Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28675 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28675 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 1150/2022 proposto da:
NOME NOME , difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difeso dalla RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente-
contro il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Lecce n. 232/2020 depositato il 29/10/2021.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21/09/2023.
Fatti di causa
Presupposto è il processo di fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Instaurato il 30/3/2020 il processo di equa riparazione da NOME COGNOME, uno dei falliti, in sede di opposizione è stato confermato il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda per tardività RAGIONE_SOCIALE domanda introduttiva, con la motivazione seguente. L’esito del processo presupposto è divenuto definitivo il
16/8/2019 alla scadenza del termine di reclamo calcolato dal 6/8/2019, data in cui veniva comunicato al COGNOME l’avvenuto deposito in cancelleria del decreto di chiusura; il processo di equa riparazione avrebbe dovuto essere introdotto ex art. 4 l. 89/2001 entro il 1/3/2020, senza potersi applicare la sospensione disposta ex d.l. 18/2020 per l’emergenza sani taria, in quanto è iniziata il 9/3/2020 fino all’11/5/2020. Pertanto, la domanda introduttiva è tardiva.
Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
– Il primo motivo censura che il termine di reclamo si sia fatto decorrere dalla comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto di chiusura e non dalla comunicazione ex art. 26 co. 3 l. fall. del testo di tale provvedimento. Si deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.
Il secondo motivo ripropone la sostanza del primo motivo sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 26 l. fall. Il ricorrente allega anche l’attestazione RAGIONE_SOCIALE cancelleria fallimentare, secondo la quale il decreto di chiusura è diventato definitivo decorsi 90 giorni dal deposito in cancelleria, cioè l’11/09/2019. Ciò consen te al ricorrente di giovarsi RAGIONE_SOCIALE sospensione dei termini per l’emergenza sanitaria cosicché la domanda è tempestiva.
-In via preliminare è da rigettare l’eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso sollevata dal RAGIONE_SOCIALE perché: (a) il ricorso dà atto, seppur implicitamente, che il COGNOME è uno dei falliti (p. 6); (b) il ricorso dà atto che è stata proposta domanda di equa riparazione il 30/3/2020 a fronte di un fallimento durato 32 anni, come è altresì attestato dal numero di r.g. del fallimento , che indica l’anno 1989 (p. 2).
I due motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti. Il 6/8/2019 è stata comunicata la notizia del deposito del decreto di chiusura, non già il testo integrale di quest’ultimo . Pertanto, decorre dal deposito ex art. 26 l. fall. (applicabile ratione temporis) il termine di 90 giorni per il reclamo. A fronte di un deposito del decreto in data 12/6/2019, i 90 giorni sono scaduti l’11/9/2019 (non trovando applicazione la sospensione nel periodo feriale). Pertanto, la domanda di equa riparazione era da proporre entro i sei mesi successivi e cioè entro l’11/3/2020 , termine poi posticipato al 11/5/2020 per i provvedimenti conseguenti all’ emergenza COVID 2019. Pertanto, la proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione in data 30/3/2020 era tempestiva.
– Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.