Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 734 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 734 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18544/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro protempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
-intimato – avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia n. 262/2021 depositato in data 13.05.2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Il RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la decisione collegiale RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia, la quale, parzialmente accolta l’opposizione del RAGIONE_SOCIALE, determinò in € 3.369,91, l’equo indennizzo dovuto a NOME COGNOME per la non ragionevole durata d’una procedura fallimentare.
I l ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2bis, co. 1 bis, l. n. 89/2001, per avere l’impugnato decreto reputato non applicabile la norma in parola nelle procedure fallimentari. Norma, la quale prevede che <>.
L’interpretazione del Giudice del merito, secondo il ricorrente, si poneva in con trasto con la ‘ratio’ RAGIONE_SOCIALE norma, introdotta con la l. n. 308/2015, la quale mira a ridurre l’indennizzo ove il ritardo possa essere dipeso anche dall’elevato numero di parti.
2. La doglianza non è condivisa dal Collegio.
La normativa tiene conto, al fine di quantificare l’indennizzo, del parametro RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE causa già all’art. 2, il quale dispone al comma secondo <>.
Il comma aggiunto individua la categoria dei processi con plurimi soggetti, pur se riguardanti una sola delle parti.
Nelle procedure fallimentari è fisiologico che la massa dei creditori sia numerosa, se non imponente e proprio per questa ragione il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘COGNOME‘ può ben mitigare l’indennizzo tenendo conto RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE procedura, generata dall’elev ato numero d’istanti.
La novella di cui al comma 1bis dell’art. 2bis può trovare applicazione nel caso in cui, siccome indicato dalla decisione impugnata, l’istanza d’ammissione al passivo da esaminare risulti concernere una pluralità di creditori, il che potrebbe ulteriormente complicare il processo, imponendo vaglio e discrimine delle singole posizioni, ma non per il caso ‘ordinario’ del procedimento
fallimentare, fisiologicamente interessante una pluralità di creditori. Circostanza, questa, come si è detto, certamente valutabile ai sensi del comma 2 del già menzionato art. 2 e puntualmente prevista dalla legge (art. 2, co. 2bis), la quale, proprio per la peculiare complessità delle procedure concorsuali ne individua in sei anni la durata ragionevole.
Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: <>; si veda in senso conforme e con argomenti in buona parte sovrapponibili, Cass. n. 25181/2021.
Non v’è luogo a statuizione sul capo delle stesse essendo rimasta la controparte intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2022.