Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5385 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5385 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
Oggetto: diritto di autore diritti connessi produttore di fonogrammi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5113/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO
– ricorrenti, controricorrenti in via incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO
– controricorrente, ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 330/2022, depositata il 26 agosto 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali titolari delle rispettive aziende agricole, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, depositata il 22 marzo 2021, di reiezione dei loro (riuniti) appelli incidentali per la riforma della sentenza del locale Tribunale che li aveva condannati al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE del compenso di cui all’ art. 73 e/o 73bis legge aut. , nei limiti dell’importo non interessato dalla prescrizione quinquennale, in relazione alla diffusione di fonogrammi protetti mediante il circuito radiotelevisivo pertinente alle rispettive strutture ricettive;
la Corte di appello ha confermato la decisione di prime cure sia nella parte , interessata dall’appello principale, in cui aveva qualificato l’obbligazione dedotta in giudizio quale obbligazione di durata, con conseguente applicazione del termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ. , sia nelle parti, interessate dagli appelli incidentali, in cui aveva ritenuto sussistente la contestata legittimazione attiva della società attrice, aveva disatteso le censure mosse avverso la sussistenza dell’obbligazione debitoria e la determinazione del compenso richiesto e aveva ritenuto priva di rilevanza la circostanza che l ‘attività dell e imprese agricole non fosse caratterizzata da scopo di lucro;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, la quale propone ricorso incidentale affidato a un motivo;
avverso tale ricorso incidentale i ricorrenti principali resistono con unico controricorso;
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano la «violazione
e/o falsa applicazione degli art. 81 e 100 c.p.c. in relazione al difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 73, l. n. 633/1942 nonché dell’art. 1, d.P.C.m. 19 dicembre 2012. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale o disp. prel. al Codice civile e degli artt. 2727, 2729 e 2697 del Codice civile. Travisamento dello statuto di RAGIONE_SOCIALE e dei mandati conferitile dai produttori. Omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione e degli articoli 112 e 132 c.p.c. e motivazione apparente»;
con tale motivo contestano la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE, travisandone lo statuto ed i mandati ad essa conferiti dai produttori i quali si limiterebbero a conferire il potere di agire per la repressione degli utilizzi illeciti di un fonogramma, ma non anche per la riscossione dell’equo compenso che è attività a questa non riconducibile;
evidenziano , altresì, che l’ esercizio del diritto all’equo compenso spetta alle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato e che tale conferimento non poteva desumersi dalla mera qualità di socio della società costituita per lo svolgimento di siffatte attività;
il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;
-la Corte di appello, richiamando gli accertamenti operati dal Tribunale, ha rilevato che il potere rappresentativo speso dalla RAGIONE_SOCIALE si fondava sulla clausola statutaria che nel fare riferimento alla difesa dei produttori di fonogrammi associati contro l’ illecita utilizzazione dei diritti gestiti doveva intendersi nel senso che comprendeva anche la riscossione del compenso dovuto ex art. 73 legge aut.;
per tale motivo, ha aggiunto, « … non concorre la necessità che nei singoli mandati sia prevista anche l’attività di riscossione dei compensi, poiché attività questa già prevista nello statuto sociale della società, di cui i produttori di fonogrammi sono soci»;
orbene, quanto alla censura per motivazione apparente, si rammenta che il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr., da ultimo, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), sicché si è chiarito che è oggi denunciabile in Cassazione solo l ‘ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante;
questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso anche le più recenti e già menzionate Cass. nn. 28930 del 2023 e 33961 del 2022);
nel caso in esame la riferita motivazione della Corte di appello consente di individuare agevolmente l’ iter seguito dal giudice ed è rispettosa del cd. minimo costituzionale non palesando profili di irrisolvibile equivocità, per cui la sentenza impugnata si sottrae al vizio denunciato;
-in ordine alle prospettate violazioni di legge si osserva che l ‘ interpretazione di una clausola statutaria può essere sindacata in cassazione oltre che per vizio motivazionale, solo per violazione dei canoni ermeneutici previsti dal codice civile per l’interpretazione dei contratti (cfr., in tema, Cass. 4 settembre 2012, n. 14475; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2637; Cass. 16 novembre 2000, n. 14859);
una siffatta censura non risulta, tuttavia, essere stata articolata e il
motivo si risolve in una mera contestazione dell’i nterpretazione offerta dalla Corte di appello, come tale inammissibile in questa sede;
aggiungasi che, in relazione alla prova della rappresentatività, la corte territoriale ha evidenziato l’apoditticità del motivo di appello, il che è da intendere nei termini di mancata conformità al requisito di cui all’art. 342 c.p.c., profilo rimasto non impugnato nella presente sede;
con il secondo motivo i ricorrenti principali deducono la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, direttiva 2006/115 CE Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 73, 73-bis e 79 legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché dell’art. 1, d.P.C.m. 19 dicembre 2012, sotto diverso profilo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. sotto diverso profilo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale o disp. prel. al Codice civile e degli artt. 2727, 2729 e 2697 del Codice civile. Contestuale error in procedendo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. »;
sostengono, in particolare, che la Corte di appello avrebbe operato una indebita moltiplicazione dei compensi dei produttori fonografici e avrebbe omesso di considerare che il diritto all’equo compenso del produttore fonografico dipende dalla diffusione al pubblico del fonogramma e che tale non poteva reputarsi la riproduzione dello stesso nella camera di albergo;
evidenziano che la registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva non può essere qualificata come fonogramma e, conseguentemente, che la comunicazione al pubblico di una siffatta registrazione non conferisce il diritto al compenso in oggetto;
contestano, infine, la decisione di appello nella parte in cui ha ritenuto che le censure contenute nell’atto di impugnazione sul punto della sufficienza dell’installazione dell’apparecchio televisivo in camera a generare il diritto all’equo compenso costi tuissero mera riproposizione delle argomentazioni spese in primo grado e non oggetto di autonoma critica;
il motivo è infondato;
-l’art 73, primo comma, legge aut. riconosce al produttore di fonogrammi, nonché agli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, il diritto ad un compenso per l ‘ utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi;
il successivo art. 73bis riconosce, poi, agli artisti interpreti o esecutori e al produttore del fonogramma utilizzato il diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all ‘ art. 73 è effettuata a scopo non di lucro;
con specifico riferimento al requisito della comunicazione al pubblico dei fonogrammi, idoneo a far sorgere l’obbligazione di pagamento degli esercenti i pubblici servizi, deve rammentarsi che l’interpretazione del concetto di comunicazione al pubblico va intesa in senso ampio -come, peraltro, espressamente enunciato dal considerando 23 della direttiva 2001/29/CE (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) -avuto riguardo non solo al dato letterale, ma anche al contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui lo stesso fa parte, in particolare di assicurare un livello elevato di protezione a favore degli autori (v., in tal senso, Corte Giust. U.E. 7 marzo 2013, C -607/11; RAGIONE_SOCIALE ; Corte Giust. U.E. 4 ottobre 2011, C -403/08 e C -429/08 RAGIONE_SOCIALE e a. );
la nozione di comunicazione al pubblico consta di due elementi cumulativi: un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico (cfr. Corte Giust. U.E. 8 settembre 2016, C160/15, RAGIONE_SOCIALE ; Corte Giust. U.E. 31 maggio 2016, C -117/15, RAGIONE_SOCIALE
Training ; Corte Giust. U.E. 19 novembre 2015, C -325/14, SBS Belgium ; Corte Giust. U.E. 13 febbraio 2014, C -466/12, COGNOME e a. );
-l’atto di comunicazione può presentarsi normalmente in due forme: la prima consiste nella trasmissione al pubblico dell’opera protetta, o del segnale che veicola tale opera, su iniziativa personale dell’autore della comunicazione; la seconda si limita alla messa a disposizione del pubblico dell’opera, in quanto i membri di tale pubblico decidono poi liberamente di avviare la trasmissione nel momento scelto;
per quanto concerne il pubblico al quale la comunicazione è rivolta, esso deve includere un numero indeterminato, ma piuttosto considerevole, di destinatari potenziali -e a tal fine può assumere rilevanza sia il numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, sia quello di coloro che possono avervi accesso in successione -e nel caso di una comunicazione al pubblico secondaria, deve trattarsi di un pubblico «nuovo», vale a dire di un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare dei diritti d’autore nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico;
la fornitura, mediante ricevitori installati nelle camere di un albergo -cui può essere assimilato un agriturismo, rilevante nella specie, stante il carattere di struttura ricettiva -di un segnale televisivo costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, par. 1, direttiva 2001/29/CE, a nulla rilevando il carattere privato del luogo in cui avviene la comunicazione (cfr. Corte Giust. UE 15 marzo 2012, C-162/10, RAGIONE_SOCIALE ; Corte Giust. C -306/05, UE 7 dicembre 2006, SGAE );
infatti, il diritto di comunicazione al pubblico comprende la messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento che sceglie individualmente, per cui verrebbe frustrato se non riguardasse anche le comunicazioni
effettuate in luoghi privati;
ne consegue che la clientela di un albergo, così come di un agriturismo, costituisce un tale pubblico nuovo ai fini dell’applicazione dell’art. 3, direttiva 29/2001/CE, non facendo parte del pubblico iniziale e accendo alle trasmissioni grazie all’atto di distribuzione indipendente dell’ esercente;
va puntualizzato, in proposito, che la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della (detta) direttiva, ma che tale installazione può rendere tecn icamente possibile l’accesso del pubblico alle opere diffuse per cui se mediante apparecchi televisivi in tal modo installati l’albergo distribuisce il segnale ai suoi clienti alloggiati nelle camere dello stesso, si tratta di una comunicazione al pubblico, senza che occorra accertare quale sia la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata;
orbene, premesso che nel caso in esame, non è controversa né l’installazione degli apparecchi televisivi nelle camere degli agriturismi, né la distribuzione del segnale ai clienti ivi alloggiati mediante tali apparecchi, si osserva che la decisione dalla Corte di appello sul punto della sussistenza del presupposto per l’insorgenza del diritto azionato dalla RAGIONE_SOCIALE risulta coerente con il pertinente quadro normativo, così come ricostruito;
non pertinente è il riferimento operato dai ricorrenti alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 febbraio 2017, C641/15, RAGIONE_SOCIALE , in quanto relativa alla diversa fattispecie concernente il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui agli artt. 8, para. 3, direttiva 2006/115/CE (concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale) e 79, primo comma, lett. c), legge aut. , avente a oggetto l’autorizzazione o il divieto della ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché della
loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso;
del pari non pertinente è il riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia del 18 novembre 2020, C -147/19, RAGIONE_SOCIALE , relativa al caso, non ricorrente nella specie, di una comunicazione al pubblico avente a oggetto una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva nella quale sia stato incorporato un fonogramma o una riproduzione di tale fonogramma;
con il terzo motivo i ricorrenti principali si dolgono della «Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 15, 73 e 73-bis, legge 22 aprile 1941, n. 633, sotto diverso profilo -Violazione e/o falsa applicazione degli art. 112 132 c.p.c. sotto diverso profilo -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 e dell’art. 2697, sotto diverso profilo, del Codice civile -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.C.M.
2 febbraio»;
sottolineano che il riconoscimento del compenso richiedeva la conclusione di accordi tra le associazioni di categoria e che, comunque, in difetto di tali accordi, era onere dell’attrice dimostrarne l’esigibilità e il quantum ;
contestano la mancata considerazione del carattere non lucrativo dell’attività esercitata ;
il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;
in coerenza con quanto previsto dal l’art. 73, secondo comma, legge aut. la misura del compenso è determinata ai sensi del d.P.C.M. 2 febbraio 2015 («Determinazione della misura e delle modalità di ripartizione del compenso dovuto a norma degli articoli 73 e 73bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»), il quale prevede che la stessa sia individuata mediante accordi stipulati fra gli organismi di
intermediazione dei diritti connessi che operano a favore dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli utilizzatori;
tuttavia, la conclusione di siffatti accordi non presenta carattere costitutivo del diritto in oggetto, stante il disposto degli artt. 73 e 73bis legge aut., e in assenza di una siffatta determinazione spetta al giudice determinare l ‘ ammontare del compenso, come avvenuto nel caso in esame;
per quanto attiene alla assenza di equità del compenso, la doglianza investe l’accertamento di fatti riservato alla valutazione del giudice di merito, in quanto tale non sindacabile in questa sede per violazione o falsa applicazione della legge;
in ordine, infine, alla mancata valorizzazione del carattere non lucrativo dell’attività esercitata, si rileva che la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva esaminato la questione, predicandone la irrilevanza, in quanto l’ art 73 legge aut. riconosceva il diritto al compenso anche in caso di diffusione senza fine di lucro e l’equo compenso era stato richiesto in misura assai contenuta -in modo omologo per le due situazioni, e che tale ratio decidendi non era stata aggredita dagli appellanti incidentali;
tale statuizione non risulta essere puntualmente censurata in questa sede, per cui la questione pecca della necessaria specificità;
con il quarto motivo i ricorrenti principali lamentano la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 91, 92, 112 e 132 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 in ragione dell’errata commisurazione delle spese di lite in primo grado, siccome confermata nella sentenza d’appello qui gravata », osservando che la soccombenza reciproca e la rinuncia parziale della domanda attorea avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado alla compensazione delle spese processuali di tale grado di giudizio;
il motivo è inammissibile;
la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così Cass. 26 aprile 2019, n. 11329; Cass. 31 marzo 2006, n. 7607; Cass. 22 dicembre 2005, n. 28492; Cass., Sez. Un., 15 luglio 2005, n. 14989);
-con l’ultimo motivo i ricorrenti principali criticano la sentenza impugnata per motivazione apparente in ordine alla richiesta di remissione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli art. 3, 23 e 41 Cost.;
-chiedono, in via subordinata, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
il motivo è infondato;
la Corte di appello ha escluso che gli artt. 73 e 73bis legge aut., così come interpretati, si ponessero in contrasto con l’art. 23 Cost., trattandosi di un compenso correlato all’opera artistica e non di un tributo, e con l’art. 3 Cost., atteso che gli accordi intervenuti tra l’attrice e soggetti terzi in ordine alla determinazione del compenso sono stati utilizzati dal giudice di merito unicamente quale parametro della valutazione equitativa del Giudice e non già quale riferimento vincolante;
orbene, avuto riguardo al principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), la sentenza impugnata si sottrae al vizio motivazionale prospettato, rispettando tale criterio;
la questione di costituzionalità risulta illustrata solo genericamente e, comunque, appare manifestamente infondata, dovendosi condividere quanto osservato dalla Corte di appello in ordine alla non riconducibilità del compenso alle prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost. e all’assenza di vincoli per il giudice nella valutazione equitativa allo stesso rimessa;
-con l’unico motivo cui è affidato il ricorso incidentale si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4, cod. civ. e 73 e 73bis legge aut., per aver la sentenza impugnata ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione quinquennale;
il motivo è fondato;
come noto, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo (cfr., in tema, Cass. 20 dicembre 2017, n. 30546; Cass. 6 dicembre 2006, n. 26161);
a siffatte obbligazioni non può ricondursi quella avente a oggetto il pagamento de ll’equo compenso previsto dall’art. 73 legge aut. , in cui il diritto deriva dalla diffusione del fonogramma protetto e la pluralità e periodicità delle prestazioni è del tutto eventuale, venendo, dunque, in rilievo distinti e autonomi fatti costitutivi;
la circostanza valorizzata dalla Corte di appello secondo cui dalle convenzioni concluse dalla RAGIONE_SOCIALE con altri soggetti l’obbligazione è strutturata nel senso che il credito viene corrisposto con cadenza annuale non risulta pertinente poiché fa riferimento ad accordi negoziali intervenuti con soggetti terzi, in quanto tali non applicabili ai rapporti in oggetto;
per le suesposte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo del ricorso incidentale accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 febbraio 2026.
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME