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Equipollenza specializzazioni mediche: onere prova

Un medico ha richiesto un risarcimento per una specializzazione non retribuita, ma il corso non era esplicitamente elencato nelle direttive UE. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’onere di dimostrare l’equipollenza specializzazioni mediche a un corso riconosciuto spetta al richiedente. In assenza di tale prova, la domanda di risarcimento è stata respinta, ribaltando la decisione della Corte d’Appello.

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Pubblicato il 9 ottobre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Equipollenza Specializzazioni Mediche: La Prova Spetta al Medico

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per molti medici: il risarcimento per la mancata retribuzione durante la scuola di specializzazione a causa della tardiva attuazione delle direttive europee. Il punto centrale della decisione riguarda l’equipollenza specializzazioni mediche, chiarendo definitivamente su chi gravi l’onere di dimostrare che un corso non incluso nelle direttive comunitarie sia comunque equivalente a uno riconosciuto.

Il Caso: Dalla Richiesta di Risarcimento alla Cassazione

Un medico, dopo aver frequentato una scuola di specializzazione in “Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso” negli anni ’80 senza ricevere alcuna borsa di studio, citava in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sua richiesta si basava sulla mancata attuazione da parte dello Stato italiano di specifiche direttive europee che imponevano un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi.

Inizialmente, il Tribunale rigettava la domanda. Successivamente, la Corte d’Appello ribaltava la decisione, condannando l’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di risarcimento. La Corte territoriale aveva ritenuto che la specializzazione in questione fosse equipollente a quella in “Chirurgia Generale”, inclusa nelle direttive, trattando tale equivalenza come un fatto notorio che non necessitava di prova.

L’amministrazione statale, non condividendo questa interpretazione, proponeva ricorso per cassazione.

La Questione dell’Equipollenza delle Specializzazioni Mediche

Il nodo della controversia era proprio questo: il corso frequentato dal medico non rientrava nell’elenco ufficiale delle specializzazioni per le quali le direttive UE prevedevano l’obbligo di retribuzione. Per ottenere il risarcimento, era quindi necessario dimostrare che tale corso fosse, nei fatti e nei contenuti, equivalente (o “equipollente”) a uno di quelli presenti nell’elenco. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel considerare tale equipollenza come scontata, senza che fosse stata allegata o provata in giudizio dal medico.

Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’amministrazione, cassando la sentenza d’appello e rigettando la domanda del medico. Il ragionamento della Corte si fonda su principi procedurali e sostanziali molto chiari.

Innanzitutto, l’inclusione del corso di specializzazione negli elenchi europei, o la sua provata equipollenza, non è un semplice dettaglio, ma un fatto costitutivo del diritto al risarcimento. In base al principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), spetta a chi agisce in giudizio (l’attore, in questo caso il medico) dimostrare tutti i fatti che sono a fondamento della propria pretesa.

La Corte ha inoltre specificato che l’equipollenza non può essere considerata un “fatto notorio”. Al contrario, essa richiede una valutazione tecnica specifica, basata su un confronto puntuale tra i piani di studio dei rispettivi corsi, per accertare una reale sovrapponibilità. Tale accertamento deve essere richiesto e provato dalla parte interessata.

Infine, è stato ritenuto irrilevante un decreto ministeriale del 1998 che aveva successivamente dichiarato l’equipollenza tra i due corsi. Tale decreto non ha efficacia retroattiva e, pertanto, non può sanare la mancanza di prova per un percorso di studi conclusosi molti anni prima.

Conclusioni: Principio di Diritto e Implicazioni Pratiche

La pronuncia della Cassazione stabilisce un principio di diritto fondamentale con importanti implicazioni pratiche per tutti i contenziosi simili. Il diritto al risarcimento per i medici specializzandi non retribuiti è subordinato a una condizione precisa: la frequenza di un corso di specializzazione che sia comune ad almeno due Stati membri secondo gli elenchi delle direttive comunitarie.

Qualora il corso frequentato non sia presente in tali elenchi, il medico che agisce in giudizio ha l’obbligo non solo di allegare, ma anche di provare concretamente, l’equipollenza del proprio percorso formativo a uno di quelli riconosciuti. Il giudice, dal canto suo, ha il dovere di verificare d’ufficio la sussistenza di questo presupposto fondamentale, anche in assenza di una specifica contestazione da parte dell’amministrazione convenuta. Questa ordinanza rafforza la centralità dell’onere probatorio a carico del richiedente, chiudendo la porta a interpretazioni estensive o a riconoscimenti basati su presunzioni.

Chi ha l’onere di provare che una specializzazione medica è equipollente a quelle previste dalle direttive europee ai fini del risarcimento?
L’onere della prova spetta integralmente al medico che agisce in giudizio. Egli deve allegare e dimostrare che il proprio corso di specializzazione era incluso negli elenchi delle direttive o era di fatto equipollente a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri.

L’equipollenza tra due corsi di specializzazione può essere considerata un ‘fatto notorio’ che non necessita di prova?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’equipollenza non è un fatto notorio. Essa richiede una valutazione di merito basata su un confronto concreto e puntuale tra i relativi piani di studio, che deve essere provata dalla parte che ne ha interesse.

Un decreto ministeriale successivo che dichiara l’equipollenza di un corso ha valore retroattivo per le cause di risarcimento?
No. Secondo la Corte, un decreto che sancisce l’equipollenza molti anni dopo la conclusione del corso di studi non ha efficacia retroattiva e non può essere utilizzato per fondare il diritto al risarcimento per periodi precedenti alla sua emanazione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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