Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10079 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10079 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 481/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE, l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente- avverso DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2822/2022 depositato il 21/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso alla Corte d’Appello di Napoli, la RAGIONE_SOCIALE chiese il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, pari a ventisei anni, svoltasi presso il Tribunale di Napoli a carico di COGNOME NOME, nella quale si era insinuata al passivo per un credito pari ad € 6212,97.
A seguito dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda da parte del Consigliere designato, che aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 6 .212,97, propose opposizione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La Corte di Appello di Napoli, nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, con decreto del 21.10.2022, respinse il ricorso, considerando non irrisorio il valore RAGIONE_SOCIALE pretesa e l’assenza di prova, da parte dell’amministrazione di elementi di segno contrario relativi alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte idonei ad escludere la legittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa.
Avverso tale decreto il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
A seguito RAGIONE_SOCIALE proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del Consigliere delegato, la società ricorrente ha chiesto la decisione.
In prossimità dell’adunanza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Va, in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di decisione e RAGIONE_SOCIALE conseguente definizione del giudizio, formulata dal RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALE proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., per essere stata detta istanza
sottoscritta unicamente da un Procuratore dello Stato e non dall’Avvocato dello Stato.
La difesa RAGIONE_SOCIALE società controricorrente richiama l’ordinanza n. 35124/2021 di questa Corte, che, in motivazione, escluderebbe l’abilitazione del Procuratore dello Stato ad assumere la difesa in sede di legittimità.
L’eccezione è priva di fondamento.
Come recentemente affermato da questa Corte con ordinanza n. 31024 del 2024, non massimata che si condivide per l’articolata ricostruzione normativa e per i riferimenti giurisprudenziali in essa riportati -non risulta l’esistenza di norme che precludano al Procuratore dello Stato la sottoscrizione del ricorso per cassazione.
Deve essere, in primo luogo, richiamato l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge n. 103 del 1979 (recante Modifiche all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato), il quale prevede che “l’Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa RAGIONE_SOCIALE amministrazioni nei giudizi davanti alla corte costituzionale, alla corte di cassazione, al Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonché nei procedimenti innanzi a collegi internazionali o comunitari”.
L’art. 8 RAGIONE_SOCIALE medesima Legge statuisce che “l’Avvocatura generale dello stato è costituita dall’Avvocato generale dello Stato, da Avvocati e da Procuratori dello Stato’, aggiungendo che ‘i Procuratori dello stato possono assumere la rappresentanza in giudizio RAGIONE_SOCIALE amministrazioni nei modi di cui al testo unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2″.
Il citato art. 1 del RD n.1611 del 1933 dispone che “gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi
nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti RAGIONE_SOCIALE loro qualità.
L’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, seppur profondamente innovato dalla L. 3 aprile 1979 n. 103, ha lasciato inalterate le attribuzioni e le funzioni previste per questa istituzione dalle norme del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, con la conseguenza che sia per i procuratori che per gli avvocati dello Stato è applicabile l’art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, norma che consente di esercitare le funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 245 del 2017, sia pur in un obiter dictum, ha chiarito come nessuna limitazione sia prevista per i procuratori dello Stato, i quali, pertanto, possono esercitare, allo stesso modo degli avvocati dello Stato, le funzioni anche innanzi alle magistrature superiori, secondo il chiaro tenore dell’art. 1, secondo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e dell’art. 8, terzo comma, RAGIONE_SOCIALE legge 3 aprile 1979, n. 103.
Alle stesse conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 11 febbraio 2013, n. 769; anche in tale decisione, è stato richiamato l’art. 1, comma 2, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in combinato disposto con l’art. 8, comma 3, RAGIONE_SOCIALE 3 aprile 1979, n. 103, dai quali si evince che il sistema vigente non prevede alcuna limitazione all’esercizio innanzi alle magistrature superiori da parte dei procuratori dello Stato sicché entrambi possono esercitare attività difensiva allo stesso modo degli avvocati dello Stato.
Venendo al merito, con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 -sexies, lett. g) legge 89 del 2001, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui il provvedimento
impugnato ha ritenuto che un credito ‘oggettivamente rilevante’ non possa, per ciò solo, essere considerato come irrisorio, così valutando la pretesa solo con riguardo al valore economico, senza alcuna considerazione RAGIONE_SOCIALE condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte. La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la pretesa sia soggettivamente irrisoria solo se oggettivamente irrisoria, considerando l’indagine soggettiva un posterius rispetto all’indagine oggettiva anziché svolgere un’indagine globale in relazione ai due presupposti richiesti dall’art.2, comma 2 -sexies, lett. g) legge 89 del 2001.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 -sexies, lett. g) e dell’art. 5 -ter legge 89 del 2001, nonché degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non aver la Corte d’Appello fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE regola dell’onere probatorio e dei principi concernenti la disciplina RAGIONE_SOCIALE presunzioni legali iuris tantum , nella parte in cui ha ritenuto che la presunzione di cui all’art. 2, comma 2sexies , lett. g, legge 89/2001 sia applicabile solo in fase monitoria e non nella successiva fase dell’opposizione. Secondo la difesa erariale, incombeva sulla società ricorrente l’onere di provare la sussistenza del pregiudizio nella fase del giudizio di opposizione poiché esso introduce non un autonomo giudizio di impugnazione ma la fase di contraddittorio pieno di un unico procedimento.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
L’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla Legge n. 208 del 2015, contempla una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, in caso di “irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore
RAGIONE_SOCIALE causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte”.
Per l’operatività RAGIONE_SOCIALE presunzione del pregiudizio, superabile con la prova contraria, devono ricorrere l’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa, da valutare in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte.
Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU (tra le altre Bock c. Germania; Quinta sezione, decreto 19 gennaio 2010, ricorso n. 22051/07), tale limite è finalizzato ad escludere dalla riparazione le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizione sociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, la posta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. n. 974 del 2014; n. 26497 del 2019; n. 2995 del 2017; n. 633 del 2014; n. 5317 del 2013; con particolare riguardo alla esclusione RAGIONE_SOCIALE operatività RAGIONE_SOCIALE presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, Cass. n. 5918 del 2020).
Come affermato da questa Corte in più occasioni, in base al principio de minimis non curat praetor, recepito dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (con sentenza del 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi c. Italia), non è indennizzabile la violazione che non raggiunga una soglia minima di gravità ( ex multis RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. II, 24/04/2019, n.11228); in tali casi si presume, anche sulla base RAGIONE_SOCIALE teoria del danno evento, che l’irragionevole durata del giudizio non abbia raggiunto la soglia di gravità tale da giustificare l’esistenza di un concreto pregiudizio.
Questa Corte ha escluso l’equo indennizzo in casi in cui il processo presupposto aveva ad oggetto pretese di entità davvero minima,
sempre inferiore a euro 500,00 (RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. II, 13/12/2023, n.34861; RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. II, 24/04/2019, n.11228);
Il ricorso alla presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, deve, dunque, prendere le mosse dal fatto noto costituito dalla pretesa azionata o dal valore RAGIONE_SOCIALE causa nel giudizio presupposto e valutare l’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa ‘anche” in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte.
Il riferimento alle “condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte” assume poi una specifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevole durata del processo in favore di persone giuridiche, ed in particolare di società di capitali, per il danno provocato alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 aprile 2000, RAGIONE_SOCIALE; 8 giugno 2004, RAGIONE_SOCIALE), giacché le esigenze di adeguata patrimonializzazione di tali soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possono costituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dalla titolarità del diritto all’indennizzo.
L’accertamento RAGIONE_SOCIALE irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa rientra nell’ambito dell’apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134/2012, o, altrimenti, nelle ipotesi di mancanza assoluta RAGIONE_SOCIALE motivazione, o di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto sussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, dando rilievo all’elemento obiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene che è oggetto RAGIONE_SOCIALE lite (un credito di € 6212,97) ed il RAGIONE_SOCIALE non ha allegato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio dal quale trarre l’insussistenza del pregiudizio, non essendo sufficiente un mero raffronto tra l’importo dell’istanza di insinuazione al passivo ed il patrimonio societario, operazione che escluderebbe tout court il pregiudizio in favore RAGIONE_SOCIALE società con un considerevole volume d’affari che agiscono in diverse procedure per il recupero dei credito.
Come affermato da questa Corte, la determinazione RAGIONE_SOCIALE consistenza RAGIONE_SOCIALE pretesa e del valore RAGIONE_SOCIALE causa, agli effetti dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, non può che compiersi sulla base RAGIONE_SOCIALE reale portata dell’interesse RAGIONE_SOCIALE singola parte alla decisione, effettuando un giudizio di comparazione con la situazione socioeconomica dell’istante ove la stessa sia eventualmente acclarata, altrimenti non potendo che farsi riferimento all’entità RAGIONE_SOCIALE pretesa patrimoniale esercitata, e dunque, come fatto correttamente nella specie dalla Corte di Napoli, all’importo del credito azionato in sede esecutiva (cfr. Cass. n. 24362 del 2018; n. 974 del 2020).
Deve, pertanto, essere ribadito il principio secondo cui, in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini RAGIONE_SOCIALE presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2 sexies, lett. g), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, l’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto RAGIONE_SOCIALE lite, e uno soggettivo, per il quale si tiene conto RAGIONE_SOCIALE condizioni RAGIONE_SOCIALE parte (Cass. Civ., Sez. II, 13.2.2024, n. 3970).
Non è, altresì ravvisabile, alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE regole sull’onere probatorio, avendo questa Corte affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 89 del 2001, art. 2, il danno non patrimoniale si presume sino a prova contraria, essendo onere dell’Amministrazione fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto. Del resto, l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. VI, 10/02/2022, n.4290).
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dal D. Lgs n.149 del 2022.), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art.96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di cui all’art. 96, comma 4 c.p.c. in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione dichiara il ricorso inammissibile, condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.800,00
per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 1.800,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c. – al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 600,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione