Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 729 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 729 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31058/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI PERUGIA n. 644/2020 depositato il 23/06/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2022 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 3, legge n. 89/2001, ritualmente depositato presso la Corte di Appello di Perugia, NOME COGNOME chiedeva ingiungersi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il pagamento di un’equa riparazione a ristoro del danno non patrimoniale che egli assumeva di aver subito in relazione alla durata di un procedimento in materia parimenti di equa riparazione, instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Perugia nel settembre 2010, ed eccessivamente protrattosi.
Nella fase monitoria il AVV_NOTAIO Designato RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda, ingiungeva al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di pagare ‘ la somma di € 1.139,30 per danno non patrimo niale oltre agli interessi dalla domanda al saldo’ : nonché le relative spese di lite, poste a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amm.ne soccombente, e distratte ex art. 93 c.p.c..
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 5 ter , l. n. 89/2001.
La Corte d’Appello rigettava l’ opposizione con conseguente conferma del decreto monitorio originariamente opposto, e con condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opponente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali liquidate in complessivi € 280,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, CAP ed Iva come per Legge ‘, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
La Corte d’appello evidenziava che nel giudizio di equa riparazione presupposto il provvedimento che aveva pienamente realizzato l’interesse del creditore era rappresentato dalla sentenza n. 6829 del 2019 depositata l’8 ottobre 2019 con la quale il RAGIONE_SOCIALE di Stato aveva definitivamente ordinato all’amministrazione di pagare alla ricorrente quanto le era dovuto. Il termine per la domanda di equa riparazione in relazione a tale giudizio decorreva dunque da tale sentenza che non era neanche passata in giudicato al momento RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda che dunque doveva ritenersi tempestiva.
Infine, la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello sulle spese era la seguente: le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui all’art. 4 del D.M. 10 Marzo 2014, n. 55 (aggiornate al D.M. 37/2018) …. e, trattandosi di opposizione, in base ai para metri RAGIONE_SOCIALE tabella del giudizio di appello gli importi che vengono ridotti del 70% per l’attività istruttoria e del 50 per cento per le altre voci .
NOME COGNOME proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.
Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza , ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso principale.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione di legge -art. 91, cod. proc. civ.; art. 2233, ii
comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014, e d.m. n. 37/2018 .
Il decreto impugnato rigetta l’opposizione ex art. 5 ter, Legge n. 89/2001, proposta dal RAGIONE_SOCIALE avverso l’originario decreto monitorio n. 288/2020 (che integralmente conferma ), ed assume poi, in ordine alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe ‘ spese processuali ‘ RAGIONE_SOCIALE fase di opposizione poste a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amm.ne soccombente, che esse debbono essere determinate in € 280,00, per compensi professionali .
Secondo il ricorrente la liquidazione di soli euro 280 complessivi è inferiore ai minimi previsti per la fase del procedimento presso la C orte d’ Appello come stabilito dalla tabella 12 di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2014 e non modificato dal successivo d. m. 37 del 2018 per le cause di valore ‘ da € 1.100,01 a € 5.2000,00 ‘ -in virtù RAGIONE_SOCIALE somma già liquidata, in favore RAGIONE_SOCIALE‘istante, dall’originario provvedimento monitorio ( quindi confermata dal Decreto impugnato ), pari ad € 1.139,30 anche applicando il massimo di abbattimento per ciascuna fase. Ad ulteriore conferma RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria inderogabilità dei predetti minimi il ricorrente cita anche il D.M. n. 37/2018 che prescrive testualmente che la diminuzione percentuale, rispetto alle tariffe medie, dei compensi professionali, possa essere operata ‘ in ogni caso non oltre ‘ i minimi stessi .
2. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALE Convenzione Europea dei D iritti RAGIONE_SOCIALE‘ Uomo in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 Sulla tardività RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione.
Il RAGIONE_SOCIALE aveva censurato con l’ opposizione anzitutto, la tardività RAGIONE_SOCIALE domanda (pagg. 2 ss. RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, all.n.3), sostenendo che -anche alla luce dei principi da ultimo affermati nella nota sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di codesta ecc.ma Corte n. 19883/2019 -il concetto di decisione definitiva cui si aggancia il termine di decadenza previsto dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. 89/2001 dovesse riferirsi al l’ordinanza di assegnazione non opposta, che aveva chiuso la fase esecutiva, e non alla successiva sentenza resa in sede di ottemperanza. Infatti, come puntualmente sostenuto in sede di opposizione ex art. 5ter , il concetto di “decisione definitiva”, al quale si aggancia il termine di decadenza previsto dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. 89/2001, deve necessariamente essere riferito alla decisione che conclude la fase di esecuzione (o di ottemperanza) eventualmente azionata dal creditore, la quale è pienamente satisfattiva RAGIONE_SOCIALE‘interesse processuale del creditore.
Dunque, nel caso di specie, essendo già intervenuta un’ordinanza di assegnazione (precisamente in data 6 ottobre 2015), non è che alla definitività di quest’ultima che può ancorarsi il dies a quo per il decorso del termine di decadenza per la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione, invece proposta solamente nel giugno 2020 a seguito RAGIONE_SOCIALE pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di Stato (sentenza n.6829/2019, depositata in data 8.10.2019).
In altri termini , il termine di decadenza per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione di equa riparazione dev e senza dubbio farsi decorrere dall’ordinanza di assegnazione, trattandosi di un provvedimento definitivo ‘ che ha pienamente realizzato l’interesse del creditore’ , senza che a nulla rilevi a tal fine la seguente azione ex art. 112 c.p.a.
3. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89 in relazione all’art. 360, co. 2, n. 3 Sulla carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza
La censura ha ad oggetto l ‘eccezione di carenza di legittimazione passiva ( rectius , di titolarità passiva del rapporto obbligatorio) del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla durata del giudizio di ottemperanza.
A tal proposito, l’art. 3, co. 2, RAGIONE_SOCIALE legge 89/2001 dispone che ‘il ricorso è proposto nei confronti del Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro RAGIONE_SOCIALE difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALEe finanze.’
Nella controversia che ci occupa, il ricorrente conveniva in giudizio esclusivamente il RAGIONE_SOCIALE, per sentirlo condannare al pagamento del l’equa riparazione per l’irragionevole durata del ‘processo’, composto RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione svoltasi dinanzi alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione, RAGIONE_SOCIALE fase di esecuzione forzata dinanzi al Tribunale civile e RAGIONE_SOCIALE fase di ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e al RAGIONE_SOCIALE di Stato.
Tanto esposto, il RAGIONE_SOCIALE non dovrebbe ritenersi titolare del rapporto relativamente alla durata del giudizio di ottemperanza, dovendosi rintracciare quest’ultimo nel RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, anche in questo caso la Corte d’Appello ha disatteso l’eccezione avanzata dall’odierno ricorrente incidentale .
Il collegio, tenuto conto del fatto che analoghe questioni sono state decise in modo del tutto condivisibile con ordinanza n. 33764 del 2022, ritiene preliminare l’esame del ricorso incidentale che quanto al secondo motivo è fondato . L’accoglimento del motivo assorbe il motivo sulle spese proposto con il ricorso principale.
4.1 Il primo motivo del ricorso incidentale avente ad oggetto la decorrenza del termine per proporre la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio presupposto avente il medesimo oggetto è, invece, infondato.
Occorre a tal fine prendere a riferimento quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze del 2019 (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 19883/2019) che, rivedendo il proprio precedente orientamento, ha affermato che ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva e ciò sebbene nel computo RAGIONE_SOCIALE durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva
(quest’ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo).
Nella medesima occasione è stato altresì affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all’esito RAGIONE_SOCIALE decisione di condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo. La questione che presenta il motivo in esame investe quindi non già la possibilità di equiparare il giudizio di ottemperanza a quello di esecuzione, questione, come visto già risolta dall’intervento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, quanto la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e success ivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva RAGIONE_SOCIALE‘ultimo dei rimedi intenta ti al fine di conseguire l’adempimento RAGIONE_SOCIALE prestazione dovuta. Ritiene la Corte che la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito sia incensurabile e che la stessa si imponga proprio alla luce RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di interpretare le norme in esame in manier a da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre
2017 (che ha poi determinato il ripensamento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sopra ricordato), a mente dei quali l’esecuzione costituisce parte integrante del “processo” ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 CEDU, affermandosi testualmente che “…. il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una RAGIONE_SOCIALEe parti. L’esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l’abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 (si veda anche COGNOME c. Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, p. 65, CEDU 2009)”. In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria. Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione RAGIONE_SOCIALEe somme, nella specie ex art. 530 c.p.c., non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all’esigenza reputata fondamentale dalla Corte Edu che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento. In tal caso il termine di decadenza di cui all’art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva
proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l’effettiva estinzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza).
Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato.
Come si è detto questa Corte ha esaminato di recente la medesima questione ed ha ritenuto in modo del tutto condivisibile che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza secondo la quale in tema di equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE (oggi il RAGIONE_SOCIALE), non potendo valere la regola RAGIONE_SOCIALE prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro; in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l’importo gravante su ognuna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l’eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n. 15603/2006).
Nella specie, peraltro la questione in punto di titolarità passiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al ricorrente incidentale, aveva costituito specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all’attenzione del giudice nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del
decreto opposto. Appare al Collegio che in tal caso possa farsi applicazione RAGIONE_SOCIALE regola posta dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260/1958, a mente del quale “l’errore di identificazione RAGIONE_SOCIALE persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione RAGIONE_SOCIALE persona alla quale l’atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato. L’eccezione rimette in termini la parte”. Pertanto, l’erronea evocazione in giudizio di un minRAGIONE_SOCIALE al posto di un altro comporta che il giudice – a pena di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e conseguente rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al primo giudice – fissi un termine per il rinnovo RAGIONE_SOCIALE notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 260 del 1958, purché l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. n. 25499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022). Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, ma, in forza del principio RAGIONE_SOCIALE‘effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo RAGIONE_SOCIALE rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione RAGIONE_SOCIALE comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie,
la RAGIONE_SOCIALE ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al RAGIONE_SOCIALE senza disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio).
5.1 Ritiene il Collegio che tali principi possano estendersi anche all’ipotesi qui ricorrente in cui l’eccezione sia volta a contestare non integralmente la titolarità RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso, a fronte RAGIONE_SOCIALEe tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, e che anche in tal caso debba pervenirsi alla cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento.
6 . L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato comporta altresì l’assorbimento del ricorso principale, con il quale il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE erronea liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, in quanto avvenuta al di sotto dei minimi tariffari essendo riservata al giudice di rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese oltre che del giudizio di rinvio, di quelle di legittimità e RAGIONE_SOCIALE precedente fase di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE 2^ Sezione