Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17343 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17343 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Milano, in persona del legale rappresentante sig. NOME COGNOME, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Finale EmiliaINDIRIZZO.
Controricorrente-Ricorrente incidentale
avverso il decreto n. 34/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia, depositato l’8. 3. 2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5. 4. 2024.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con decreto n. 34 dell’8. 3. 2023 la Corte d’Appello di Perugia rigettò l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 5 ter legge
n. 89 del 2001, avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE fase monocratica che l’aveva condannato al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 6.400,00, a titolo di equo indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, a cui la ricorrente aveva partecipato in qualità di creditrice , iniziata nel 1997 e chiusa con decreto depositato l’11. 9. 2020.
La Corte, per quanto qui ancora rileva, motivò la sua conclusione affermando che, diversamente da quanto dedotto dal RAGIONE_SOCIALE, la domanda di equa riparazione era stata proposta entro il termine di sei mesi da quando il decreto di chiusura del fallimento era divenuto definitivo, considerato che, non essendo esso stato notificato a tutti i creditori, il termine per proporre reclamo andava individuato, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., in un anno. Non rilevava in contrario, pertanto, il fatto che il decreto di chiusura del fallimento fosse stato comunicato alla società ricorrente, avendo tale circostanza effetto ai fini del decorso del termine per proporre reclamo da parte RAGIONE_SOCIALE stessa, ma non ai fini RAGIONE_SOCIALE definitività del decreto per la decorrenza del termine previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo,
Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 5. 5. 2023, ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso e proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi.
La controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria.
Con l’unico motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, legge n. 89 del 2001 e dell’art. 119, comma 2, legge fallimentare, sostenendo che il ricorso per equa riparazione, depositato dalla società RAGIONE_SOCIALE il 25. 1. 2022, avrebbe dovuto dichiararsi tardivo, per essere stato proposto oltre il termine di sei mesi dal decorso del termine di opposizione di 15 giorni dalla comunicazione del decreto di chiusura del fallimento alla società stessa, avvenuta il 16. 9. 2020, che segnava per la medesima il momento in cui la procedura fallimentare si era definitivamente conclusa. La circostanza che il suddetto decreto non fosse stato comunicato anche agli altri creditori intervenuti nella procedura era invece, al fine RAGIONE_SOCIALE
decorrenza del termine previsto dall’art. 4 legge n. 89 del 2001, irrilevante, atteso che comunque esso era divenuto definitivo per la società ricorrente ed il termine lungo di impugnazione operava solo per i creditori nei cui confronti non era stato notificato.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, con orientamento univoco, ha chiarito che il termine di proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione, ai sensi dell’art. 4 legge n. 89 del 2001, in relazione alla durata irragionevole di una procedura fallimentare decorre dalla conclusione definitiva RAGIONE_SOCIALE procedura, momento che va individuato, per le procedure soggette alla disciplina anteriore ai decreti legislativi n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, nel caso in cui il decreto di chiusura del fallimento non sia comunicato ai creditori, alla scadenza del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. per proporre il reclamo, costituendo tale ultima disposizione espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici ( Cass. n. 80 del 2024; Cass. n. 8088 del 2019; Cass. n. 19939 del 2017; Cass. n. 7219 del 2009; Cass. n. 375 del 1998 ). Va infatti precisato che la procedura fallimentare nel caso di specie era stata aperta nel 1997 e che pertanto trovava applicazione l’art. 26 legge fallimentare nella versione precedente la riforma intr odotta dai menzionati decreti legislativi, che non prevedeva alcuno specifico termine perentorio di impugnazione nel caso in cui il decreto di chiusura del fallimento non fosse stato notificato ai creditori.
Tanto precisato, costituisce un dato pacifico in causa che il fallimento è stato dichiarato nel 1997 e quindi è soggetto al regime ante riforma del 2006; è altresì pacifico che il decreto di chiusura del fallimento venne comunicato, in data 16. 9. 2020, alla società che ha avanzato domanda di equo indennizzo, ma non anche agli altri creditori.
Sostiene il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, per effetto di tale comunicazione, la procedura fallimentare, nei confronti RAGIONE_SOCIALE ricorrente, è terminata definitivamente in data 1. 10 2020, alla scadenza del termine di 15 giorni per proporre reclamo previsto da ll’art. 119, comma 2, legge fallimentare, ratione temporis applicabile.
La Corte di appello ha disatteso tale motivo di opposizione, assumendo in contrario che la conclusione definitiva del giudizio presupposto dovesse essere individuata nella scadenza del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nella versione, anche in questo caso, all’epoca vigente.
La soluzione adottata dal decreto qui impugnato merita di essere condivisa.
Com e si è detto, è pacifico l’orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte che individua, per le procedure soggette alla disciplina anteriore alla riforma RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare, la decorrenza del termine di decadenza previsto dall’art. 4 legge n. 89 del 2001 alla data di scadenza del termine lungo di impugnazione, nel caso in cui il decreto di chiusura del fallimento non sia comunicato ai creditori.
L’applicazione di tale principio non incontra eccezioni nel caso in cui la suddetta comunicazione sia fatta soltanto ad alcuni dei creditori che hanno partecipato alla procedura e non agli altri. In questa evenienza il decreto non può dirsi definitivo, potendo, fino alla scadenza del termine lungo, essere proposto reclamo da parte dei creditori a cui il decreto non è stato comunicato, reclamo che evidentemente è in grado di coinvolgere la posizione anche degli altri creditori, compresi quelli a cui tale comunicazione è stata fatta e che non hanno proposto reclamo nel termine breve.
Il provvedimento sull’eventuale r eclamo, che, rigettandolo, conferma la chiusura del fallimento, ovvero, accogliendolo, ne dispone la prosecuzione, è destinato infatti a produrre effetti non solo nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte istante, ma anche nei confronti del debitore e degli altri creditori, tanto che la legge stessa prevede la possibilità che nel relativo procedimento camerale altri soggetti possano intervenire, conferendo anche agli intervenuti la facoltà di proporre successivo reclamo davanti alla Corte di appello e, contro la relativa decisione, di proporre ricorso per cassazione ( art. 119, comma 3, legge fallimentare ).
Il decreto di chiusura RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale ha carattere unitario ed inscindibile, data l’impossibilità di considerare il fallimento definito per taluni soltanto degli intervenuti ma non per tutte le parti ( Cass. n. 7457 del 2024; Cass. n. 27401 del 2023).
Come dedotto dal controricorrente, il motivo di ricorso confonde, facendone discendere i medesimi effetti, il venir meno, per decorso del termine, RAGIONE_SOCIALE facoltà per il creditore intervenuto di proporre reclamo ex art. 119 legge fallimentare con il momento in cui la procedura fallimentare , ai sensi dell’art. 4 legge n. 89 del 2001, quale giudizio presupposto, può dirsi definitivamente conclusa.
Il ricorso principale va pertanto respinto.
Il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c e del d.m. n. 55 del 2014, lamentando che la Corte di appello, nel liquidare le spese di giudizio al cui pagamento ha condannato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, abbia consapevolmente omesso di tenere conto RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria, nonostante essa, da considerare unitariamente alla fase decisionale, sia stata effettivamente espletata.
Il secondo motivo del ricorso incidentale, che denuncia il medesimo vizio indicato nel motivo precedente, lamenta che la Corte di appello abbia liquidato le spese di giudizio in misura inferiore al minimo in relazione allo scaglione di valore da applicare, tenuto conto che l’equo indennizzo è st ato quantificato nell’importo di euro 6. 400,00.
I motivi sono entrambi fondati.
Il primo in quanto l’art. 4 d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata e, ai sensi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, la fase istruttoria si sostanza anche nel solo esame degli atti e dei documenti RAGIONE_SOCIALE controparte, mentre quella RAGIONE_SOCIALE trattazione RAGIONE_SOCIALE causa costituisce un’attività ineludibile per il difensore ( Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 38477 del 2021, con riguardo ai procedimenti di equa riparazione; Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020 ).
Il secondo motivo è pure fondato, avendo la Corte di appello, nel liquidare le spese in favore RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, applicato lo scaglione di valore tra euro 1.100,00 e euro 5.200,00, in contrasto con il valore RAGIONE_SOCIALE causa risultante dagli atti , che andava parametrato all’ammontare dell’equ o indennizzo liquidato, pari nella specie a euro 6.400,00.
Il decreto impugnato va quindi cassato in accoglimento del ricorso incidentale e la causa rinviata per la decisione alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE e rigetta il ricorso principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; cassa in relazione al ricorso incidentale il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2024.