Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 960 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 960 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6125/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 168/2021 depositata il 19/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Genova reso il 19 lug lio 2021 n. 59/2021. L’intimato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia resiste con controricorso.
Con ricorso depositato in data 1° ottobre 2019 presso la Corte di appello di Genova, NOME COGNOME chiese la condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento di lavoro iniziato nel 2002 davanti al Tribunale RAGIONE_SOCIALE Spezia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e conclusosi, a dire RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel settembre 2019 davanti alla Corte di appello di Genova, a seguito di cassazione con rinvio.
Il magistrato designato presso la Corte di appello di Genova nonché il collegio RAGIONE_SOCIALE in sede di opposizione ex art. 5 ter, legge n. 89/2001, hanno ritenuto la tardività RAGIONE_SOCIALE domanda, ai sensi dell’art. 4, legge n. 89/2001. I giudici RAGIONE_SOCIALE Corte di Genova hanno rilevato che la sentenza pronunciata in sede di rinvio nel giudizio presupposto era divenuta irrevocabile in data 13 dicembre 2018 e che la COGNOME, dopo la notifica del precetto, aveva ottenuto il pagamento spontaneo delle spese di lite da parte del RAGIONE_SOCIALE in data 2 settembre 2019, senza avviare la procedura esecutiva.
I due motivi del ricorso di NOME COGNOME censurano la illogicità del provvedimento impugnato per contrasto insanabile tra dispositivo e mo tivazione, la nullità per ‘errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. circa la mancata applicazione del principio giurisprudenziale … sulla decorrenza del termine di proposizione del ricorso legge Pinto dalla conclusione RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva’, e la violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, 3, 111 e 117 COSTITUZIONE, 2 e 4 legge n. 89/2001 ‘ circa il fatto che il termine di proposizione del ricorso legge Pinto’ decorra ‘dalla definitività RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva, ossia dal pagamento spontaneo delle spese legali … avvenu to in data 2 settembre 2019′.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c, il presidente ha fissato l’adunanza RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio.
La ricorrente ha presentato memoria.
I motivi di ricorso non superano lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Unite, 21/03/2017, n. 7155). La Corte di appello di Genova ha deciso la questione di diritto inerente al termine di proponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio di appello RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, in particolare ai principi enunciati da Cass. Sez. Unite, 23/07/2019, n. 19883 , e l’esame del ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento.
Ai fini dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell’indennizzo previsto dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALE l. n. 89/2001, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore dell’indennizzo Pinto nei confronti dello Stato-debitore per ottenere la soddisfazione del proprio credito, inizia con la notifica dell’atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c. (non potendo riconoscersi alcun valore alla anteriore data di notifica del titolo esecutivo e/o dell ‘atto di precetto, come erroneamente sostiene la ricorrente) e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario. Nel computo RAGIONE_SOCIALE durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo ex art. 2 l. n. 89/2001, non va peraltro considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione (nella specie, indicata dalla stessa ricorrente nella data del 12 gennaio 2019, a seguito del decorso del termine breve per impugnare per cassazione la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio) e l’inizio RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva (data da identificare con quella RAGIONE_SOCIALE notifica del pignoramento, che non vi è stata),
potendo questo lasso temporale eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. L’ unità fra le due fasi processuali, nel caso dello Statodebitore dell’indennizzo Pinto, non comprende, dunque, ai fini del riconoscimento del tempo processo, anche il tempo relativo all’inerzia che il creditore ha mantenuto fra la definitività RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e l’inizio del procedimento esecutivo. Come già chiarito dalle sette sentenze del 19 marzo 2014 (da n. 6312 a n. 6318) delle Sezioni Unite, questo periodo, riguardante il ritardo nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE decisione favorevole eccedente lo spatium adimplendi di sei mesi e cinque giorni, è estraneo alla tutela approntata dal rimedio interno introdotto dalla legge n. 89 del 2001, indirizzata inequivocabilmente a riconoscere un indennizzo per i soli tempi del processo, siano essi collegati al protrarsi irragionevole RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione che di quella esecutiva, e perciò non idoneo ad offrire tutela per il diverso ed autonomo pregiudizio sofferto con riguardo al ritardo nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE decisione favorevole. Ne consegue che la risarcibilità di tale pregiudizio trova riconoscimento unicamente mediante ricorso immediato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (cfr. Gaglione e altri c. Italia – Corte dir. uomo, 21 dicembre 2010). Neppure incide sulla ragionevole durata del processo esecutivo il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, conv. dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.
Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il ricorrente conferma di confondere tali principi, affermando: che ‘fas e di cognizione e fase esecutiva devono considerarsi, in ogni caso, in maniera unitaria, prescindendo dall’avvio di pignoramento’; che il termine di sei mesi decorre ‘dalla definitività RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva’, ‘eventualmente’ (e non ‘necessariamente’) intrapresa nei confronti dello Stato; che ‘non si verte nel caso di pagamento spontaneo poiché la P.A. ha provveduto al
pagamento solo dopo notifica di titolo esecutivo e precetto, quindi, in presenza di atti prodromici all’esecuzione’; che ‘nel nostro caso, in vece, l’esecuzione è avvenuta senza l’avvio di pignoramento’; che ‘il termine semestrale di proposizione del ricorso Pinto decorre in ogni caso dalla conclusione RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva sia nel caso che la stessa si concluda con provvedimento giudiziale, sia come nel nostro caso, l’esecuzione si concluda spontaneamente con pagamento del debitore’.
Ciò che non viene colto dal ricorrente è che la citata evoluzione giurisprudenziale ha considerato che, ai fini dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. n. 89/2001, il processo di cognizione e il processo esecutivo si devono valutare unitariamente, sempre che (così spiegandosi la locuzione ‘eventualmente intrapresa’, cioè ‘nel caso si dia tale circostanza’) la fase esecutiva sia davver o iniziata, il che avviene soltanto con la notifica dell’atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c. (e non già con la notifica del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto). Se poi l’esecuzione sia stata davvero iniziata, e cioè se è stato notificato il pignoramento, pure la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001 slitta oltre la data RAGIONE_SOCIALE definitività del giudizio di cognizione e si correla alla definitività RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva. Se, invece, il pignoramento non sia stato notificato, per il termine di decadenza ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001 succede quello che è successo nel presente giudizio.
Per giustificare la inammissibilità del ricorso in esame, vanno dunque riaffermati i principi enunciati da Cass. Sez. Unite, 23/07/2019, n. 19883: a)ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n.89/2001, la fase di cognizione del processo, che abbia condannato lo Stato quale debitore all’adempimento di un’obbligazione, va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato stesso (sempre che, dunque, questa sia stata effettivamente intrapresa), senza
neppure la necessità che essa venga iniziata nel termine di sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva;
b) perché possa tuttavia dirsi effettivamente iniziato un procedimento esecutivo, con la correlata incidenza sul termine di definitività ex art. 4, legge n. 89/2001, rileva la notifica del pignoramento ai sensi dell’art. 491 c.p.c., non potendo riconoscersi alcun valore alla notifica del titolo esecutivo e/o del precetto, né, quindi, assumendo rilievo alcuno la data in cui la decisione emessa nel giudizio di cognizione sia stata spontaneamente ottemperata dall’obbligato, distogliendo il creditore dal promuovere l’esecuzione del titolo;
c) la soluzione indicata, a differenza di quanto assume la difesa del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, non è in alcun modo idonea a minare la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, né tende a giustificare eventuali abusi del diritto, tanto meno realizzando una tacita abrogazione delle norme sulla decadenza nell’ipotesi in cui debitore è lo Stato, coniugando piuttosto, attraverso il canone dell’interpretazione convenzionalmente orientata, i principi espressi dalla Corte EDU con quelli interni.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.
Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in € 900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE 6 – 2 Sezione civile