Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17583 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17583 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi per procura alle liti allegata al ricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso il suo studio in INDIRIZZO.
Ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso il decreto n. 1063/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Lecce, depositato il 22. 9. 2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dalla consigliera NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5. 4. 2024.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con decreto n. 1063 del 22. 9. 2022 la Corte di appello di Lecce, decidendo sull’opposizione proposta da COGNOME NOME e COGNOME NOME
NOME ex art. 5 ter legge n. 89 del 2001, liquidò a titolo di equo indennizzo per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare a cui essi avevano partecipato mediante insinuazione del loro credito al passivo, in favore del primo la somma di euro 246,46 ed in favore del secondo la somma di euro 353,75. A sostegno di tale conclusione affermò che, non potendo la somma liquidata superare, a mente dell’art. 2 bis , comma 3, legge citata, il valore RAGIONE_SOCIALE causa o, se inferiore, quello accertato dal giudice, l’indennizzo nel caso di specie andava ridotto all’ammontare del credito residuo dei ricorrenti ‘ considerati gli acconti versati ‘, quali risultanti dal progetto di distribuzione finale depositato nella procedura.
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 22. 3. 2023, hanno proposto ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME, sulla base di un solo motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 3, legge n. 89 del 2001, dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU e degli artt. 111 e 117 Cost., assumendo l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata per avere identificato il valore RAGIONE_SOCIALE causa presupposta con riferimento a ll’ammontare assegnato agli odierni ricorrenti in sede di riparto finale RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, in luogo di tenere conto, a tal fine, dell’ammontare del credito ammesso al passivo, pari per COGNOME NOME a euro 968,00 e per COGNOME NOME a euro 1.512,00.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare, con orientamento che si condivide, che, nel caso in cui il giudizio in cui si è verificata la violazione del principio RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata consista in un procedura fallimentare, ai fini RAGIONE_SOCIALE applicazione dell’art. 2 bis, comma 3, legge n. 89 del 2001, secondo cui l’ammontare dell’indennizzo non può essere superiore al valore RAGIONE_SOCIALE causa o, se inferiore, al diritto accertato dal giudice, occorre fare rifermento, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e quindi all’importo richiesto con la domanda proposta dal creditore nella
procedura; ha respinto quindi esplicitamente la tesi secondo cui, a tal fine, deve aversi riguardo all’importo assegnato al creditore in sede di riparto, rappresentando che l’ancoraggio dell’indennizzo a tale ammontare appare, per un verso, del tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamente irrazionale, giacché l’entità di detto importo dipende da variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore (Cass. n. Cass. n. 4620 del 2024; Cass. n. 5757 del 2023; Cass. n. 22373 del 2023; Cass. n. 35319 del 2022; Cass. n. 11372 del 2019; Cass. n. 24362 del 2018).
La Corte di appello non si è invece attenuta a tale principio, determinando il valore RAGIONE_SOCIALE domanda avanzata nel giudizio presupposto dagli odierni ricorrenti con riferimento all’ammontare, inferiore, loro assegnato in sede di riparto.
Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato cassato, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere al principio di diritto sopra esposto e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2024.