DECRETO CORTE DI APPELLO DI SALERNO – N. R.G. 00000979 2025 DEPOSITO MINUTA 24 11 2025 PUBBLICAZIONE 25 11 2025
CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO
La Corte, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, AVV_NOTAIO tabellarmente designato per la trattazione del procedimento, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto il 17.11.25 al n. 979/2025 V.G.R.G., avente ad oggetto domanda di equa riparazione ex L. 24.3.2001 n. 89 e ss. mod.,
rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Vallo della Lucania, alla INDIRIZZO, p.e.c.
avente ad oggetto la richiesta di indennizzo per l’irragionevole durata del processo introdotto:
-in primo grado con atto di citazione notificato il 18.4.2019 e definito con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 433/2024, pubblicata il 19.11.2024;
letta la l. 24.3.2001 n. 89 e successive modificazioni;
verificata, preliminarmente, la propria competenza ex art. 3 comma 1 l. 89/2001 e la proponibilità della domanda ex art. 4 stessa legge;
esaminati gli atti allegati a sostegno del ricorso;
rilevato:
che il ricorso è stato tempestivamente proposto, tenuto conto del termine semestrale di cui all’art. 4 della Legge n. 89 del 2001 e ss. mod., e della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018;
che non sussistono, ex art. 6 comma 2 bis della L. 89/2001 e ss. mod., i presupposti per l’applicabilità del disposto di cui all’art. 2 comma 1 della stessa Legge in tema di mancato esperimento dei rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo;
che col ricorso è stata chiesta la liquidazione di un indennizzo per i danni non patrimoniali, e che non ricorrono motivi di esclusione dell’indennizzo ex art. 2 comma 2 quinquies l. 89/2001;
che il procedimento presupposto si è articolato in un grado di giudizio;
che esso è stato introdotto innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania con atto di citazione notificato il 18.4.2019 e definito con sentenza n. 433/2024, pubblicata il 19.11.2024;
che il calcolo della durata del processo va effettuato, ex art. 2 comma 2bis della l. n. 89/2001 e ss. mod., per ogni grado, dalla data di notificazione della citazione, ovvero dalla data di deposito del ricorso, alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio;
che il giudizio di primo grado, dal 18.04.2019 al 19.11.2024, ha avuto la durata di 5 anni, 7 mesi e 1 giorni;
che, nel caso specifico, tuttavia, dalla suddetta formale durata devono essere detratti i periodi:
di mesi 9 e giorni 14, dal 12.02.2021 al 26.11.2021 per rinvio richiesto dalle parti;
di mesi 3 e giorni 22, dall’08.03.2020 al 30.06.2020 per sospensione straordinaria – emergenza Coronavirus (ex art.83, comma 10, DL. 18/2020 conv. in legge n.27/2020, come modificato da art.3 DL. 28/2020 cov. in legge n.70/2020);
che, pertanto, la durata complessiva del giudizio presupposto è pari a 4 anni, 5 mesi e 25 giorni;
ritenuto:
che la durata ragionevole complessiva del giudizio deve essere fissata -tenendo conto dello standard indicativo ex art. 2 comma 2 bis l. 89/01 -in tre anni per il giudizio di primo grado;
che dunque l’eccedenza indennizzabile è di anni 1, mesi 5, giorni 25 da arrotondare a 1 anni , ex art. 2 bis legge citata;
che -attesi i principî fissati dall’art. 2 bis l. cit.appare congruo l’indennizzo di € 400,00 per ciascun anno di ritardo;
-che l’indennizzo dovuto alla parte ricorrente sulla base del conteggio del ritardo che precede è pari a € (400 x 1) = 400,00 , oltre interessi legali, come da richiesta, dalla domanda sino al soddisfo;
-che l’indennizzo, come supra calcolato, è rispettoso del limite stabilito dall’art. 2 bis comma 3 della L. 89/2001 e ss. mod., in relazione al valore della causa o, se inferiore, al diritto accertato dal giudice;
che i compensi sono liquidati in dispositivo, ex d.m. 55/14, come aggiornato con d.m. 147/22;
P.Q.M.
decidendo sulla domanda di equa riparazione ex lege 89/2001 proposta da contro il della giustizia, così provvede:
I . accoglie il ricorso e, per l’effetto, ingiunge al , in persona del Ministro p.t. il pagamento senza dilazione, in favore del ricorrente, della somma di euro 400,00, oltre interessi legali dalla domanda (17.11.2025) sino al soddisfo;
II . ingiunge al detto il pagamento, in favore del procuratore antistatario , delle spese del presente procedimento, che liquida complessivamente in euro:
27,00 a titolo di esborsi;
237,00
a titolo di compensi,
oltre al rimborso forfettario del 15%, ed IVA e contributi come per legge;
III . manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito, con riferimento, in particolare, alla comunicazione del presente decreto alle parti e agli altri soggetti indicati nell’art. 5 della legge n. 89/2001 e ss. mod.
Salerno, 24.11.2025
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME