Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1364 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1364 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 13910-2022 proposto da:
NOME, domiciliato presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
avverso il decreto n. 11/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il 26/11/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto collegiale RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Lecce c he ha conferma il decreto monocratico di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo proposta dal ricorrente in qualità di avvocato antistatario nel giudizio presupposto.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso.
Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza RAGIONE_SOCIALE Corte per la trattazione RAGIONE_SOCIALE controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., 1 bis e 3 L. 89/01 e 6 par. 1 CEDU, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato ad affermare l’insussistenza del proprio diritto alla tutela indennitaria per non essere stato parte del giudizio presupposto di cognizione: infatti, deduce il COGNOME, il giudizio presupposto non avrebbe dovuto essere identificato con quello che aveva riguardato il proprio assistito, ma con il diverso ed autonomo procedimento speciale che egli stesso aveva introdotto con la domanda di distrazione delle
spese ex art. 93 c.p.c.. Afferma ancora, il ricorrente, che la Corte d’A ppello avrebbe errato a calcolare la durata del giudizio di ottemperanza (nel quale il COGNOME ha pacificamente avuto la qualità di parte), posto che in forza dei principi desumibili da Cass. SS.UU. 19983/2019 la fase esecutiva dovrebbe essere calcolata dalla data di presentazione del ricorso fino al definitivo soddisfo, senza che abbia rilievo che il giudizio di ottemperanza risulti sospeso ex art. 295 c.p.c..
Il AVV_NOTAIO ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.:
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento.
È infatti consolidato l’orienta mento nomofilattico secondo cui il difensore che abbia avanzato istanza di distrazione delle spese di lite non assume la veste di parte del giudizio presupposto destinataria RAGIONE_SOCIALE tutela apprestata dalla legge n. 89 del 2001, assumendo egli, semmai, veste autonoma solo allorquando agisca verso il soccombente per il pagamento delle spese processuali (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022, Rv. 664884; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Parimenti destitui ta di fondamento è l’asserzione secondo cui la domanda ex art. 93 c.p.c. darebbe luogo ad un autonomo speciale procedimento, distinto dal giudizio principale nel quale viene proposta la domanda di distrazione. È stato invero chiarito che l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione
a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017 – Rv. 646824; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010 – Rv. 612482).
Nel caso di specie, il NOME ha agito in executivis in forza RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezione VI-I di questa Corte che ha riconosciuto il suo diritto alla distrazione delle spese; sennonché, il giudice di merito ha ritenuto che la fase esecutiva non abbia violato i termini di ragionevole durata.
Ora, come risulta dall’esame del ricorso per equo indennizzo e del decreto monocratico di rigetto (esame cui questa Corte può procedere, essendo stato denunciato un error in procedendo , qual è la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), il giudizio di ottemperanza introdotto con ricorso del 05.04.2016 è stato definito con sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda per omessa presentazione da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE documentazione prescritta dalla legge. Ne consegue la correttezza RAGIONE_SOCIALE statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello, che ha preso in considerazione il solo secondo giudizio di ottemperanza ritualmente introdotto dal ricorrente. Né può il COGNOME giovarsi dell’invocato principio di u nitarietà tra fase di cognizione e fase esecutiva per retrodatare l’avvio del giudizio di ottemperanza alla data RAGIONE_SOCIALE notifica del primo ricorso inammissibile: infatti, per un verso, egli non è stato parte RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione del giudizio presupposto; per altro verso, il principio di unitarietà tra fase di cognizione e fase esecutiva viene in rilievo al fine di
valutare la tempestività RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo relativamente ad entrambe le fasi, appunto unitariamente considerate, ma non vale ad ampliare il computo del periodo di irragionevole durata anche ai periodi intermedi tra le due fasi. Il ritardo nel pagamento, infatti, non è tempo del processo; dunque, ai fini indennitari non può essere fatto valere con le forme dell’equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge ‘Pinto’.
Donde l’inammissibilità del ricorso anche sotto tale ulteriore profilo.
Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. ha depositato memoria.
Il Collegio condivide la proposta del AVV_NOTAIO con la precisazione che il ricorrente con il ricorso ha censurato la sentenza impugnata unicamente nella parte in cui non ha considerato unitariamente la fase di cognizione nella quale egli era procuratore antistatario RAGIONE_SOCIALE parte e quella di esecuzione. Non è censurata invece la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello con la quale si è rigettata la domanda di equa riparazione con riferimento al giudizio di ottemperanza proposto in proprio dal COGNOME e tale aspetto è stato rilevato inammissibilmente solo con la memoria.
La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente che liquida in euro 750,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE VI-2