Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3770 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3770 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16214/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1243/2022 depositato il 05/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. 1243/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Napoli, depositato il 5 maggio 2022.
L’intimato NOME COGNOME non ha svolto attività difensive.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380bis .1 c.p.c.
La Corte d’appello di Napoli ha accolto in parte l’opposizione ex art. 5ter l. n. 89 del 2001 del RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di accoglimento del magistrato designato e ha condannato lo stesso RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione in favore dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO nell’importo di € 1.890,00. Il primo motivo di opposizione è stato respinto, argomentando che la presunzione di insussistenza del diritto all’qua riparazione per estinzione del giudizio civile ai sensi dell’art. 2, comma 2 sexies, lett. c, legge n. 89/2001, nella specie in conseguenza RAGIONE_SOCIALE mancata riassunzione a seguito dell’interruzione, non potesse operare in questa causa, giacché il processo presupposto era stato introdotto in data anteriore al 1° gennaio 2016 (in particolare, il 16 dicembre 2006). A sostegno di tale conclusione, la Corte d’appello di Napoli ha richiamato il precedente di questa Corte n. 25542 del 2019.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 sexies, lett. c), legge n. 89/2001.
4.1. Il ricorso è fondato.
Il consolidato orientamento di questa Corte afferma che le presunzioni “iuris tantum” di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall’art. 2, comma 2sexies, RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015, tra cui quella operante nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli art. 306 e 307 c.p.c., si
applicano ai soli giudizi di equa riparazione introdotti dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE stessa l. n. 208 del 2015 (1° gennaio 2016) (Cass. n. 25323 e n. 25542 del 2019; n. 32027 del 2021; n. 1142 del 2022).
In particolare, nella motivazione proprio RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 25542 del 2019, richiamata dalla Corte d’appello di Napoli per fondare la sua diversa interpretazione, è precisato che l’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, ‘ha inciso sulla disciplina del riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse RAGIONE_SOCIALE parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli articoli 306 e 307 c.p.c. È stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista RAGIONE_SOCIALE statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE nuova regolamentazione…. L’applicazione di tali disposizioni a domande di equa riparazione proposte prima del 1° gennaio 2016, e cioè prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 208 del 2015, avrebbe ripercussioni in ordine al regime delle prove richieste nel procedimento di cui alla legge n. 89/2001, destando sospetti di irrazionalità e di illegittimità costituzionale … Contenendo l’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina RAGIONE_SOCIALE formazione e RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE prova nel processo. In assenza di norme che diversamente dispongano, e perciò proprio in forza dell’art. 11 delle preleggi, l’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, senza che rilevi la natura sostanziale o processuale RAGIONE_SOCIALE
disposizione, dando luogo a ius superveniens operante sugli effetti RAGIONE_SOCIALE domanda e implicante un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto, non può che trovare applicazione avendo riguardo al momento RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione … ‘.
Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame RAGIONE_SOCIALE causa, uniformandosi al richiamato principio e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda sezione