Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30428/2021 R.G. proposto da:
NOME (C.F. CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende, ope legis
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Perugia, n. 256/2021, depositato in data 11 maggio 2021.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Ud. 08/11/2022 CC
Rep.
Oggetto:
EQUA RIPARAZIONE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 11 maggio 2021 la Corte d’Appello di Perugia, decidendo su ll’opposizione del RAGIONE_SOCIALE , ha disatteso i motivi di opposizione, confermando il riconoscimento in favore RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 2.150,00 a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento -sempre per equa riparazioneprotrattosi, compresa la fase del giudizio di ottemperanza, per un totale di nove anni e sei mesi.
La Corte territoriale ha liquidato altresì in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente la somma complessiva, a titolo di spese di lite, di € 640,50 per compensi, oltre accessori, ritenendo di applicare i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e di escludere il riconoscimento dei compensi per la fase di istruzione/trattazione.
Avverso detto provvedimento propone ora ricorso RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
NOME ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso principale è affidato ad un solo motivo col quale si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, secondo comma, c.c., e dei D.M. n. 55/2014, e n. 37/2018.
Lamenta cumulativamente il ricorso che la Corte d’appello di Perugia:
abbia operato una la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite violando i minimi inderogabili di legge;
abbia negato il riconoscimento dei compensi per la fase di istruttoria/trattazione.
Il ricorso incidentale è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, L. 89/2001, 6, par. 1, Conv. EDU.
Il ricorrente incidentale si duole del mancato accoglimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di tardività del ricorso ex L. 89/2001.
Sottolinea il RAGIONE_SOCIALE che la ricorrente, dopo aver già ottenuto una ordinanza di assegnazione RAGIONE_SOCIALEe somme in sede esecutiva, aveva poi proposto giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo.
Il ricorrente incidentale, quindi, argomenta che il termine semestrale ex art. 4, L. 89/2001 avrebbe dovuto essere calcolato con riferimento all’ordinanza di assegnazione in data 13 aprile 2016 (a fronte di un’istanza di equa riparazione depositata nel 2020) e non con riferimento al successivo giudizio di ottemperanza, il quale si sarebbe tradotto in un’attività del tutto superflua ai fini RAGIONE_SOCIALEa tutela del diritto RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente, dovendosi ritenere che quest’ultimo fosse stato integralmente soddisfatto con l’adozione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione in sede esecutiva.
Il ricorso incidentale, pertanto, dopo una ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento progressivamente formatosi in questa Corte in ordine ai rapporti tra procedimento di cognizione e fase esecutiva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, L. 89/2001, ribadisce la necessità di ancorare il concetto di definitività al primo provvedimento di assegnazione in sede esecutiva ordinaria, deducendo che, diversamente opinando, verrebbe a concedersi alla parte la possibilità
di procrastinare indefinitamente il decorso del termine ex art. 4, L. 89/2001, semplicemente attivando in sequenza plurimi -anche se superflui- procedimenti esecutivi o di ottemperanza.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 3, L. 89/2001.
Il RAGIONE_SOCIALE deduce il proprio difetto di legittimazione passiva ( rectius di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio), rammentando che il giudizio presupposto (a propria volta instaurato per conseguire la liquidazione di un ‘ equa riparazione) si è articolato in una fase di cognizione (ex L. 89/2001) ed una fase di esecuzione innanzi al giudice ordinario, e di una fase di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo.
Argomenta, quindi, che, in relazione a tale ultima fase, soggetto titolare del lato passivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione ex L. 89/2001 debba ritenersi il RAGIONE_SOCIALE.
Ritiene la Corte che l’ordine logico RAGIONE_SOCIALEe questioni imponga la previa disamina dei motivi di ricorso incidentale che pongono in discussione la stessa ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda indennitaria e l’individuazione del soggetto obbligato, questioni che assumono carattere di priorità rispetto al ricorso principale che pone invece in discussione solo il quantum RAGIONE_SOCIALEe spese di lite liquidate, ma sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione indennitaria nei termini accertati nel decreto impugnato.
Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.
Occorre a tal fine prendere a riferimento quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze del 2019 (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 19883/2019) che, rivedendo il proprio precedente orientamento, hanno affermato che ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte
costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva e ciò sebbene nel computo RAGIONE_SOCIALEa durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività RAGIONE_SOCIALEa fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva (quest’ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo).
Nella medesima occasione è stato altresì affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all’esito RAGIONE_SOCIALEa decisione di condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo.
La questione che presenta il motivo in esame investe quindi non già la possibilità di equiparare il giudizio di ottemperanza a quello di esecuzione, questione, come visto già risolta dall’intervento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, quanto la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa domanda di equo indennizzo decorra dalla
definizione positiva d ell’ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l’adempimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione dovuta.
Ritiene la Corte che la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito sia incensurabile e che la stessa si imponga proprio alla luce RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di interpretar e le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017 (che ha poi determinato il ripensamento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sopra ricordato), a mente dei quali l’esecuzione costituisce parte integrante del “processo” ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 CEDU, affermandosi testualmente che ” (…) il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una RAGIONE_SOCIALEe parti. L’esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l’abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 (si veda anche Bourdov c. Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, p. 65, CEDU 2009)” .
In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di asse gnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria.
Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione RAGIONE_SOCIALEe somme non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all’esigenza reputata fondamentale dalla Corte EDU che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento.
In tal caso il termine di decadenza di cui all’art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato defin ito con l’effettiva estinzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza).
Trattasi di conclusione che appare altresì avallata dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALEe norme specificamente dettate in materia di esecuzione per obbligazioni scat urenti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001 (art. 5quinquies ), che, oltre a confortare il fatto che in sede esecutiva al creditore è data solo la possibilità di ricorrere al pignoramento mobiliare presso il debitore (e cioè uno dei Ministeri indicati dall’art. 3 co. 2 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge), non esclude, ma piuttosto sottende (commi 7, 8 ed 11 del citato art. 5sexies ), il concorso tra i rimedi RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione e RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza.
Dalle norme de quibus si deve quindi evincere che -fermo restando il limite alla possibilità di duplicare la pretesa creditoria tramite il ricorso a distinte procedure finalizzate al soddisfacimento del creditore- anche l’esaurimento RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva non impedisce la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ove il credito vantato sia ancora privo di soddisfacimento (per la possibilità di cumulare i due rimedi, si veda Cass. S.U. n. 7632/1993, Cass. S.U. n. 12060/1993, e di recente, in materia di crediti tributari, Cass. n. 31856/2021).
Alle medesime conclusioni è peraltro pervenuto anche il giudice amministrativo che, nella sua più autorevole composizione (RAGIONE_SOCIALE di Stato Ad. Pl. n. 2/2012), ha ritenuto possibile il successivo esperimento del giudizio di ottemperanza anche nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto un’ordinanza di assegnazione non opposta, e quindi divenuta definitiva, ex art. 553 c.p.c., essendosi ritenuta estensibile la medesima conclusione anche al diverso caso in cui l’ordinanza di assegnazione sia stata emes sa ex art. 530 c.p.c. (così
RAGIONE_SOCIALE di Stato n. 3539/2019, emessa proprio nell’ambito del contenzioso tra le parti del presente giudizio, e successivamente RAGIONE_SOCIALE di Stato n. 3625/2019).
Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il t ermine di cui all’art. 4 decorresse solo dalla definitività RAGIONE_SOCIALEa pronuncia emessa in sede di ottemperanza, e che nella specie la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda fosse rispettosa RAGIONE_SOCIALEo stesso termine.
5. Il secondo motivo di ricorso incidentale è fondato.
Reputa la Corte che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza che ha già affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE (oggi il MEF), non potendo valere la regola RAGIONE_SOCIALEa prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro. In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l’importo gravante su ognuna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l’eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n. 15603/2006).
Nella specie, peraltro la questione in punto di titolarità passiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al ricorrente incidentale, aveva costituito specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all’attenzione del giudice nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto.
Appare al Collegio che in tal caso possa farsi applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola posta dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 260/1958, a mente del quale “l’errore di identificazione RAGIONE_SOCIALEa persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione RAGIONE_SOCIALEa persona alla quale l’atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato. L’eccezione rimette in termini la parte” .
Pertanto l’erronea evocazione in giudizio di un RAGIONE_SOCIALE al posto di un altro comporta che il giudice -a pena di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e conseguente rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa al primo giudicefissi un termine per il rinnovo RAGIONE_SOCIALEa notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 260 del 1958, purché l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. n. 25499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022).
Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, ma, in forza del principio RAGIONE_SOCIALE‘effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo RAGIONE_SOCIALEa rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione RAGIONE_SOCIALEa comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al RAGIONE_SOCIALE senza disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica al RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio).
Ritiene il Collegio che tali principi possano estendersi anche all’ipotesi qui ricorrente in cui l’eccezione sia volta a contestare non la titolarità integrale RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità
Anche in tal caso, quindi, si deve concludere che -in presenza RAGIONE_SOCIALEa ineludibile condizione RAGIONE_SOCIALEa tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato- risulti invitabile pervenire alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Minis tero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento.
6 . L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato, comporta altresì l’assorbimento del ricorso principale, con il quale la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa erronea liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, in quanto avvenuta al di sotto dei minimi tariffari e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria, essendo riservata al giudice di rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese oltre che del giudizio di rinvio, di quelle di legittimità e RAGIONE_SOCIALEa precedente fase di merito.
P. Q. M.
accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale e, rigettato il primo motivo di ricorso incidentale ed assorbito il ricorso principale, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda