Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34643 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34643 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1192/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso gli Uffici RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che lo rappresenta e difende ex lege,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso, -controricorrente-
avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 732/2020 depositata il 17.6.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
COGNOME NOME il 5.6.2020 chiedeva alla Corte d’Appello di Perugia ex art. 3 RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/2001 l’emissione di ingiunzione a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’indennizzo per equa riparazione in relazione all’eccessiva durata di un precedente procedimento, anch’esso per equa riparazione, che era stato seguito da una fase esecutiva (ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 24.9.2015) e dal giudizio di ottemperanza finalizzato ad ottenere la nomina di un commissario ad acta per il conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘effettivo pagamento RAGIONE_SOCIALE somma assegnata articolatosi in due gradi (sentenza del TAR Lazio n. 1995/2018 del 21.2.2018 e sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato n. 6827/2019 RAGIONE_SOCIALE‘8.10.2019).
La Corte d’Appello di Perugia con decreto n. 344/2020 del 13.10.2020 liquidava a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un indennizzo di €2.220,71 oltre interessi per la protrazione per oltre nove anni del giudizio presupposto.
Avverso tale decreto proponeva opposizione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contrastato dalla RAGIONE_SOCIALE, lamentando:
la tardività RAGIONE_SOCIALE domanda di indennizzo rispetto al termine semestrale di decadenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/2001, che si riteneva dover decorrere dall’ordinanza di assegnazione del 24.9.2015, o dalla definitiva soddisfazione del credito avvenuta nel luglio 2018;
l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione per difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE in riferimento alla fase RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza;
l’errato computo RAGIONE_SOCIALE durata del procedimento e RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo sotto plurimi profili e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 2, 2 bis e 2 ter RAGIONE_SOCIALE L.n.89/2001.
Con decreto n. 359/2021 del 12.5.2021 la Corte d’Appello di Perugia rigettava l’opposizione e condannava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, liquidate in € 915,00 oltre accessori.
Avverso tale decreto, non notificato, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato alla COGNOME il 5.1.2022, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi, e resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso notificato il 24.1.2022.
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 28.11.2023.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3), la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, par. 1 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali.
Il ricorrente si duole del mancato accoglimento, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di tardività del ricorso per decadenza ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE L. n. 89 del 2001.
Sottolinea il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che COGNOME NOME, dopo aver già ottenuto il 24.9.2015 un’ordinanza di assegnazione RAGIONE_SOCIALEe somme in sede esecutiva dal Tribunale di Roma, ha poi proposto giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (TAR e poi RAGIONE_SOCIALE di Stato), conclusosi con la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato n. 6827/2019 RAGIONE_SOCIALE‘8.10.2019, che ha definitivamente ordinato all’Amministrazione di pagare alla COGNOME l’indennizzo dovutole.
Il ricorrente, quindi, argomenta che il termine semestrale previsto dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE L. n. 89 del 2001 si sarebbe dovuto calcolare a decorrere dall’ordinanza di assegnazione del 24.9.2015, con conseguente tardività RAGIONE_SOCIALE‘istanza di equa riparazione depositata dalla COGNOME il 5.6.2020, e non a decorrere dalla conclusione del successivo giudizio di ottemperanza davanti al RAGIONE_SOCIALE di Stato (8.10.2019), giudizio quest’ultimo che si sarebbe tradotto in un’attività del tutto superflua ai fini RAGIONE_SOCIALE tutela del diritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovendosi ritenere che quest’ultima fosse stata integralmente soddisfatta con l’adozione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione in sede esecutiva del 24.9.2015.
Il ricorso, pertanto, dopo una ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento progressivamente formatosi in questa Corte in ordine ai rapporti tra procedimento di cognizione e fase esecutiva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE L. n. 89 del 2001, ribadisce la necessità di ancorare il concetto di provvedimento giurisdizionale definitivo che abbia pienamente realizzato l’interesse del creditore, costituente il dies a quo del termine di decadenza in questione (in tal senso Cass. sez. un. 23.7.2019 n. 19884), al primo provvedimento di assegnazione in sede esecutiva ordinaria, deducendo che, diversamente opinando, verrebbe a concedersi alla parte la possibilità di procrastinare indefinitamente il decorso del termine previsto dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE L.n. 89 del 2001, semplicemente attivando in sequenza plurimi -anche se superflui -procedimenti esecutivi o di ottemperanza.
Col secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALE L. 24 marzo 2001, n. 89, per avere la Corte d’Appello di Perugia privilegiato l’asserita unitarietà tra giudizio di cognizione davanti alla Corte d’Appello e giudizio di ottemperanza, e disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la richiesta di indennizzo relativa all’irragionevole
durata del giudizio di ottemperanza, che era stata fatta valere come specifico motivo di opposizione al decreto di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo n. 344/2020 del 13.10.2020 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia.
Il RAGIONE_SOCIALE deduce il proprio difetto di legittimazione passiva ( rectius di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio), rammentando che il giudizio presupposto (a propria volta instaurato per conseguire la liquidazione di un’equa riparazione) si è articolato in una fase di cognizione ex L. n. 89 del 2001, in una fase di esecuzione innanzi al giudice ordinario, ed in una fase di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (TAR e RAGIONE_SOCIALE di Stato), per la quale ultima soggetto titolare del lato passivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per la durata irragionevole deve ritenersi il RAGIONE_SOCIALE e non il RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo di ricorso, in conformità al consolidato orientamento assunto da questa sezione sul punto (vedi Cass. ord. 30.8.2023 n. 15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15771; Cass. 22.11.2022 n. 34288; Cass. 2.1.2023 n.2), deve ritenersi infondato.
Occorre a tal fine prendere a riferimento quanto precisato dalle sezioni unite di questa Corte nelle sentenze n. 19883/2019 e 19884/2019, che, rivedendo il proprio precedente orientamento, hanno affermato che ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE L. n. 89 del 2001, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito nella L. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 88/2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato -debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività
del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva, e ciò sebbene nel computo RAGIONE_SOCIALE durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva (quest’ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo).
Nella medesima occasione, è stato altresì affermato, che il giudizio di ottemperanza promosso all’esito RAGIONE_SOCIALE decisione di condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per irragionevole durata del processo deve considerarsi, sul piano funzionale e strutturale, pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo.
La questione che presenta il motivo in esame riguarda la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva RAGIONE_SOCIALE‘ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l’adempimento RAGIONE_SOCIALE prestazione indennitaria dovuta.
Ritiene la Corte che la soluzione cui è pervenuta sul punto la Corte d’Appello di Perugia sia incensurabile e che la stessa si imponga proprio alla luce RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU
Bozza c. Italia del 14 settembre 2017 (che ha poi determinato il ripensamento RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite del 2019), a mente dei quali l’esecuzione costituisce parte integrante del “processo” ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali, affermandosi testualmente che ” il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una RAGIONE_SOCIALEe parti. L’esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l’abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 “.
In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria.
Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione RAGIONE_SOCIALEe somme non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all’esigenza reputata fondamentale dalla Corte EDU che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento.
In tal caso il termine di decadenza di cui all’art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l’effettiva
estinzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza).
Si tratta di una conclusione che appare altresì avallata dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALEe norme specificamente dettate in materia di esecuzione per obbligazioni scaturenti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE L. n.89 del 2001, art. 5 quinquies , che, oltre a confortare il fatto che in sede esecutiva al creditore è data solo la possibilità di ricorrere al pignoramento mobiliare presso il debitore (e cioè uno dei Ministeri indicati dall’art. 3, comma 2, RAGIONE_SOCIALE stessa legge), non esclude, ma piuttosto sottende (citato art. 5 sexies , commi 7, 8 ed 11), il concorso tra i rimedi RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione e RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza.
Dalle norme in questione si evince quindi che -fermo restando il limite alla possibilità di duplicare la pretesa creditoria tramite il ricorso a distinte procedure finalizzate al soddisfacimento del creditore -anche l’esaurimento RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva non impedisce la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ove il credito vantato sia ancora privo di soddisfacimento (per la possibilità di cumulare i due rimedi, si veda Cass. sez. un. 7632/1993; Cass. sez. un. 12060/1993, e di recente, in materia di crediti tributari Cass. n. 31856/2021).
Alle medesime conclusioni è peraltro pervenuto anche il giudice amministrativo, che nella sua più autorevole composizione (RAGIONE_SOCIALE di Stato Adunanza plenaria n. 2/2012), ha ritenuto possibile il successivo esperimento del giudizio di ottemperanza anche nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto un’ordinanza di assegnazione non opposta, e quindi divenuta definitiva ex art. 553 c.p.c., essendosi ritenuta estensibile la medesima conclusione anche al diverso caso in cui l’ordinanza di assegnazione sia stata emessa ex art. 530 c.p.c. (così Cons. Stato n. 3539/2019; Cons. Stato n. 3625/2019).
Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il termine di cui all’art. 4 decorresse solo dalla definitività RAGIONE_SOCIALE
pronuncia emessa dal RAGIONE_SOCIALE di Stato in sede di ottemperanza n. 6827/2019 depositata l’8.10.2019, e che nella specie la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda del 5.6.2020 fosse rispettosa RAGIONE_SOCIALEo stesso termine e del resto il ricorso al giudizio di ottemperanza si é reso necessario per ottenere la nomina di un commissario ad acta che provvedesse all’effettivo pagamento RAGIONE_SOCIALE somma assegnata in sede di esecuzione alla RAGIONE_SOCIALE, che altrimenti non avrebbe visto soddisfatto il proprio credito relativo all’indennizzo per irragionevole durata che le era stato riconosciuto nel giudizio di cognizione ex L.n. 89/2001.
Il secondo motivo di ricorso del RAGIONE_SOCIALE è invece fondato.
Reputa la Corte che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza, che ha già affermato che in tema di equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intenda accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari ed a giudici amministrativi, debba convenire in giudizio sia il RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE (oggi il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE), non potendo valere la regola RAGIONE_SOCIALE prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto ad un altro. In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l’importo gravante su ognuna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l’eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. ord. 6.6.2023 n.15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15771; Cass. n. 15603/2006).
Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva costituito oggetto di specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all’attenzione RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto.
Su tale motivo la suddetta Corte si è limitata ad invocare l’unitarietà tra la fase di merito svoltasi davanti alla Corte d’Appello ed il giudizio di ottemperanza, come se la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello e non del giudice amministrativo potesse superare il dato che l’indennizzo era in parte dovuto alla durata irragionevole del giudizio di ottemperanza, ossia di un giudizio amministrativo, e non di quello di cognizione, trascurando quindi il dato che l’art. 3 comma 2 RAGIONE_SOCIALE L. n. 89 del 2001 individua in modo disgiunto i soggetti passivamente legittimati per l’eccessiva durata dei vari procedimenti anche se collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazioni autonomi (vedi in tal senso Cass. ord. 22.11.2022 n. 34288; Cass. ord. 16.11.2022 n. 33764; Cass. 7.7.2006 n. 15603).
Ritiene il Collegio in conformità all’orientamento già espresso (vedi Cass. 6.6.2023 n. 15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15771; Cass. 2.1.2023 n. 2; Cass. n. 8049/2019) che nella fattispecie in esame dovesse farsi applicazione RAGIONE_SOCIALE regola posta dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE L. n. 260 del 1958, secondo il quale ” l’errore di identificazione RAGIONE_SOCIALE persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione RAGIONE_SOCIALE persona alla quale l’atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato. L’eccezione rimette in termini la parte “.
Pertanto l’erronea evocazione in giudizio di un RAGIONE_SOCIALE al posto di un altro comporta che il giudice -a pena di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e conseguente rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al primo giudice -fissi un termine per il rinnovo RAGIONE_SOCIALE notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE L. n. 260 del 1958, purché l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l’atto si sarebbe dovuto notificare (Cass. n. 25499/2021; Cass. n.15219/2022).
Con specifico riferimento alla materia di cui alla L. n. 89 del 2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE L. n. 260 del 1958, deve ritenersi applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, ma, in forza del principio RAGIONE_SOCIALE‘effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo RAGIONE_SOCIALE rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione RAGIONE_SOCIALE comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio.
Ritiene il Collegio in conformità all’orientamento già manifestato (Cass. 6.6.2023 n. 15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15771) che tali principi possano estendersi anche all’ipotesi, qui ricorrente, in cui l’eccezione sia volta a contestare non la titolarità integrale RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità, riferito all’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza.
Anche in tal caso, quindi, si deve concludere che -in presenza RAGIONE_SOCIALE‘ineludibile condizione RAGIONE_SOCIALE tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato -risulti inevitabile pervenire alla cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione gravata, per avere deciso sul merito RAGIONE_SOCIALE‘opposizione senza disporre
la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con la conseguente cassazione del decreto impugnato, comporta il rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il secondo motivo del ricorso, respinge il primo, cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2023