Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7232 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7232 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 24489/2024 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procure speciali unite al ricorso;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE ;
-controricorrente –
-avverso il decreto n. 1020/2024 emessa dalla Corte d ‘Appello di Milano in data 03/04/2024 e non notificato;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME
Indennizzo ragionevole durata processo -Notificazione decreto fissazione udienza
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedevano l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo presupposto (la procedura fallimentare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Il consigliere delegato del Tribunale di Milano accoglieva il ricorso, riconoscendo a COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME l’importo complessivo di euro 2.400,00 (pari ad euro 400,00 per ciascuno dei sei anni di ritardo ulteriori rispetto al termine ragionevole di sei anni per le procedure concorsuali) ed ai restanti la misura pari al minor importo dei rispettivi crediti ammessi al passivo rispetto alla somma di euro 2.400,00 astrattamente liquidabile per i sei anni di ritardo.
Sull’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Milano revocava il decreto opposto, condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, dell’importo di euro 1.800,00, oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in euro 284,00. Affermava che, per quanto non fosse applicabile alle procedure concorsuali la riduzione prevista dall’art. 2 -bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001 per il numero notevoli di soggetti coinvolti, la obiettiva ed incontestata complessità RAGIONE_SOCIALE procedura giustificasse lo scostamento dai parametri di liquidazione di regola previsti dalla disposizione citata.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 307, 737 e 164 c.p.c., nonché la nullità del decreto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver il RAGIONE_SOCIALE, una volta fissata l’udienza per la discussione dell’opposizione, omesso di notificare ad essi il decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE stessa, nonostante il termine all’uopo concesso dal Collegio, con la conseguenza che la corte territoriale
avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del procedimento di opposizione.
1.1. Il motivo è fondato.
La vicenda processuale è ricostruibile nei seguenti termini:
all’udienza del 5.12.2023, fissata con decreto del 4.9.2023, il Collegio, rilevato che non vi era prova RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso nei confronti di COGNOME NOME(NOME) , rinviava il procedimento al 19.12.2023, al fine di consentire al RAGIONE_SOCIALE di documentare la detta notifica;
alla menzionata udienza il Collegio, prendendo atto dell’affermazione dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui non era stato possibile eseguire la notifica e RAGIONE_SOCIALE conseguente richiesta di ottenere un ulteriore differimento, rinviava al 13.2.2024, onde consentire la rinotifica del ricorso nei confronti di COGNOME NOME;
alla indicata udienza, il Collegio, dato atto che nessuno dei resistenti era presente, nonostante la ritualità delle notifiche, si riservava per la decisione.
In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014; conf. Cass., Sez. U, Sentenza n. 9558 del 02/05/2014 e Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26267 del 16/10/2019; già in precedenza Cass., Sez. 6 – 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014).
Anche di recente questa Sezione ha ribadito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15763 del 06/06/2023) che, in caso di opposizione al decreto di rigetto ex
art. 5-ter l. n. 89 del 2001, il termine concesso all’opponente per notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio, di talché, in caso di omessa o inesistente notifica, può concedersi un nuovo termine che, diversamente dal primo, ha natura perentoria e la cui violazione determina l’estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c..
Nello stesso tempo occorre considerare che il principio secondo cui, nelle controversie soggette al rito del lavoro, il termine concesso dal giudice per la notifica ex novo del ricorso o per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE stessa, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa ad altra udienza, pur in assenza di esplicita qualificazione, deve essere ritenuto necessariamente perentorio, si applica, stante la identità di presupposto delle due fattispecie, consistente nella mancata osservanza di un’ordinanza emessa dal giudice, anche nel caso in cui il giudice abbia concesso al ricorrente un termine per il deposito del ricorso notificato alla controparte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12690 del 29/08/2003).
Nel caso di specie, il Collegio, all’udienza del 5.12.2023, nel rinviare alla nuova udienza del 19.12.2023, ha di fatto concesso un termine al RAGIONE_SOCIALE per il deposito RAGIONE_SOCIALE prova dell’avvenuta notifica del ricorso (avendo evidentemente il RAGIONE_SOCIALE asserito di aver provveduto alla stessa). Tale termine, coincidente con la data dell’udienza di rinvio, deve considerarsi perentorio secondo il principio sopra indicato. Entro tale data il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dare la prova RAGIONE_SOCIALE notifica già compiuta o, in alternativa, provvedere alla sua rinnovazione. Essendo il medesimo termine decorso invano, il Collegio, come risulta dalla precedente esposizione, ha fissato la nuova udienza del 13.2.2024 per provvedere ai medesimi incombenti, concedendo di fatto un nuovo termine, ciò che non avrebbe potuto fare. Infatti, la concessione del nuovo termine è equivalsa alla proroga del termine perentorio originariamente concesso, che è vietata espressamente dall’art. 153 c.p.c., salva l’ipotesi, non ravvisabile nel caso in esame, «che l’istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima RAGIONE_SOCIALE scadenza di quello già concesso, si fondi sull’esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata» (Cass. Sez. 2, Sentenza n . 228298 del15/10/2021).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del motivo in esame, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, ai sensi del terzo comma dell’art. 382 c.p.c., non potendo il giudizio di opposizione essere proseguito.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 -bis, comma 1, l. n. 89/2001, in relazione agli artt. 6, par. 1, CEDU, 1 primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello ritenuto che la complessità del fallimento giustificasse una riduzione dell’indennizzo sino ad euro 300,00 annui, in tal guisa riconoscendo un importo risarcitorio inferiore al minimo previsto di euro 400,00.
2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, non potendo il giudizio di opposizione essere proseguito.
Il decreto adottato dal consigliere delegato del Tribunale di Milano resta, pertanto, fermo. Si liquidano solo le spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione degli attuali ricorrenti nel giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa senza rinvio, in accoglimento del detto motivo, il decreto impugnato; condanna il resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.900,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME