Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1241 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1241 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
GENERALI SANDRO;
– intimato – avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI PERUGIA n. 28/2021 depositata il 04/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 12255/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RILEVATO CHE:
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto collegiale di rigetto di opposizione a decreto monocratico che aveva riconosciuto l’equo indennizzo alla parte privata, decreto notificato al RAGIONE_SOCIALE a circa sei anni di distanza dalla pubblicazione.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza RAGIONE_SOCIALE Corte per la trattazione RAGIONE_SOCIALE controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 5, co. 2, legge n. 89/01, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dolendosi dell’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione che ha ritenuto non applicabile al decreto monocratico in esame (pubblicato il 05.05.2015) l’art. 5 comma 2 l. 89/01, come novellato nel 2012, ai sensi del quale il decreto diventa inefficace se non viene notificato entro trenta giorni dal deposito in cancelleria, e la domanda non può più essere riproposta (decreto notificato nella fattispecie il 05.01.2021).
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.:
La Corte d’Appel lo afferma che la disposizione ex art. 5 comma 2 l. n. 89/01 non sarebbe applicabile al decreto in esame, posto che lo stesso, emanato il 05.05.2015, sarebbe stato soggetto al vecchio rito, e dunque non vi sarebbe stato alcun termine per la notifica.
Senno nché, l’art. 5 comma 2 l. 89/2001 risulta introdotto con D.L. n. 83/2012, convertito in legge 134/2012, quest’ultima entrata in vigore in data 12/08/2012. L’art. 55, comma 2, del D.L. in questione prevede l’entrata in vigore delle disposizioni innovative RAGIONE_SOCIALE legge 89/2001 a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione.
Orbene, poiché il ricorso per equa riparazione del COGNOME risulta essere stato iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di P erugia, è evidente che al provvedimento in questione era applicabile la novella del 2012, all’epoca già pienamente vigente.
Risulta, altresì, che il decreto, emesso il 05.05.2015, è stato notificato solamente il 05.01.2021, di talché lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace in forza dell’art. 5 comma 2 l 89/2001: infatti, ‘ Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo regolato dalla l. n. 89 del 2001, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell’art. 3, comma 5, comporta l’inefficacia dello stesso e l’improponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda indennitaria ex art. 5, comma 2, diversamente da quanto previsto dal sistema di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., nell’ambito del quale, mancando un divieto di riproponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, l’eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di economia processuale, l’esame nel merito RAGIONE_SOCIALE pretesa ‘ (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10879 del 07/05/2018, Rv. 648095).
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4 Il ricorrente non ha depositato memoria.
Dunque, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto ed il decreto n. 28 del 2021 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di
Perugia deve essere cassato senza rinvio, avendo perso efficacia il decreto monocratico emanato ai sensi dell’art. 3, comma 5, RAGIONE_SOCIALE l. n. 81 del 2001 perché non notificato nei termini e non potendo più la domanda di equo indennizzo essere riproposta ai sensi del successivo art. 5, comma 2, RAGIONE_SOCIALE medesima legge.
Il ricorrente, tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALE causa pari a € 4.000, deve essere condannato al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE dell’importo di euro 1. 458,50 per il giudizio originario di merito conclusosi con il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia n. 21/2021, oltre a spese prenotate a debito.
-In ragione dell’esito del ricorso, anche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso cassa senza rinvio il decreto impugnato dichiarando improponibile la domanda di equa riparazione e condanna il ricorrente al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia delle spese del giudizio di merito che liquida in euro 1458,50 oltre spese prenotate a debito e alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1200,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE