’importante vittoria per i diritti dei cittadini. Essa stabilisce che il diritto a un processo di ragionevole durata e al conseguente equo indennizzo non può essere negato sulla base di una valutazione puramente economica e parziale della controversia. Le implicazioni pratiche sono notevoli: chiunque subisca sanzioni amministrative, anche di importo modesto ma accompagnate da misure accessorie afflittive (come sospensioni di licenze, divieti o altre limitazioni), ha pieno diritto a vedere riconosciuto il danno da ritardo processuale. Il valore di una causa non si misura solo in euro, ma anche nell’impatto che essa ha sulla vita e sui diritti delle persone.
Quando può essere negato l’equo indennizzo per il basso valore di una causa?
Generalmente, l’indennizzo può essere escluso se la pretesa economica è minima, indicativamente inferiore a 500 euro, e non vi sono altri elementi di pregiudizio rilevanti. Tuttavia, come chiarisce questa ordinanza, la valutazione non deve essere solo monetaria.
Una sanzione accessoria, come il divieto di emettere assegni, aumenta il valore della ‘posta in gioco’ in un processo?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che le sanzioni accessorie, anche se non hanno un valore economico diretto, devono essere incluse nel calcolo della ‘posta in gioco’ poiché comportano un pregiudizio significativo per la persona coinvolta.
Cosa significa che la Corte di Cassazione ‘cassa con rinvio’?
Significa che la Corte annulla la decisione del giudice precedente perché errata e rimanda il caso allo stesso tipo di giudice (in questo caso, la Corte di Appello) affinché emetta una nuova sentenza, corretta, basandosi sui principi di diritto stabiliti dalla Cassazione stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18322 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ordinanza
sul ricorso 748/2023 proposto da:
COGNOME NOME, difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, difeso da ll’RAGIONE_SOCIALE ;
-controricorrente-
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Salerno 369/2022 del 29/12/2022.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Presupposto è un processo di opposizione a sanzione amministrativa di € 516, conclusosi nel 2021 con l’accoglimento dell’opposizione. Rigettata la domanda di equa riparazione, ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il primo motivo denuncia che è stato negato l’equo indennizzo poiché la «posta in gioco» nel processo presupposto è modesta (anche perché si è esclusa l’incidenza sul computo del valore del divieto temporaneo di
emettere assegni). Si deduce violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 2 l. 89/2001, 2697 c.c.
Il secondo motivo denuncia che sia stata applicata la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio a fatti anteriori all’entrata in vigore dell’art. 2 co. 2 bissexies lett. g) l. 89/2001. Oltre alla violazione dell’articolo menzionato, si deduce violazione degli artt. 2 co. 6 para. 1 Cedu, 112 115 e 116 c.p.c.
Il primo motivo è accolto.
La presunzione relativa ex art. 2 co. 2-sexies lett. g) l. 89/2001 di insussistenza del danno per il carattere irrisorio o bagatellare RAGIONE_SOCIALE pretesa fatta valere nel processo presupposto è da applicare in coerenza con l’elaborazione giurisprudenziale anteriore alla sua introduzione legislativa . Su questa linea si esclude l’equo indennizzo nei casi in cui il processo presupposto ha ad oggetto pretese di entità minima, inferiore a € 500 : cfr. Cass. 11228/2019, anche con riferimento ad ulteriori precedenti, nonché Cass. 34861 /2023, cui si rinvia per un’argomentazione più ampia di quella strettamente indispensabile per decidere il caso attuale, nel quale vi è stata anche l’irrogazione di una sanzione accessoria , da computare nella posta in gioco.
L’accoglimento del primo mo t ivo determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso.
È accolto il primo motivo di ricorso, è assorbito il secondo motivo, è cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma il 10/5/2024.