DECRETO CORTE DI APPELLO DI VENEZIA – N. R.G. 00000075 2025 DEL 02 03 2025 PUBBLICATO IL 02 03 2025
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, delegato dal Presidente della Corte D’Appello di Venezia, letto il ricorso depositato in data 21/02/2025 ex art. 3 L.89/01 da
con sede in Novara (INDIRIZZO), INDIRIZZO, C.F. , in persona del suo Direttore e legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa in giudizio dall’AVV_NOTAIO; esaminati i documenti prodotti; Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della Controparte_1
in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Fallimentare, con sentenza del 29.4.16 (fallimento n. 77/16); […]
rilevato che l’odierna ricorrente ha, nel predetto procedimento, depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare in data 28.7.2016, cui è seguita l’ammissione all’udienza del 26.10.2016 al n. 88 dello stato passivo per € € 294.708,22 in chirografo; rilevato che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto di data 22.11.24 depositato in data 3.12.24 e annotato presso il Registro delle Imprese CCIAA, ex art. 17 L.F., in data 3.12.24, e che il credito chirografario non vi ha trovato soddisfazione;
considerato che, per la parte ricorrente, la procedura fallimentare ha avuto la durata di oltre 8 anni, calcolata dalla data della domanda di ammissione allo stato passivo alla data di deposito del decreto di chiusura del fallimento (cfr. Cass. ord. 324/2024);
ritenuto che, in base all’art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata in 2 anni, quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell’art. 2 bis , comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma pari a € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
visti gli artt. 3 ss. legge 24/3/2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge
al , in persona del Ministro pro tempore , di pagare senza dilazione a titolo di equa riparazione a parte ricorrente la somma di € 800,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo; Controparte_2
condanna
il , in persona del Ministro pro tempore , alla rifusione in favore del procuratore della parte ricorrente AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 265,00 (considerata la redazione del ricorso con richiami ipertestuali), oltre al rimborso forfetario del 15%, ad € 151,69 per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali; Controparte_2
autorizza
la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell’art. 3, co. 5, legge 89/2001;
avverte
che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell’art. 5 ter legge 89/2001 avanti questa Corte d’appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 1° marzo 2025.
Il AVV_NOTAIO delegato
NOME COGNOME