Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36131 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36131 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 12390/2022 proposto da:
COGNOME NOME , difeso da se stesso;
-ricorrente-
contro
Ministero della giustizia , difeso dalla RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente-
avverso il decreto della Corte di appello di Messina n. 921/2021 del 6/01/2022.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Presupposto è un processo di opposizione all’esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. che il ricorrente AVV_NOTAIO NOME COGNOME allega essere stato promosso nel 2005 dall’RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Patti non solo nei confronti dei suoi clienti NOME e NOME COGNOME, ma anche personalmente nei suoi confronti, quale parte parimenti convenuta in giudizio. Costui era distrattario delle spese processuali liquidate nella sentenza del 1994 del Pretore del lavoro di Patti, in forza della quale le signore NOME NOME NOME (anche in proprio) avevano iniziato il processo di espropriazione forzata nei
confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (egli quale creditore procedente per i compensi professionali correlativi all’attività prestata nel processo di cognizione, liquidati in un ammontare pari a circa € 1454 ). Dopo il rigetto dell’istanza di sospensione del processo esecutivo (con assegnazione delle somme pignorate anche all’AVV_NOTAIO COGNOME quale creditore procedente in proprio) , i profili di merito dell’opposizione all’esecuzione venivano definiti nel 2007 con una pronuncia di rigetto (in unico grado). Il processo proseguiva, per il solo profilo relativo all’insufficiente liquidazione delle correlative spese processuali, attraverso un ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (anche in proprio). Il ricorso veniva accolto ( Cass. 13433/2013) e il processo si concludeva nel 2021 in sede di rinvio. Ricorrente nel processo di equa riparazione è l’AVV_NOTAIO (nella sua qualità di parte del processo presupposto), che fa valere una durata non ragionevole di nove anni e sei mesi. La domanda è stata rigettata sia in fase monocratica che collegiale.
Ricorre in cassazione l’AVV_NOTAIO con un unico motivo, illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
1. -L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 1bis co. 2 l. 89/2001 nonché una motivazione radicalmente illogica, quindi sostanzialmente omessa o apparente, per l’illegittimo disconoscimento del diritto all’equa riparazione. Il ricorrente AVV_NOTAIO fa valere di essere stato convenuto in proprio nel giudizio di opposizione all’esecuzione presupposto promosso dall’RAGIONE_SOCIALE e quindi, in quanto parte, di avere diritto all’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo.
Il ricorso veniva rigettato sia nella fase monocratica che in sede collegiale, poiché -questo è la tesi della Corte di appello in sede collegiale – il difensore avrebbe avuto la possibilità di chiedere al cliente il pagamento dei compensi a lui spettanti, indipendentemente dalle lungaggini del procedimento presupposto. L’equo indennizzo per il mancato rispetto del termine ragionevole
del processo è diretto a ristorare la parte del danno cagionatole dall’ansia che le lungaggini del processo comportano anche con riguardo all’incertezza sulla realizzazione del diritto azionato, ansia che non è propria del ricorrente nel caso di specie.
2. -Il ricorrente AVV_NOTAIO fa valere che a fronte della sua qualità di parte processuale in proprio nel processo presupposto di opposizione all’esecuzione, è irrilevante – ai fini del riconoscimento del suo diritto all’equo indennizzo – la circostanza che egli fosse al contempo distrattario delle relative spese processuali. Infatti, la domanda di distrazione non può logicamente estendersi alle spese riguardanti la propria posizione processuale (e non già quella della parte assistita). Sotto tale profilo egli è rimasto specificamente esposto alle conseguenze tipiche della partecipazione ad un processo, che giustificano l’indennizzo in caso della sua irragionevole durata. In altri termini la ratio decidendi adottata dalla Corte di appello per disconoscere l’equo indennizzo in capo a lui (cioè, che egli, quale difensore, avrebbe potuto chiedere al cliente il pagamento dei compensi a lui spettanti) non regge, quanto meno in relazione alla quota di compensi che gli spettano in quanto difensore in proprio di se stesso (in quanto parte).
L’illogicità dell’argomentazione del giudice di merito si coglie rebbe con particolare evidenza in relazione al grado di cassazione e alla fase di rinvio del giudizio presupposto, giacché tale grado e fase hanno avuto ad oggetto esclusivamente l’insufficiente liquidazione delle spese processuali relative al grado di merito dell’opposizione all’esecuzione (svoltosi dal 2005 al 2007). Pertanto, qui il patema d’animo da indennizzare era proprio (e solo) quello del difensore (allegati al presente ricorso sono le copie autentiche del ricorso in cassazione del 2007 e dell’atto di riassunzione nel 2014 dinanzi al giudice di rinvio , da cui emerge che l’AVV_NOTAIO COGNOME ha agito anche in proprio ).
3. – Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorrente ha chiesto l’equo indennizzo per una durata non ragionevole di un giudizio di opposizione all’esecuzione che lo ha visto destinatario della notificazione del relativo atto introduttivo, in quanto creditore procedente in espropriazione forzata a tutela del suo diritto di credito al compenso professionale. Egli ha potuto agire esecutivamente nei confronti della parte soccombente in forza della pronuncia di distrazione, che è subordinata ai requisiti previsti dall’ art. 93 c.p.c. (l’istanza ad hoc del difensore, la dichiarazione d i quest’ultimo di aver anticipato le spese e di non aver percepito gli onorari).
Indipendentemente da come si risolva la questione assai controversa relativa alla qualificazione giuridica di tale diritto di credito del difensore, certo è che il difensore assume la qualità di parte (ed è corrispondentemente legittimato attivamente e passivamente) in forza della e limitatamente alla – pronuncia sulla distrazione. Così, tra le altre pronunce che esprimono un fermo indirizzo, Cass. 6481/2021, secondo la quale in sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare .
Infatti, l’erroneità della liquidazione (come accaduto nel caso di specie) non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d’opera professionale. Pregiudica invece (come messo in luce anche dalla sentenza impugnata) quelli della parte vittoriosa, che è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza relativo alle spese (pur in presenza di un provvedimento di distrazione), avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.
Il difensore distrattario non acquista quindi la qualità di parte e la corrispondente legittimazione con riferimento agli altri capi di sentenza, relativi al merito della lite oppure all’an ed al quantum della statuizione sulle spese.
Né c’è bisogno di aggiungere che una tale legittimazione in capo al difensore non può scaturire dal fatto che egli identifica (erroneamente) se stesso come legittimato attivo o che la parte soccombente lo identifica (erroneamente) come legittimato passivo. Orbene, sulla sussistenza dei requisiti alla base della pronuncia di distrazione ben possono sorgere questioni. Più difficile (ma non escluso logicamente) è che tali questioni sorgano in forza di fatti sopravvenuti, i quali possono essere posti a fondamento di un’opposizione all’esecuzione promossa dal debitore (la parte soccombente) nei confronti del difensore creditore procedente sulla base del titolo esecutivo (pronuncia di distrazione): ad es. il fatto sopravvenuto che il difensore sia stato rimborsato direttamente dal cliente.
Per quanto attiene al diritto all’equo indennizzo da irragionevole durata del processo, vi è anche in questo caso, come in ogni altro caso, una stretta correlazione sequenziale tra: diritto alla distrazione oggetto del processo presupposto; difensore che solo rispetto ad esso è legittimato attivo o passivo e che, corrispondentemente, ha agito e si è difeso in giudizio; parte legittimata a far valere il diritto al l’equo indennizzo per la durata non ragionevole del processo presupposto.
A questo punto diventa chiaramente percepibile il difetto di specificità del ricorso dell’AVV_NOTAIO COGNOME : sulla sussistenza di questa correlazione non è stata spesa una parola: a p. 2 ci si limita ad affermare che, con l’opposizione all’esecuzione, il debitore esecutato «contestava la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dei precettanti». Un’asserzione che, nella sua notevole genericità, non vale ad affermare specificamente che oggetto del processo siano state questioni relative alla pronuncia di distrazione in sé considerata, le quali sole (e non già l’essere destinatario della notifica dell’atto introduttivo) avrebbero fondato la legittimazione
passiva del difensore in quanto parte, nonché -di conseguenza -la sua legittimazione attiva a far valere la pretesa all’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo (ad abundantiam: l’atto introduttivo del processo di opposizione all’esecuzione non è indicato nell’elenco degli atti allegati al ricorso per cassazione).
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.200, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.
Così deciso in Roma, il 7/12/2023.