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Equa riparazione: riduzione per numero di parti

Un cittadino ha agito per ottenere un’equa riparazione a causa della durata irragionevole di un processo. La Corte d’Appello ha ridotto l’indennizzo del 40% a causa dell’elevato numero di parti nel giudizio originario (oltre 120). Il cittadino ha impugnato la decisione, sostenendo che tale numero fosse stato raggiunto solo a seguito di una tardiva riunione di cause. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la riduzione per equa riparazione si applica anche in caso di riunione, poiché l’azione unitaria dimostra un interesse comune tra le parti. La Corte ha anche chiarito che la compensazione delle spese in caso di riduzione dell’importo è legittima non per ‘soccombenza reciproca’, ma per accoglimento parziale della domanda.

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Pubblicato il 31 ottobre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Equa Riparazione e Processi con Molte Parti: Quando Scatta la Riduzione dell’Indennizzo?

La durata irragionevole dei processi è una problematica che affligge il sistema giudiziario, ledendo il diritto dei cittadini a una giustizia celere. La Legge Pinto (L. 89/2001) ha introdotto il concetto di equa riparazione, un indennizzo a favore di chi subisce un ritardo eccessivo. Tuttavia, il calcolo di questo indennizzo non è sempre automatico e può essere soggetto a riduzioni. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale: come si applica la riduzione prevista per i processi con un elevato numero di parti, specialmente quando questo numero viene raggiunto solo in corso di causa?

I Fatti del Caso

Un cittadino aveva ottenuto un decreto che condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di un indennizzo per equa riparazione, a causa della durata eccessiva (sette anni) di un precedente giudizio. L’importo era stato calcolato sulla base di un moltiplicatore annuo. Il Ministero si è opposto a tale decreto e la Corte d’Appello, accogliendo l’opposizione, ha ridotto l’indennizzo del 40%. La motivazione? Il processo originario coinvolgeva circa 120 parti, superando la soglia di cinquanta prevista dalla legge per l’applicazione della riduzione.

Il cittadino ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando due aspetti:
1. La riduzione dell’indennizzo, sostenendo che il numero elevato di parti era stato raggiunto solo in una fase avanzata del giudizio, a seguito della riunione di diversi procedimenti, mentre la causa pendeva da molto prima.
2. La compensazione delle spese legali, decisa dalla Corte d’Appello sulla base di una presunta “soccombenza reciproca”.

La Decisione della Corte di Cassazione e l’equa riparazione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello nella sostanza, pur correggendone parzialmente la motivazione su un punto.

Il Primo Motivo: la Riunione dei Giudizi e il Numero delle Parti

Sul primo punto, la Suprema Corte ha stabilito un principio fondamentale. La riduzione dell’indennizzo per equa riparazione, prevista quando le parti del processo sono più di cinquanta, si applica con riferimento all’intero giudizio. Questo vale non solo quando il numero elevato di parti è presente fin dall’inizio, ma anche quando tale soglia viene superata in un secondo momento, ad esempio a seguito della riunione di più cause connesse.

Secondo i giudici, il fatto che più soggetti abbiano agito unitariamente nel processo presupposto, portando poi alla riunione dei ricorsi per equa riparazione, dimostra una “carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni”. In altre parole, scegliendo di agire in modo coordinato, le parti accettano implicitamente le conseguenze procedurali di un processo di massa, inclusa la potenziale riduzione dell’indennizzo.

Il Secondo Motivo: la Compensazione delle Spese e la Soccombenza

Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla compensazione delle spese, la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ma ha colto l’occasione per fare una precisazione. La Corte d’Appello aveva giustificato la compensazione parlando di “soccombenza reciproca”. La Cassazione chiarisce che il termine non è del tutto appropriato in questo contesto.

Tuttavia, il risultato non cambia. L’opposizione del Ministero, che porta a una riduzione della somma liquidata, configura un accoglimento solo parziale della domanda del cittadino. In questi casi, il giudice ha la facoltà di compensare, in tutto o in parte, le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Questo potere deriva non da una soccombenza di entrambe le parti, ma dal fatto che la pretesa originaria del ricorrente è stata ridimensionata.

Le Motivazioni della Corte

Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione sistematica della Legge Pinto (L. n. 89/2001), in particolare degli articoli 2 e 2-bis. La ratio della norma che prevede la riduzione dell’indennizzo in caso di processi con molte parti risiede nella maggiore complessità e nel potenziale allungamento dei tempi che tali giudizi comportano fisiologicamente. La Corte ha ritenuto che questa logica si applichi indipendentemente dal momento in cui il numero di parti supera la soglia critica. L’agire unitario dei ricorrenti nel giudizio presupposto è visto come un elemento che giustifica l’applicazione unitaria della diminuzione. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato, come richiesto dal codice di procedura civile (art. 366, comma 1, n. 6), di aver sollevato tali questioni fattuali (come la data della riunione) nei precedenti gradi di giudizio.

Per quanto riguarda le spese, la motivazione si basa sulla giurisprudenza consolidata, anche delle Sezioni Unite, secondo cui l’accoglimento parziale di una domanda di pagamento giustifica la compensazione delle spese. La Corte ha semplicemente corretto l’inquadramento giuridico, specificando che si tratta di un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda e non di soccombenza reciproca, ma ha confermato la legittimità della decisione di compensare le spese.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza offre due importanti indicazioni pratiche per chi intende agire per ottenere l’equa riparazione:

1. Attenzione ai processi collettivi: Nei giudizi con un numero di parti superiore a cinquanta, l’indennizzo per la durata irragionevole del processo sarà quasi certamente ridotto fino al 40%. Questa riduzione si applica anche se il numero elevato di parti è il risultato di una riunione di cause avvenuta in corso di giudizio.
2. Rischio sulle spese legali: Se si ottiene un indennizzo in prima fase, ma questo viene poi ridotto a seguito dell’opposizione del Ministero, è molto probabile che le spese legali dell’intero procedimento vengano compensate, riducendo ulteriormente il beneficio economico finale per il cittadino. L’esito dell’opposizione incide sulla regolamentazione delle spese dell’intera vicenda processuale.

In sintesi, la Corte di Cassazione consolida un approccio rigoroso, che bilancia il diritto all’equa riparazione con le esigenze di gestione dei processi di massa, ponendo a carico delle parti che agiscono in modo unitario alcune delle conseguenze derivanti dalla complessità del giudizio.

La riduzione dell’indennizzo per equa riparazione si applica anche se il numero elevato di parti è raggiunto solo a seguito della riunione di più cause?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che la diminuzione dell’indennizzo si applica anche quando il superamento della soglia numerica delle parti avviene in una fase successiva del processo, a seguito della riunione di procedimenti. L’aver agito unitariamente dimostra una carenza di interesse alla diversificazione delle posizioni.

Come vengono gestite le spese legali se il Ministero ottiene una riduzione dell’importo per l’equa riparazione in fase di opposizione?
Se l’opposizione del Ministero viene parzialmente accolta e l’importo dell’indennizzo viene ridotto, il giudice può disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese legali. Questo non è dovuto a una “soccombenza reciproca”, ma al fatto che la domanda del cittadino è stata accolta solo in parte.

È sufficiente che un processo coinvolga più di cinquanta persone per applicare la riduzione del 40% sull’indennizzo?
Sì, l’articolo 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 89 del 2001 prevede una diminuzione fino al 40 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di cinquanta. La Corte ha confermato la legittimità di questa applicazione nel caso di specie.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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