Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15520 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 659/2023 R.G. proposto da: COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO LECCE n. 518/2021 depositata il 03/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE ricorrono, rispettivamente in via principale sulla scorta di due motivi e in via incidentale con un motivo, per la cassazione del decreto in epigrafe.
Con questo decreto la Corte d’Appello di Lecce, adita dal COGNOME con opposizione ex art.5 -ter l. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato che, riconosciuta fondata la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di una procedura fallimentare aperta nel 2010 e chiusa nel 2021 e in cui il ricorrente aveva insinuato un credito per €13.000,00, aveva liquidato un indennizzo ritenuto dal ricorrente insufficiente, ha accolto solo in parte l’opposizione: ha confermato la liquidazione dell’indennizzo del giudice monocratico in €400,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e in €440,00 per la frazione superiore a sei mesi del quarto anno di ritardo; ha riformato il decreto opposto in punto di applicazione -esclusa dal collegio, in accoglimento dell’opposizione –RAGIONE_SOCIALE decurtazione di cui all’art. 2 bis, comma 1 bis, RAGIONE_SOCIALE l.89/2001; ha confermato la liquidazione dei compensi del difensore del ricorrente per la fase monitoria in €250. La Corte di Appello ha compensato le spese dell’intero processo per metà e posto a carico del RAGIONE_SOCIALE la metà restante, pari a € 650,00 per compensi, oltre 237,44 per spese;
2.il ricorrente principale ha depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., viene lamentata ‘la violazione o falsa applicazione
dell’art.2, comma 2, dell’art.2 bis, commi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE l. 89/2001, dell’art.132, comma 2, n.4 c.p.c.’.
Viene dedotto che nel provvedimento impugnato ‘non vi è traccia di una motivazione in merito alla determinazione dell’indennizzo secondo i criteri specificati dall’art. 2 bis, comma 2, cit.’. Il ricorrente evidenzia che la Corte di Appello ha fatto unicamente riferimento alla limitatezza dello sforamento del termine di durata ragionevole del processo fallimentare e al valore -ritenuto dalla Corte di Appello modesto -del credito insinuato pari a 13.000,00 euro. Evidenzia che è mancato qualsiasi riferimento alle ragioni RAGIONE_SOCIALE durata eccessiva RAGIONE_SOCIALE procedura, in realtà interamente imputabili agli organi RAGIONE_SOCIALE procedura e, in ultimo, al giudice delegato, e che è altresì mancato, in correlazione con l’apprezzamento dell’ammontare del credito, l’apprezzamento delle sue condizioni personali;
2. con il secondo motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 3), c.p.c. viene lamentata ‘la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., dell’art. 4 e del d.m. 55 del 2014’. Viene lamentata altresì la ‘omessa o apparente o insufficiente motivazione’ del provvedimento impugnato in punto di spese. Sostiene il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la liquidazione delle spese RAGIONE_SOCIALE fase monitoria in riferimento ai parametri di cui alla tabella n.8 del d.m. 55/2014 laddove tale liquidazione avrebbe dovuto essere ritenuta insufficiente anche rispetto a quanto previsto dall’art. 2233 c.c.; che, anche ove fosse stato corretto il riferimento ai parametri di cui alla tabella n.8, la Corte di Appello, essendosi notevolmente scostata dai valori medi, avrebbe dovuto motivare la liquidazione operata; che la Corte di Appello nella liquidazione delle spese in €1300,00 sarebbe scesa senza alcuna motivazione al di sotto dei minimi previsti dalla tabella 12 del d.m.55/2014, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE confermata liquidazione in 250,00 delle spese RAGIONE_SOCIALE fase monitoria;
che la Corte di Appello avrebbe dovuto motivare lo scostamento dalla nota spese depositata; che la Corte di Appello avrebbe errato nel compensare le spese per metà sulla base RAGIONE_SOCIALE ritenuta infondatezza delle censure proposte da essa ricorrente contro il decreto del consigliere designato;
3. con il motivo di ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3), c.p.c., lamenta ‘la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE l. 89/2001, dell’art. 118 n. 4′. Viene altresì lamentata la nullità del decreto per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost. Il RAGIONE_SOCIALE richiama passi del ricorso originario RAGIONE_SOCIALE parte privata evidenziando essere in essi scritto che i beni dell’attivo fallimentare ‘per come inventariati e in parte sottratti in seguito a furto avvenuto nel 2011 venivano immediatamente venduti previa autorizzazione del 15 febbraio 2012’ con un ricavato di soli euro 1800,00 ‘interamente destinato a copertura di costi e spese di gestione RAGIONE_SOCIALE procedura’, che ‘non erano state avanzate osservazioni o contestazioni né incardinati giudizi collegati o connessi alla procedura’, che ‘era evidente almeno a partire dal 2012 che non vi sarebbe stato alcun attivo da poter ripartire tra i creditori ammessi al passivo’. Deduce il RAGIONE_SOCIALE che la Corte di Appello avrebbe dovuto dare conto di tali circostanze e in base ad esse negare l’ indennizzo alla parte privata posto che la stessa, fin dalle fasi iniziali RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, non aveva alcuna aspettativa di veder soddisfatto il proprio credito e quindi non aveva subito alcun danno da irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura. Nella memoria illustrativa la parte privata sostiene che il richiamo del RAGIONE_SOCIALE al ricorso originario sia ‘parziale e strumentale’ e che, in particolare, con l’ultimo dei tre passaggi estratti ex adverso dal proprio ricorso originario non era stata confessata la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE impossibilità di ottenere alcun soddisfacimento già nel 2012 essendo invece stata stigmatizzata la condotta degli organi
fallimentari non attivatisi per il recupero degli ulteriori componenti dell’attivo;
deve essere per primo scrutinato il motivo di ricorso incidentale in quanto esso pone una questione logicamente preordinata a quelle poste con il ricorso principale.
4.1. Il motivo, al di là di deduzioni in fatto non veicolabili in questa sede di legittimità per la prima volta, è infondato perché la tesi ad esso sottesa, ossia che la improbabilità sopravvenuta del soddisfacimento del credito ammesso al passivo fallimentare escluda di per sé il diritto all’indennizzo per eccessiva durata RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale, si scontra con la giurisprudenza di questa Corte.
Con l’ordinanza 4 febbraio 2021, n.2615, è stato dichiarato illegittimo un decreto con cui era stato ritenuto possibile superare la presunzione di danno da irragionevole durata del processo fallimentare e ravvisare la ricorrenza di un motivo ostativo, ex art. 2, co. 2 quinquies. l. n. 89/2001, al riconoscimento del diritto all’equa riparazione, attraverso la valorizzazione di elementi quali l’ammontare dei crediti insinuati, il basso valore dell’attivo, le possibili azioni revocatorie ed, ancora, “la speranza di realizzare alcunché”, che invece, come affermato dalla Corte in detta ordinanza, sono ‘nel loro insieme, elementi inidonei a fondare il rigetto RAGIONE_SOCIALE proposta domanda di equa riparazione’.
Con ordinanza n 19555 del 2021 la Corte ha ancora statuito che ‘in tema di equa riparazione, l’ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l’irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva RAGIONE_SOCIALE fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli
organi RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, senza che rilevi, in senso contrario, l’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole RAGIONE_SOCIALE infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l’incapienza dell’attivo, non è assimilabile a quella RAGIONE_SOCIALE parte avente pretese, “ab origine” o per fatti sopravvenuti, infondate’;
Il primo motivo di ricorso principale è infondato.
5.1. L’art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE l.89/91 prevede, per quanto interessa, che ‘1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo … , 2. L’indennizzo è determinato a norma dell’articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) RAGIONE_SOCIALE natura degli interessi coinvolti; d) del valore e RAGIONE_SOCIALE rilevanza RAGIONE_SOCIALE causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte’.
5.2. ‘Il decreto che provvede sulla domanda di equa riparazione, in caso di violazione del termine ragionevole del processo, necessita, per esigenze di concisione e speditezza, di motivazione anche soltanto in forma sintetica, potendo il giudice limitarsi ad indicare i criteri alla base del proprio giudizio, con riguardo all’art. 2, comma 2, RAGIONE_SOCIALE l.n. 89 del 2001′ (Cass. n.28109 del 05/11/2018; Cass. n.18118 del 15/09/2015).
Nel decreto impugnato la Corte di Appello di Lecce ha indicato di aver avuto riguardo alla misura ‘contenuta’ RAGIONE_SOCIALE eccedenza RAGIONE_SOCIALE durata del processo fallimentare presupposto, rispetto alla durata ragionevole (art. 2 comma 2 bis l.89/2001) e, valorizzando tale elemento in uno con la assenza di altri elementi ‘peculiari e particolari’ che avrebbero potuto portare ad una liquidazione diversa da quella del primo giudice, ha dato, con ciò, conto di aver tenuto presente la condotta del ‘giudice’ RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare. La Corte di Appello ha ulteriormente indicato di aver avuto riguardo al valore -13.000,00’non particolarmente rilevante’ del credito insinuato. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello avrebbe mancato di dar conto di aver valutato il valore del credito anche in relazione alla sua condizione personale. Sotto questo profilo, in tanto la doglianza avrebbe potuto essere avanzata, in quanto dal ricorso o dalla sentenza fosse emerso che il ricorrente aveva fornito indicazioni sulla propria condizione. In mancanza non è ravvisabile il difetto di motivazione;
il secondo motivo di ricorso è, nei limiti che seguono, fondato.
6.1. Il motivo è innanzi tutto fondato nella parte in cui si denuncia che la Corte di Appello è scesa al di sotto dei limiti minimi dello scaglione di riferimento liquidando le spese dell’intero giudizio in 1300,00 euro senza motivazione.
Va ricordato che l’opposizione ex art.5 -ter l. 89/2001 non introduce un autonomo grado di impugnazione, ma costituisce la seconda fase (a contraddittorio pieno) di un procedimento unico. Ove come nel caso di specie -venga accolta l’opposizione RAGIONE_SOCIALE parte privata, le spese devono essere regolate complessivamente in relazione all’intero procedimento (nelle sue due fasi) in base al criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza (cfr., tra le tante, Cass. 26851/2016; Cass, 28081/2021; Cass. n. 9728/2020).
Questa Corte (v. Cass. n.16803/2023) ha ritenuto che, ove l’opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito RAGIONE_SOCIALE fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, la liquidazione delle spese del giudizio a misura dell’intera vicenda processuale implica il conteggio sia dell’entità degli esborsi dovuti per la fase sommaria sia di quella relativa alla fase di opposizione avverso il decreto del giudice monocratico.
Nel decreto impugnato la liquidazione complessiva per le due fasi (ingiuntiva e collegiale) è stata operata, senza alcuna motivazione, in misura -€1300,00 -inferiore ai minimi, in considerazione del valore RAGIONE_SOCIALE controversia (compreso tra €1.100,01 ed €5.200,00). La Corte di Appello non ha fatto riferimento, per la complessiva quantificazione delle spese in base all’esito RAGIONE_SOCIALE controversia, ai compensi dovuti per la fase monitoria e ai compensi da applicare con riguardo alla fase di opposizione (nel rispetto dei parametri di cui alla tabella 12 del citato D.M.), né ha fatto emergere come, per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE riduzione dei compensi secondo le percentuali al ribasso rispettivamente operanti per le due fasi, in base all’art. 4. comma 1, del d.m. 55/2014, sia pervenuta al riconoscimento dell’indicata misura dei compensi liquidati (cfr., ad es., Cass. n. 23187/2016 e Cass. n. 26110/2019). Anche considerata la riduzione di cui al comma 1 dell’art.4 del d.m. 55/2014, per la sola fase collegiale i compensi erano pari a € 1.198,50 (€ 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale) questo importo avrebbe dovuto essere maggiorato di €250 per la fase monitoria, considerato che questo importo è stato ribadito dalla stessa Corte di Appello.
6.2. Riguardo al medesimo importo, la contestazione del ricorrente secondo cui qualunque riferimento, ai fini del calcolo dei compensi per la fase monitoria, alla tabella 8, sarebbe errato poiché determinativo di una quantificazione delle spese irrisoria e non
sufficiente rispetto ‘ai principi dell’art. 2233 c.c.’, non è condivisibile. E’ stato infatti da questa Corte affermato che ‘In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese RAGIONE_SOCIALE fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base RAGIONE_SOCIALE tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori”, allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d’appello, con caratteri di “atipicità” rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell’applicazione di tale tabella, oltre che l’identica veste formale -decreto -del provvedimento conclusivo RAGIONE_SOCIALE prima fase di entrambi i procedimenti, anche l’iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività RAGIONE_SOCIALE regola cardine “audiatur et altera pars”, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento “ex lege” Pinto e l’ordinario procedimento d’ingiunzione’ (Cass. n.16512 del 31/07/2020, richiamata dal ricorso impugnato).
Quanto precede va ribadito nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE liquidazione dei compensi ove, come nel caso di specie, la opposizione abbia contenuto pretensivo. Si tratta di una liquidazione complessiva e unitaria in cui convergono i compensi delle due fasi. I parametri di riferimento sono dati dalla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 e successive modifiche. Può, ai fini del calcolo degli esborsi per la fase sommaria, farsi uso, orientativamente, dei parametri di cui alla tabella 8 dello stesso decreto.
6.3. Il motivo di ricorso è parimenti fondato per la parte in cui si denuncia che la Corte di Appello ha erroneamente compensato le spese per metà in ragione del fatto che andava respinto il motivo di opposizione relativo alla quantificazione delle spese RAGIONE_SOCIALE fase monitoria.
Le spese erano state liquidate in € 250,00 in base alla tabella 8 allegata al d.m. 55 del 2014.
Il ricorrente aveva formulato un motivo di opposizione con cui aveva contestato l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE tabella sostenendo che essa portava alla liquidazione di spese irrisorie e non sufficienti rispetto ‘ai principi dell’art. 2233 c.c.’.
L a Corte di Appello ha respinto il motivo di opposizione in adesione alla pronuncia di questa Corte n.16512 del 31/07/2020 già richiamata.
La Corte di Appello ha errato nel compensare le spese per metà in ragione RAGIONE_SOCIALE ravvisata soccombenza RAGIONE_SOCIALE parte opponente su questo motivo di opposizione: avendo revocato il decreto del giudice monocratico e dovendo procedere alla liquidazione delle spese unitariamente in base all’esito complessivo delle due fasi del giudizio, avrebbe dovuto ritenere quel motivo di opposizione assorbito e non avrebbe dovuto esaminarlo al solo scopo di farne discendere una parziale soccombenza dell’opponente di cui tener conto, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per la parziale compensazione delle spese;
in conclusione il secondo motivo di ricorso principale deve essere accolto nei limiti precisati, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, il ricorso incidentale deve essere rigettato, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione;
PQM
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 10 maggio 2024.