Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18353 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ordinanza
sul ricorso 10014/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difeso dall’RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, difesa da ll’ AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli 1532/2022 del 9/11/2022. Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1. – Presupposto è un processo di fallimento aperto il 2/7/97 e chiuso il 23/7/21. La società ricorrente per equo indennizzo è stata ammessa al passivo il 9/11/99. Nella fase monocratica è stata computata una durata irragionevole di 16 anni e liquidati circa € 5.230 di indennizzo, pari all’importo ammesso al passivo fallimentare, in applicazione dell’ art. 2-bis co. 3 l. 89/2001 (la misura dell’indennizzo non può mai eccedere il valore RAGIONE_SOCIALE causa).
Vistosi rigettare l’opposizione, il RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria, con cui denuncia che la Corte di appello
ha ritenuto erroneamente che il diritto all’indennizzo è riconosciuto in ogni caso in cui il valore RAGIONE_SOCIALE causa presupposta non sia irrisorio, quindi senza che le condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte siano in grado di rilevare nell’apprezzamento di tale irriso rietà. Si deduce violazione degli artt. 2 co. 2-sexies lett. g) l. 89/2001, 2697 c.c., cioè RAGIONE_SOCIALE presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio. La parte privata resiste con controricorso e memoria.
Nella parte saliente oggetto RAGIONE_SOCIALE censura, la Corte di appello sostiene che una controversia di valore rilevante o comunque non trascurabile non può mai qualificarsi come lite bagatellare per la sola considerazione delle condizioni patrimoniali del sogget to leso dall’irragionevole durata del processo.
In critica il RAGIONE_SOCIALE fa valere fondamentalmente il seguente argomento: ai sensi dell’art. 2 co. 2 -sexies lett. g) l. 89/2001, l’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa non può essere valutata in termini che astraggono dalle condizioni economico-finanziarie del ricorr ente per l’equo indennizzo. Nella prospettiva di difesa RAGIONE_SOCIALE amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia, si sostiene in sostanza che il ricorrente per l’equo indennizzo in condizioni abbienti è onerato RAGIONE_SOCIALE prova di fatti secondari da cui desumere il fatto principale RAGIONE_SOCIALE sussistenza del pregiudizio. Se così non fosse, «il riferimento alle ‘condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte’ opererebbe solo a favore dell’istante e mai, invece, come voluto dal legislatore all’atto dell’introduzione RAGIONE_SOCIALE disposizione, a favore dell’amministrazione» (p. 6). Nel caso di specie, tale onere probat orio non è stato assolto, poiché la parte privata si è limitata ad affermare che l’insussistenza del diritto all’equa riparazione può predicarsi solo in caso di giudizi ‘bagatellari’. Ne segue la violazione dell’art. 2 co. 2 -sexies lett. g) l. 89/2001.
2. – Il motivo non è fondato,
Secondo l’art. 2 co. 2 -sexies lett. g) l. 89/2001 si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria,
nel caso di irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte. Tale presunzione è da applicare in coerenza con l’elaborazione giurisprudenziale anteriore alla sua introduzione legislativa, che ha inteso valorizzare tale orientamento, relativa alla cosiddetta «posta in gioco» valutata in comparazione con le condizioni socio-economiche del richiedente. Su questa linea si è escluso l’equo indennizzo in casi in cui il processo presupposto ha ad oggetto pretese di entità minima, inferiore a € 500 (cfr. Cass. 11228/2019, anche con riferimento ad ulteriori precedenti). L’impianto ha trovato conferma anche in pronunce recenti – cui qui si dà continuità – ove si ritiene che il carattere comparativamente bagatellare RAGIONE_SOCIALE pretesa dedotta nel giudizio presupposto, in via tendenziale, rilevi non già per escludere integralmente l’indennizzo, bensì per scendere al di sotto RAGIONE_SOCIALE soglia minima. Cfr., tra le più recenti, Cass. 3970/2024, alla quale si rinvia anche per riferimenti alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Cedu in tema di abuso del ricorso individuale ex art. 34 RAGIONE_SOCIALE Convenzione, che è constatato solo ove il ricorso riguardi una somma di denaro davvero irrisoria o comunque non incida minimamente sugli interessi del ricorrente ( per l’accertamento positivo di un tale caso, cfr. Corte EDU, Bock c. Germania, 22051/07 del 2010, ove la posta in gioco nel processo presupposto è € 7,99, pari al rimborso del costo di un integratore alimentare prescritto dal medico e il ricorrente è un funzionario statale con stipendio mensile di € 4.500) .
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, che liquida all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, antistatario, in € 1.600 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Così deciso a Roma il 10/5/2024.