DECRETO CORTE DI APPELLO DI VENEZIA – N. R.G. 00000075 2025 DEL 02 03 2025 PUBBLICATO IL 02 03 2025
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott. NOME COGNOME delegato dal Presidente della Corte D’Appello di Venezia, letto il ricorso depositato in data 21/02/2025 ex art. 3 L.89/01 da
con sede in Novara (NO), INDIRIZZO C.F. , in persona del suo Direttore e legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. NOME COGNOME esaminati i documenti prodotti; P.
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della
in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Fallimentare, con sentenza del 29.4.16 (fallimento n. 77/16);
rilevato che l’odierna ricorrente ha, nel predetto procedimento, depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare in data 28.7.2016, cui è seguita l’ammissione all’udienza del 26.10.2016 al n. 88 dello stato passivo per € € 294.708,22 in chirografo; rilevato che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto di data 22.11.24 depositato in data 3.12.24 e annotato presso il Registro delle Imprese CCIAA, ex art. 17 L.F., in data 3.12.24, e che il credito chirografario non vi ha trovato soddisfazione;
considerato che, per la parte ricorrente, la procedura fallimentare ha avuto la durata di oltre 8 anni, calcolata dalla data della domanda di ammissione allo stato passivo alla data di deposito del decreto di chiusura del fallimento (cfr. Cass. ord. 324/2024);
ritenuto che, in base all’art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata in 2 anni, quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell’art. 2 bis , comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma pari a € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
visti gli artt. 3 ss. legge 24/3/2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge
al , in persona del Ministro pro tempore , di pagare senza dilazione a titolo di equa riparazione a parte ricorrente la somma di € 800,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna
il , in persona del Ministro pro tempore , alla rifusione in favore del procuratore della parte ricorrente avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 265,00 (considerata la redazione del ricorso con richiami ipertestuali), oltre al rimborso forfetario del 15%, ad € 151,69 per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza
la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell’art. 3, co. 5, legge 89/2001;
avverte
che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell’art. 5 ter legge 89/2001 avanti questa Corte d’appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 1° marzo 2025.
Il Consigliere delegato
NOME COGNOME