Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18962 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6015/2019 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata per legge in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv ocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata per legge presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, n. 6286/2018, pubblicata l’11 dicembre 2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE promosso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘allora RAGIONE_SOCIALE, adesso RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE‘allora RAGIONE_SOCIALE, adesso RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME ha esposto che:
era laureata in scienze biologiche, abilitata alla professione di biologo; era stata assunta con tale profilo alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time del 30 dicembre 2002, di durata quinquennale con inquadramento nella categoria universitaria D, posizione economica D1, RAGIONE_SOCIALE‘area socio -sanitaria (ex 7° qualifica funzionale);
il contratto di lavoro a tempo indeterminato era stato sottoscritto il 3 gennaio 2005;
era stata equiparata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, al profilo professionale di collaboratore professionale sanitario-esperto, categoria DS, del RAGIONE_SOCIALE, e, con l’entrata in vigore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2002-2005, alla IX fascia AOU;
aveva sempre svolto, dalla presa di servizio del 3 novembre 2003, le mansioni di Dirigente del Ruolo sanitario – Biologo, con rapporto esclusivo;
la sua equiparazione alla categoria DS del RAGIONE_SOCIALE sanità era erronea, perché la tabella nazionale RAGIONE_SOCIALEe trasposizioni tra i profili professionali universitari e quelli del SSN di cui all’allegato D del d.m. del 9 novembre 1982, aveva previsto per il pers onale collocato nella 7° qualifica funzionale l’equiparazione al profilo
professionale del SSN di 9° e 10° livello funzionale, confluiti, poi, nella Dirigenza del Ruolo Sanitario;
in ogni caso, aveva anche svolto in fatto le mansioni di biologo.
La ricorrente ha chiesto, quindi, l’equiparazione al profilo di Dirigente del Ruolo Sanitario – Biologo almeno dal 3 novembre 2003, con condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEA. a pagare le differenze retributive maturate.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 13990/2013, ha accolto la domanda, ritenendo la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.
Si è costituita la lavoratrice.
Si è costituita, in seguito al rinnovo RAGIONE_SOCIALE notifica, l’RAGIONE_SOCIALE, proponendo appello incidentale condizionato.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 6286/2018, riconosciuta la legittimazione anche RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato il ricorso originario RAGIONE_SOCIALE dipendente.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
La ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 331 e 435 c.p.c., in quanto alla prima udienza fissata davanti alla corte territoriale, in data 12 aprile 2018, l’RAGIONE_SOCIALE non sarebbe risultata costituita, con la conseguenza che l’RAGIONE_SOCIALE av rebbe chiesto un rinvio per depositare l’atto di appello.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE av rebbe concesso tale rinvio al 10 maggio 2018 e l’RAGIONE_SOCIALE, resasi conto di non avere mai notificato l’atto di appello all’RAGIONE_SOCIALE , avrebbe effettuato detta notifica il 17 aprile 2018 per l’udienza del 10 maggio 2018.
Non essendosi ancora costituita l’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE av rebbe chiesto un termine ulteriore per la notifica, non rispettando quella del 17 aprile 2018 il termine a comparire.
Afferma la ricorrente che la corte territoriale non avrebbe potuto concedere un ulteriore termine per la notifica all’RAGIONE_SOCIALE, avendo essa già usufruito RAGIONE_SOCIALEo stesso quand o il giudice di appello l’aveva autorizzata, il 12 aprile 2018, a depositare l’atto di appello .
Il fatto che la successiva notifica fosse avvenuta senza rispettare i termini a comparire non avrebbe giustificato la concessione del nuovo termine, ma esclusivamente la declaratoria di estinzione del processo di appello.
La doglianza è inammissibile, atteso che la ricorrente non si confronta con la circostanza che la sanzione (l’inammiss i bilità) prevista dall’art. 331, comma 2, c.p.c. opera solo se nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti provvede all ‘ integrazione nel termine fissato il che, nella specie, per ammissione RAGIONE_SOCIALE stessa ricorrente, è, invece, avvenuto , avendo l’RAGIONE_SOCIALE notificato l’atto di appello in ottemperanza all’unico ordine emesso dal giudice, ossia quello del 10 maggio 2018.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 436 c.p.c. perché l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe proposto il suo appello incidentale condizionato, unitamente alla propria memoria difensiva, il 13 giugno 2018 per l’udienza del 21 giugno 2018.
La doglianza è inammissibile, atteso che la corte territoriale ha specificamente accertato che l’appello era stato depositato l’11 giugno 2018 e notificato il 13 giugno 2018 e la ricorrente non si è confrontata specificamente con questa ratio decidendi .
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, RAGIONE_SOCIALE‘allegato D del d.i. 9 novembre 1982, RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE università 2002 -2005, del capo III del d.P.R. n. 821 del 7 settembre 1984, RAGIONE_SOCIALE‘allegato 1 del d.P.R. n. 384 del 1990, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sanitariaRAGIONE_SOCIALE del SSN, quadriennio 19941997 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Evidenzia che sarebbe stata assunta a tempo determinato il 30 dicembre 2002 e a tempo indeterminato il 3 gennaio 2005 e, quindi, prima RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2002-2005, e che, avendo la qualità di biologo, ad essa avrebbe dovuto riconoscersi ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 l’equiparazione al profilo professionale di Dirigente del Ruolo Sanitario -Biologo, in quanto la tabella nazionale RAGIONE_SOCIALEe trasposizioni tra i profili professionali universitari e quelli del SSN di cui all’al legato D del d.i. del 9 novembre 1982 avrebbe previsto, per il personale universitario collocato nella 7° qualifica funzionale, come lei, l’equiparazione al profilo professionale del SSN di 9° e 10° livello funzionale, confluiti nella Dirigenza del Ruolo Sanitario con il RAGIONE_SOCIALE 19941997.
La successiva sottoscrizione del RAGIONE_SOCIALE 2002-2005 non avrebbe potuto rilevare. Infatti, avrebbe dovuto farsi riferimento sempre all’art. 31 menzionato per determinare i parametri di attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘indennità perequativa nei periodi anteriori il RAGIONE_SOCIALE del 2005, nonché alla tabella all. D al d.i. 9 novembre 1982,
recante gli schemi tipo di convenzione, per ciò che concerne il criterio di equiparazione.
La doglianza è fondata.
Le Sezioni Unite di questa S.C. (Cass., SU, n. 9279 del 2016 e Cass., SU, n. 8521 del 2012), la motivazione RAGIONE_SOCIALEe cui decisioni qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., occupandosi dei criteri e RAGIONE_SOCIALEe modalità di quantificazione RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità perequativa prevista dall ‘ art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, hanno, in sintesi, affermato che:
anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l ‘ art. 31 del richiamato d.P.R. ha conservato la sua efficacia per effetto RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva sino all ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 28 del RAGIONE_SOCIALE 27 gennaio 2005 per il personale del comparto università (quadriennio 2002-2005);
la fonte RAGIONE_SOCIALE ‘ equiparazione deve essere individuata nella tabella allegata al d.i. 9 novembre 1982, norma che pone in automatica correlazione – ai soli fini economici – le qualifiche RAGIONE_SOCIALE e quelle RAGIONE_SOCIALE, prescindendo dal concreto esercizio RAGIONE_SOCIALEe mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento;
il meccanismo di equiparazione RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una RAGIONE_SOCIALEe originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull ‘ altra;
è solo con il RAGIONE_SOCIALE 2002-2005 (sottoscritto il 27 gennaio 2005) che viene elaborata una tabella unica in cui il personale universitario in servizio presso le RAGIONE_SOCIALE è inquadrato per fasce, sulla base RAGIONE_SOCIALEe categorie professionali ed economiche in atto nel SSN (art. 28, tab. A).
I principi appena esposti sono stati ripresi in numerose pronunce successive ( ex plurimis Cass., n. 34165 del 2023; Cass., n. 25382 del 2022; Cass., n. 30603 del 2021; Cass., n. 23933 del 2020; Cass., n. 21569 del 2019), con le quali è stato ribadito il carattere dinamico RAGIONE_SOCIALE tabella alla quale occorreva fare riferimento sino all ‘ adozione di una nuova tabella di equiparazione, senza che
fosse consentito alle RAGIONE_SOCIALE di adottare un criterio di corrispondenza diverso da quello che le parti collettive, all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE contrattualizzazione, avevano richiamato, sia pure in via temporanea e sino alla definizione di nuovi parametri (Cass., n. 6043 del 2018).
RAGIONE_SOCIALE ha fatto riferimento solo alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2002/2005, per affermare la perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal d.i. 9 novembre 1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, prima del gennaio 2005 (Cass., n. 4631 del 2018; Cass., n. 5510 del 2018; Cass. n. 23933 del 2020).
A detta conclusione è pervenuta valorizzando, da un lato, il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE clausola di salvaguardia dettata dal comma 6 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 28 del RAGIONE_SOCIALE ( ‘ Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A RAGIONE_SOCIALE precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente RAGIONE_SOCIALE. Per il personale che, anch ‘ esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente RAGIONE_SOCIALE, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto RAGIONE_SOCIALEe corrispondenze con le figure del personale del SSN ‘ ), da leggere in combinato disposto con il comma 2 RAGIONE_SOCIALE stessa disposizione contrattuale ( ‘ Le RAGIONE_SOCIALE integrate con il SSN provvedono, dopo l ‘ applicazione del successivo comma 6, alla collocazione del personale nelle fasce di cui al precedente comma, con riferimento al trattamento economico in godiment o’ ), e, dall ‘ altro, il comma 3 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, secondo cui ‘ Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa indicazione contenuta nelle singole norme, dalla data di stipulazione del presente RAGIONE_SOCIALE, che si intende avvenuta al momento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione definitiva da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento RAGIONE_SOCIALEe procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001 ‘ .
La giurisprudenza ha anche precisato come, ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE clausola di salvaguardia, chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni economiche maturate, se più favorevoli
rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l ‘ erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri miglioramenti contrattuali, non rileva che, alla data di entrata in vigore del nuovo contratto, il dipendente non avesse ancora ottenuto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE l ‘ equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era entrato, comunque, nel patrimonio RAGIONE_SOCIALE ‘ interessato, che poteva rivendicare sulla base RAGIONE_SOCIALEe tabelle previgenti un trattamento perequativo di migliore favore, rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive (Cass., n. 6794 del 2018; Cass., n. 30603 del 2021).
La corte territoriale si è discostata , però, dall’indirizzo esposto nel ritenere applicabile alla ricorrente, che, pacificamente, ha sottoscritto il 30 dicembre 2002 un contratto a tempo determinato e il 3 gennaio 2005 un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità in esame, la tabella di equiparazione adottata con il RAGIONE_SOCIALE 27 gennaio 2005 e non, piuttosto, i criteri fissati dal d.i. 9 novembre, da utilizzare nel rispetto dei principi enunciati date Sezioni Unite di questa RAGIONE_SOCIALE
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, RAGIONE_SOCIALE artt. 52 ss. d.lgs. n. 165 del 2001, del Capo III del d.P.R. n. 821 del 1984, RAGIONE_SOCIALE‘art. 31, capo VI, del d.P.R. n. 328 del 2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Area RAGIONE_SOCIALE Dirigenza SanitariaRAGIONE_SOCIALE ProfessionaleRAGIONE_SOCIALE Amministrativa del SSN quadriennio 1994-19 97 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e l’irragionevolezza e l’illogicità RAGIONE_SOCIALE decisione.
Essa espone che la sua domanda di equiparazione al profilo di dirigente del ruolo sanitario – biologo sarebbe stata fondata anche sullo svolgimento di fatto di mansioni superiori.
Da un lato, lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni di biologo avrebbe trovato collocazione nel SSN nella Dirigenza del Ruolo Sanitario in virtù RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Dirigenza del SSN 1994-1997.
Dall’altro, avrebbe svolto, comunque, in via diretta, le mansioni di Dirigente del Ruolo sanitario.
La parte RAGIONE_SOCIALE doglianza concernente lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni di biologo e il fatto che questo avrebbe trovato collocazione nel SSN nella Dirigenza del Ruolo Sanitario in virtù RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Dirigenza del SSN 1994-1997 non deve essere esaminata, avendone la ricorrente subordinato lo scrutinio , a pagina 17 RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione, al la circostanza che fossero disattese ‘ le eccezioni e le richieste di cui ai capi che preced ono’ mentre, nella specie, il terzo motivo è stato accolto.
Risulta, invece, inammissibile la contestazione con la quale è stato prospettato che la ricorrente avrebbe svolto, comunque, in via diretta, le mansioni di Dirigente del Ruolo sanitario.
Al riguardo, la corte territoriale ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe prove agli atti, motivando il suo convincimento, mentre la lavoratrice domanda, nella sostanza, a questo Collegio, una inammissibile rilettura RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie.
Con il quinto motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115, comma 1, 420, comma 5, e 421, comma 2, c.p.c. e 24 Cost. in quanto la corte territoriale non avrebbe ammesso la prova per testi richiesta.
La censura è inammissibile, non avendo la ricorrente riportato il contenuto RAGIONE_SOCIALE prova articolata.
Il ricorso è accolto quanto al terzo motivo, assorbito il quarto, nei termini di cui in motivazione, e inammissibili le altre censure.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, nei termini di cui in motivazione, e inammissibili le altre censure;
– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 10