Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28670 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28670 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 8891/2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE ;
-intimato- contro il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli n. 65/2020 depositato il 12/01/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21/09/2023.
Fatti di causa
Presupposto è un processo civile dinanzi al Giudice di Pace di Aversa durato dal 2002 al 2018. Instaurato il processo di equa riparazione nel 2019 dagli eredi RAGIONE_SOCIALE parte COGNOME, in fase ingiuntiva il ricorso veniva rigettato sui presupposti che: (a) la parte fosse deceduta nel
2002 e non nel 2012 (come risultava invece dal certificato di morte); (b) costei non avesse patito alcuna sofferenza da durata non ragionevole; (c) nessun conseguente diritto si fosse trasmesso agli eredi.
In sede di opposizione, l’udienza collegiale del 12/1/2021 è stata sostituita dal deposito di note scritte entro il 7/1/2021, in applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa sull’emergenza sanitaria COVID 2019. Il difensore degli opponenti depositava l’8/1/2021, senza allegare la prova RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La Corte di appello ha dichiarato improcedibile il ricorso.
Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi. È rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
– Il primo motivo censura che si sia dichiarato improcedibile il ricorso per il ritardo di un giorno nel deposito delle note scritte. Si deduce violazione dell’art . 221 co. 4 l. 77/2020, in relazione agli artt. 152 e 182 c.p.c.
Il secondo motivo censura, ex artt. 164 e 291 c.p.c., che si sia dichiarato improcedibile il ricorso per il mancato deposito RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE notifica al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza senza concedere un nuovo termine, di carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Censurata è la seguente argomentazione: il difensore degli opponenti ha depositato note scritte solo in data 8/1/2021; inoltre, pur deducendo di aver notificato al RAGIONE_SOCIALE il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE comparizione delle parti, egli non ha depositato la prova di aver effettivamente instaurato il contraddittorio in questo senso, tant’è che il RAGIONE_SOCIALE non si è costituit o. Pertanto, è da dichiarare l’i mprocedibilità del ricorso.
-Fondato e quindi da accogliere è il secondo motivo.
Nel processo di equa riparazione, il termine per la notifica alla controparte del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza non è previsto dalla legge come perentorio. Nell’ipotesi in cui entro tale termine la notifica sia omessa o si riveli giuridicamente inesistente e il resistente non si sia costituito, il giudice concede al ricorrente -ad instar dell’art. 291 c.p.c. – un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale il ricorrente è tenuto a rinnovare la notifica . Si dà così continuità all’indirizzo RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, sul quale cfr. Cass. 15763/2023, Cass. n. 18113/2015; Cass. n. 8421/2014.
3. -La Corte di merito non si è attenuta a tale principio e pertanto è accolto il secondo motivo con logico assorbimento del primo motivo.
È cassato il provvedimento impugnato ed è rinviata la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.