Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34862 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34862 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 4368/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e domiciliata a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , difeso dalla RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente incidentale- avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Ancona n. 541/2019 del 29/06/2021.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Presupposto è un processo di fallimento dichiarato nel 1995 e chiuso il 5/06/2017, con decreto non comunicato ai creditori, diventato così definitivo ex artt. 119 l. fall. e 327 co. 1 c.p.c. per scadenza del termine lungo di impugnazione.
Ricorrente nel processo di equa riparazione è una creditrice ammessa al passivo per circa £ 2.300.000 (credito rimasto insoddisfatto). Il ricorso
introduttivo è stato depositato il 4/2/2019. In fase monocratica vi è stato rigetto per irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa, sulla premessa che il credito fosse stato ammesso al passivo per circa € 296. In fase collegiale la domanda è stata dichiarata inammissibile per tardività ex art. 4 l. 89/2001, poiché il termine ex art. 327 co. 1 c.p.c. per impugnare il decreto di chiusura del fallimento è stato computato in sei mesi, scaduti i quali il provvedimento è definitivo.
Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo. Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso e ricorso incidentale con un unico motivo.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1.1. L’unico motivo del ricorso principale censura che sia stata dichiarata l’inammissibilità per tardività ex art. 4 l. 89/2009 RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione, in quanto il momento in cui la decisione conclusiva del processo presupposto è divenuta definitiva è stato collegato alla scadenza del termine di impugnazione ex art. 327 co. 1 c.p.c., calcolato in sei mesi anziché in un anno, ancorché si tratti di un procedimento fallimentare iniziato prima del 4/7/2009 (il dimezzamento del termine lungo si applica ai giudizi instaurati dopo tale data). Si deduce violazione degli artt. 4 l. 89/2001, in relazione agli artt. 6 cedu prot. 1; 111 e 117 cost.; 327 c.p.c.; 119 l. fall.; 58 l. 69/2009; 150 co. 1 d.lgs. 5/2006.
1.2. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 26 e 119 l. fall., nonché dell’art. 4 l. 89/2001. Secondo il RAGIONE_SOCIALE la domanda di equo indennizzo era da ritenersi comunque tardiva. La procedura fallimentare presupposta è iniziata prima delle modifiche ex d. lgs. 5/2005 e d.lgs. 169/2007, la cui disciplina transitoria faceva salva l’applicabilità dell’art. 26 l. fall. con termine breve decorrente dalla data di deposito del decreto di chiusura. Quest’ultima previsione veniv a dichiarata incostituzionale da Corte cost. 279/2010. A seguito di ciò, considerata l’autonoma rilevanza del procedimento di chiusura, è da applicare la disciplina
vigente al momento del deposito del decreto di chiusura, cioè il termine di 90 giorni ex art. 26 l. fall. nella sua attuale formulazione (cioè, ove manchi la comunicazione dell’avviso di deposito, il reclamo è da proporsi entro 90 giorni dal deposito del decreto in cancelleria). Pertanto, nel caso di specie, depositato il decreto di chiusura il 5/62017, divenuto esso definitivo il 5/12/2017, il termine semestrale ex art. 4 l. 89/2001 è scaduto il 5/6/2018, con conseguente tardività RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo, depositata il 4/2/2019.
1.3. – Il ricorso principale è fondato.
L’argomentazione dell a Corte di appello è sintetizzata in questo capoverso. Poiché il decreto di chiusura del fallimento, depositato in cancelleria il 5/06/2017, non è stato comunicato ai creditori, esso diviene definitivo allo scadere del termine lungo ex artt. 119 co. 4 l. fall. e 327 c.p.c. per il reclamo, decorrente dal giorno del deposito. A seguito RAGIONE_SOCIALE modifica introdotta dall’art. 46 co. 17 l. 69/2009, tale termine è di sei mesi, indipendentemente dal fatto che il procedimento fallimentare sia stato aperto prima del 4/7/2009. Nel caso di specie, il termine di reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento è scaduto il 6/01/2018. Il presente processo di equa riparazione è stato instaurato il 4/02/2019, quando il termine di decadenza di sei mesi ex art. 4 l. 89/2001 per proporre domanda di equa riparazione era già scaduto (il 6/07/2018).
Tale argomentazione è erronea.
L’art. 58 co. 1 l. 69/2009 sottopone la modifica del termine lungo ex art. 327 co. 1 c.p.c. alla regola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE applicabilità «ai giudizi instaurati dopo» l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE stessa legge (cioè, dopo il 4/7/2009). Il procedimento fallimentare è da considerarsi instaurato alla data di dichiarazione del fallimento (nel caso di specie anteriore al 4/7/2009). Laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento (come nel caso di specie), quest’ultimo diviene definitivo d ecorso un anno dalla
sua pubblicazione, cui è da aggiungere il periodo di sospensione feriale dei termini. Così tra le altre Cass. 28496/2020, che dichiara espressamente di non condividere Cass. 3824/2019, ove la pendenza del processo era stata calcolata a far data dalla instaurazione del procedimento camerale di reclamo, instaurato successivamente al 4/7/2009, sul presupposto che il reclamo fosse un subprocedimento camerale autonomo rispetto alla procedura camerale nel suo complesso. A questo orientamento superato appartiene Cass. 13237/2019, che la Corte di appello ha invocato a fondamento RAGIONE_SOCIALE propria decisione.
Il ricorso principale è accolto.
– Il ricorso incidentale è assorbito.
– Il ricorso principale è accolto, il ricorso incidentale è assorbito, il decreto impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato, rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7/12/2023.