Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 122 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 122 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3796/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 698/2020
depositata il 05/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Presidente NOME COGNOME.
IN FATTO
Con separati ricorsi, dipoi riuniti, proposti nel corso del 2019, NOME COGNOME e NOME COGNOME adivano la Corte d’appello di Perugia per ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89/01, per la durata irragionevole di altro procedimento promosso ai sensi RAGIONE_SOCIALE medesima legge, conclusosi con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda. Ad esso aveva fatto seguito un processo d’esecuzione presso terzi, con provvedimento di assegnazione RAGIONE_SOCIALEe somme pignorate, e un successivo giudizio d’ottemperanza, chiuso con sentenza del Consiglio di Stato in data 28.5.2019.
Con decreto monocratico la domanda era accolta nella misura di € 1.164,16 per ciascuna parte.
Contro tale provvedimento il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, sull’assunto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta scadenza del termine di cui all’art. 4 legge citata, decorrente non dalla pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ma dalla conclusione del processo di esecuzione forzata mediante l’ordinanza di assegnazione emessa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 530 c.p.c., in data 4.4.2016.
L’opposizione era respinta dalla Corte d’appello.
Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, detta Corte richiamava S.U. n. 19884/19, secondo cui il creditore RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo COGNOME che abbia promosso un’azione esecutiva nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato per ottenere la soddisfazione del proprio credito potrà pretendere il riconoscimento del diritto alla ragionevole durata del processo unitariamente considerato fino a quando non sarà divenuto definitivo il provvedimento giurisdizionale che ha pienamente realizzato l’interesse del creditore. Osservava, quindi, che non incideva sulla unitarietà tra la fase di merito svolta innanzi alla Corte di appello e il giudizio di ottemperanza la circostanza che il primo si sia svolto innanzi ad un
plesso giurisdizionale diverso da quello al quale spetta funzionalmente la cognizione del giudizio di ottemperanza, rilevando soltanto il tempo processuale resosi necessario per dare soddisfazione al diritto del creditore all’indennizzo ex lege COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato -debitore. E citava, altresì, la sentenza n. 17774/20, la quale, in applicazione del suddetto principio, ha ribadito che alla luce RAGIONE_SOCIALE ricostruzione sistematica operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente Sentenza n. 19883/19 il processo di equa riparazione il cui giudizio presupposto veda lo Stato in veste di debitore va considerato come un unicum composto da cognizione ed esecuzione (concetto, questo, già affermato da Cass. Sez. U, sentenza n. 6312 del 19.03.2014), la cui massima durata ragionevole è pari a due anni, sei mesi e 5 giorni.
Avverso detta pronuncia il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale, anch’esso affidato a due motivi.
I controricorrenti hanno, altresì, depositato memoria.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Col primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 legge n. 89/01 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, par. 1 RAGIONE_SOCIALE Convenzione EDU, in ordine alla tardività del ricorso per equa riparazione. Sostiene parte ricorrente principale che la nozione di decisione definitiva, da cui far decorrere il termine perentorio entro cui presentare la domanda di equa riparazione, deve essere riferita non già alla sentenza resa dal giudice amministrativo in sede d’ottemperanza, ma alla precedente ordinanza di assegnazione ex art. 530 c.p.c., emessa dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione e non opposta, che aveva chiuso il processo esecutivo, essendo quest’ultima pienamente satisfattiva
RAGIONE_SOCIALE‘interesse processuale del creditore. Cita, al riguardo, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU nel caso Bozza c/ Italia, che ha ritenuto ‘decisione interna definitiva’ un atto di pignoramento presso terzi ‘emesso’ dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione (intendi, assegnazione RAGIONE_SOCIALE somma pignorata). Né, sostiene parte ricorrente, la soluzione è destinata a mutare ove all’esecuzione forzata abbia fatto seguito un giudizio d’ottemperanza, poiché una volta ottenuta l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe somme pignorate, già presenti nei capitoli di contabilità speciale, il creditore non può più conseguire alcuna utilità ulteriore dal sistema processuale a mezzo d’un giudizio d’ottemperanza, ma soltanto ottenere la duplicazione di un ordine di pagamento già emesso, aprendo la strada a fenomeni di abuso del processo.
1.1. -Il motivo è infondato.
L’equiparazione funzionale, ai fini di cui alla legge n. 89/01 e RAGIONE_SOCIALE relativa interpretazione convenzionalmente orientata, tra esecuzione forzata e giudizio d’ottemperanza, è un dato ormai acquisito in forza del noto arresto n. 19883/19, col quale le S.U. di questa Corte, rivedendo il proprio precedente orientamento, hanno chiarito che, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato -debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva.
Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di risolvere la questione ulteriore, che sostanzia il motivo in esame, vale a dire se il continuum tra il rimedio dichiarativo di cui alla legge n. 89/01 e il processo di esecuzione, necessitato dal mancato adempimento
spontaneo del RAGIONE_SOCIALE, si proietti anche sul giudizio d’ottemperanza che sia stato instaurato in alternativa o in consecuzione a quello esecutivo.
A tal riguardo l’ordinanza n. 2/23 (conforme, la n. 25203/23) ha affermato che il termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l.n. 134 del 2012, secondo un’interpretazione conforme ai principi sovranazionali, decorre, ove siano stati esperiti, successivamente al processo di cognizione, prima il giudizio di esecuzione e dopo il giudizio di ottemperanza, dalla positiva definizione RAGIONE_SOCIALE‘ultimo dei procedimenti instaurati (nella specie, dalla definitività RAGIONE_SOCIALE pronuncia di ottemperanza) al fine di conseguire l’adempimento RAGIONE_SOCIALE prestazione dovuta.
Ha ritenuto detta ordinanza che la soluzione affermativa «si imponga proprio alla luce RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017 (…), a mente dei quali l’esecuzione costituisce parte integrante del “processo” ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 CEDU, affermandosi testualmente che “(…) il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una RAGIONE_SOCIALEe parti. L’esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l’abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 (si veda anche Bourdov c. Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, p. 65, CEDU 2009)”».
Non colgono nel segno le opposte argomentazioni svolte dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente. Va osservato, in sequenza, che ( i ) la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte EDU nel processo Bozza c/ Italia attribuisce
all’ordinanza di assegnazione valenza di ‘decisione interna definitiva’, solo perché in quel caso l’esecuzione forzata aveva costituito l’unico seguito al procedimento dichiarativo; ( ii ) la scelta di senso espressa dalla sopra richiamata equiparazione tra esecuzione forzata e ottemperanza è solidale all’esigenza affermata dalla Corte sovranazionale solo a patto di realizzare in concreto, e non solo di reiterare, sia pure sotto la diversa forma RAGIONE_SOCIALE‘art. 530 c.p.c. o RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 112 c.p.a., quell’accertamento del diritto all’indennizzo già operato mediante il procedimento di cui agli artt. 3 e ss. legge n. 89/01; ( iii ) anche sotto il profilo del diritto interno esecuzione forzata e ottemperanza non sono tra loro alternative, ma concorrono in vista del conseguimento d’un comune risultato pratico; di talché, infine, ( iv ) non vi può essere abuso di tutela processuale finché quel diritto non sia stato soddisfatto dallo Stato mediante il pagamento.
-Il secondo motivo del ricorso principale espone la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 legge n. 89/01, per la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE quanto alla fase d’ottemperanza, RAGIONE_SOCIALE cui durata deve rispondere, invece, il RAGIONE_SOCIALE.
2.1. -Il mezzo (che corrisponde ad un motivo d’opposizione non espressamente considerato dalla Corte territoriale) è fondato.
In tema di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, la legittimazione passiva rispetto alla domanda diretta a far valere un pregiudizio derivante dalla irragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, dinanzi a giudici ordinari e a giudici amministrativi, compete congiuntamente al RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE, sicché, laddove l’unico RAGIONE_SOCIALE convenuto eccepisca la mancata evocazione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘altro, il giudice è tenuto a fissare un termine per l’instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di quest’ultimo (ordinanza n. 11533/23; conforme, n. 23853/23).
Ciò in quanto occorre determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento (così, in motivazione, la n. 11533/23 cit.).
Nella specie è stato evocato in giudizio il solo RAGIONE_SOCIALE; di qui la non integrità del contraddittorio.
-Per l’effetto espansivo interno, di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c., resta assorbito l’esame di entrambi i mezzi del ricorso incidentale, aventi ad oggetto il capo dipendente relativo alle spese RAGIONE_SOCIALE fase di merito.
-In conclusione, il provvedimento impugnato è cassato, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, respinto il primo motivo ed assorbito il ricorso incidentale, cassa il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda