Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6791 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6791 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 21803/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale unite al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE ;
-controricorrente –
-avverso il decreto n. 77/2024 emessa dalla Corte d ‘Appello dell’Aquila in data 28/02/2024 e non notificato;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE invocava l’indennizzo per equa riparazione concernente l’irragionevole durata di una procedura concorsuale ancora pendente, avuto
Equa riparazione -Eccessiva durata procedura fallimentare -Irrisorietà pretesa
riguardo al periodo di otto anni, sette mesi e 14 giorni (arrotondato a nove anni) intercorso tra il momento dell’esecutività RAGIONE_SOCIALE stato passivo delle domande tardive (13.6.2014), nell’ambito del quale il suo credito era stato ammesso a titolo chirografar io per l’importo di euro 3.786,32, e la data del 21.1.2023, come tale eccedente di tre anni la ragionevole durata, stimata in sei anni per le procedure concorsuali.
Il giudice all’uopo designato rigettava il ricorso, rilevando che il credito insinuato al passivo fallimentare era di modesto importo, che per un imprenditore commerciale era pressoché indifferente la durata RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale, potendo portare in perdita il proprio credito per l’intero al momento RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento, e che già al momento dell’apertura RAGIONE_SOCIALE procedura era praticamente impossibile la soddisfazione del credito RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Sull’impugnazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame, affermando che, alla luce RAGIONE_SOCIALE mole dei crediti ammessi al passivo per oltre 179 milioni di euro, sarebbero rimasti insoddisfatti persino i creditori privilegiati, che il danno costituito dal mancato incasso delle somme dovute era ascrivibile all’incapienza del fallimento (e non alla lungaggine RAGIONE_SOCIALE procedura), che l’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa va valutata anche in relazione alle condizioni personali del creditore ed il credito doveva essere considerato di modesta entità quando ammontava ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c .p.c., per aver la corte di merito fondato la decisione di rigetto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE mancata soddisfazione finale
nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, trattandosi di credito chirografario. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale onerato la società RAGIONE_SOCIALE prova contraria alla presunzione di irrisorietà del credito ammesso al passivo, ritenendo sussistente la irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa.
Con il terzo motivo la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 135 c.p.c., in relazione agli artt. 2, comma 2sexies, lett. g), l. n. 89/2001, 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE nullità del decreto, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte d’appello indicato la soglia che farebbe diventare ‘irrisorio’ il valore RAGIONE_SOCIALE pretesa di cui al procedimento fallimentare presupposto.
4. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.
Deve premettersi, in diritto, che l’art. 2 -bis l. 89/2001, nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 777, lettera d), RAGIONE_SOCIALE legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che si presuma insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa, «valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte». Questa Corte, ancor prima RAGIONE_SOCIALE introduzione RAGIONE_SOCIALE presunzione RAGIONE_SOCIALE lett. g) del comma 2 sexies dell’a rt. 2, aveva chiarito che «irrisoria» è la pretesa che in sé, per la sua natura «bagatellare» costituisca un abusivo esercizio del diritto. In particolare, già nella sentenza n. 633 del 2014, era stato rilevato che con la l. n. 89 del 2001 il legislatore ha inteso creare un meccanismo interno tale da garantire al ricorrente una tutela analoga e non poziore rispetto a quella assicurata dall’istanza internazionale (v. relazione seconda commissione permanente del Senato 3813-A del 16.2.1999; nella giurisprudenza di questa Corte, cfr. sentenza n. 14286/2006: il giudice nazionale, pertanto, in coerenza con il principio
sancito dal comma 1 dell’art. 117 Cost., ha il dovere d’interpretare la norma interna in senso «convenzionalmente conforme» ai principi enunciati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte europea sulla base RAGIONE_SOCIALE Convenzione e dei suoi Protocolli).
Ciò posto, il paragrafo 3) dell’art. 35 RAGIONE_SOCIALE Convenzione, relativo alle condizioni di ricevibilità del ricorso alla Corte di Strasburgo, come modificato dall’art. 12 del Protocollo addizionale n. 14, adottato il 13.5.2004, ratificato e reso esecutivo con l. n. 280 del 2005 ed entrato in vigore l’1.6.2010, prevede che la Corte dichiari irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell’art. 34 qualora «a) lo ritenga incompatibile con le disposizioni RAGIONE_SOCIALE Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo» o «b) il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l’esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti la reiezione di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale».
La Corte europea, pronunciandosi sulla nozione di «pregiudizio significativo» (sentenza del 6 marzo 2012 – n. 23563/07 – Gagliano Giorgi c. Italia), ha proprio affermato che, in applicazione del principio de minimis non curat praetor , la nuova condizione di ricevibilità rinvia all’idea che la violazione di un diritto, qualunque sia la sua realtà da un punto di vista strettamente giuridico, deve raggiungere una soglia minima di gravità che giustifichi un esame da parte di una giurisdizione internazionale, tenuto conto sia RAGIONE_SOCIALE percezione soggettiva del ricorrente che RAGIONE_SOCIALE posta in gioco oggettiva RAGIONE_SOCIALE controversia.
In tal senso, nella successiva sentenza 18 ottobre 2011 (n. 13175/03, Giusti c. Italia) la stessa seconda sezione RAGIONE_SOCIALE Corte EDU, preso atto RAGIONE_SOCIALE individuazione ancora soltanto parziale dei criteri che permettono di verificare se la violazione del diritto abbia raggiunto «la soglia minima», ha indicato quali indici significativi per la valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità la natura del diritto presumibilmente violato, l’incidenza RAGIONE_SOCIALE violazione dedotta nell’esercizio di quel diritto e/o le eventuali conseguenze sulla situazione
personale del ricorrente, senza prescindere dall’«entità del processo» e dal «suo esito».
In particolare, in riferimento alla fattispecie in esame, in cui l’irrisorietà deve essere valutata rispetto ad una pretesa di natura strettamente economica (il recupero di un credito), è utile considerare che sono stati dichiarati irricevibili per irrisorietà ricorsi in cui il pregiudizio economico subito dal ricorrente in ragione del mancato rispetto delle clausole contrattuali era di 90 euro (dec. 1° giugno 2010, n. 36659/04, NOME COGNOME c. Romania), in cui lo RAGIONE_SOCIALE non aveva versato al ricorrente la somma che gli era stata accordata dai giudici interni e che ammontava a meno di 1 euro (dec. 1° luglio 2010, n. 25551/05 COGNOME c. Russia), in cui la mancanza di indicizzazione al tasso di inflazione di una somma dovuta dallo RAGIONE_SOCIALE durante il periodo di ritardo del suo pagamento era di ammontare pari a circa 25 euro (dec. 22 febbraio 2011, n. 30934/05, COGNOME c. Romania), in cui oggetto del giudizio era il rimborso del costo di un integratore alimentare, pari a euro 7,99 (dec. 19 gennaio 2010, n° 22051/07, Bock c. Germania, nella quale la Corte europea esaminò tutte le circostanze del caso in esame, definite eccezionali, e tenne conto anche dell’agiata situazione patrimoniale del ricorrente un funzionario dell’amministrazione statale con uno sti pendio mensile di più di 4.500 euro all’epoca dei fatti -, per concludere che l’istante aveva fatto un uso sproporzionato del sistema di protezione instaurato dalla Convenzione considerato, visto il carattere irrisorio RAGIONE_SOCIALE somma in contestazione).
Un ricorso per equa riparazione da durata non ragionevole del processo che riguardi una somma di denaro irrisoria è inteso, pertanto, come manifestamente privo di una reale posta in gioco.
Il fattore RAGIONE_SOCIALE ‘posta in gioco’ viene in rilievo, peraltro, nella giurisprudenza di questa Corte non soltanto per verificare la sussistenza del diritto all’equa riparazione, ma anche per quantificare la consistenza del pregiudizio e quindi la misura dell ‘indennizzo, in rapporto all’entità RAGIONE_SOCIALE concreta incidenza RAGIONE_SOCIALE pendenza del giudizio sulla vita delle parti. Tale fattore finisce, così, per escludere dalla riparazione le violazioni del termine di
durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizione sociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, la posta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. n. 974 del 2014; n. 26497 del 2019; n. 2995 del 2017; n. 633 del 2014; n. 5317 del 2013; con particolare riguardo alla esclusione RAGIONE_SOCIALE operatività RAGIONE_SOCIALE presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, Cass. n. 5918 del 2020).
Così delineata, l’esiguità RAGIONE_SOCIALE posta in gioco è stata, poi, sempre e comunque contemperata dalla Corte EDU con la valutazione delle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte e del controllo dei rischi sostanziali e processuali connessi, ma nel senso che è stata e sclusa l’«irrisorietà» quando la situazione soggettiva del ricorrente indicasse per lui una rilevanza diversa anche RAGIONE_SOCIALE pretesa risultante prima facie priva -in generale e oggettivamente – di un reale e concreto interesse. Ad esempio, in dec. 21 giugno 2011 (n. 24360/04, Giuran c. Romania), la Corte ha escluso l’irricevibilità perché, sebbene il procedimento interno oggetto RAGIONE_SOCIALE denuncia fosse un giudizio penale per furto di beni mobili del valore di soli euro 350, il ricorrente era in pensione e, all’epoca dell’accertamento del furto, l’ammontare di una pensione media in Romania era di circa euro 50 e, in ogni caso, oltre all’interesse pecuniario agli oggetti, doveva tenersi in conto il valore sentimentale ad essi attribuito e il diritto al rispetto dei propri beni e RAGIONE_SOCIALE propria casa (punti da 21 a 25). Recependo i principi di questa giurisprudenza, allora, questa Corte ha stabilito, ad esempio, che l’esiguità del valore monetario del giudizio presupposto – inferiore ai cinquecento euro – non esclude la tutela indennitaria di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, se l’apprezzamento concreto RAGIONE_SOCIALE fattispecie, anche alla stregua RAGIONE_SOCIALE condizione socio-economica dell’istante, faccia emergere un effettivo interesse alla decisione, come nel caso in cui il giudizio presupposto riguardi una prestazione di natura assistenziale o retributiva (nella specie, rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola, Sez. 6 – 2, n. 11936 del 09/06/2015 o trattamento di fine rapporto, Sez. 2, n. 11667 del
14/05/2018).
Questo riferimento alle ‘condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte’ assume poi una specifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevole durata del processo in favore di persone giuridiche, ed in particolare di società di capitali, per il danno provocato alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni delle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 aprile 2000, RAGIONE_SOCIALE; 8 giugno 2004, RAGIONE_SOCIALE), giacché le esigenze di adeguata patrimonializzazione di tali soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possono costituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dalla titolarità del diritto all’indennizzo.
Lo stesso legislatore del 2015, inserendo la presunzione di cui alla lett. g) dell’art. 2 comma 2 sexies, ha inteso, pertanto, soltanto velocizzare la decisione dei ricorsi di natura bagatellare o con una posta in gioco non rilevante, nel senso di invertire «il percorso rivelatore» del danno (cfr. Cass. 11228/2019 cit.); certamente, tuttavia, non ha inteso introdurre l’ulteriore criterio di verifica del carattere non abusivo RAGIONE_SOCIALE pretesa come indicato dal RAGIONE_SOCIALE, cioè una diretta proporzionalità tra il valore di una domanda -in sé non bagatellare – e la situazione economico-finanziaria del ricorrente.
In termini semplificanti, la locuzione «valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte» deve intendersi, allora, quale ulteriore criterio di controllo RAGIONE_SOCIALE effettiva «irrisorietà» RAGIONE_SOCIALE pretesa che sia stata già riscontrata oggettivamente, per i suesposti limiti di importo, come individuati nella giurisprudenza di questa Corte in riferimento alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU (in ultimo, non massimate, Sez. 2, n. 25838 del 2024, Sez. 2, n. 25908 del 2024, Sez. 2, n. 25766 del 2024).
Ebbene, la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello si è discostata da questi principi, laddove ha valorizzato in termini negativi la circostanza che l’entità del credito ammesso al passivo fosse inferiore ad euro 5.000 (senza, peraltro, neppure valutare se la odie rna ricorrente sia o meno un’impresa di rilevanti dimensioni) ed ha affermato in modo apodittico che il solo superamento dei limiti alla ragionevole durata dei processi non sarebbe sufficiente ad
autorizzare la liquidazione delle somme reclamate senza un esame approfondito delle ‘condizioni personali’ (e dunque patrimoniali, in caso di persone giuridiche) delle parti.
In quest’ottica, va ribadito il principio (già affermato da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22396 del 04/08/2025) secondo cui «La presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. g) RAGIONE_SOCIALE citata legge, di insussistenza dell’irragionevole durata del processo per irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa, nella parte in cui impone la valutazione del predetto elemento anche “in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte”, va interpretata nel senso che queste ultime rappresentano un ulteriore criterio di controllo dell’effettiva irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa, che sia stata già riscontrata oggettivamente in relazione al suo valore, senza tuttavia che debba sussistere una diretta proporzionalità tra valore RAGIONE_SOCIALE domanda -in sé non bagatellare – e la situazione economico-finanziaria del ricorrente». Inoltre, la sola consapevolezza delle difficoltà di concreta realizzazione del proprio credito, peraltro da valutarsi ex ante al momento dell’ammissione del credito al passivo fallimentare, non può di per sé giustificare l’elisione del pregiudizio.
E’ vero, infine, che l’art. 2, comma 2 -sexies, lett. c), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, contiene una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio in caso di credito irrisorio, che, incidendo innovativamente sul riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, impone alla parte di fornire la prova contraria attraverso una presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto RAGIONE_SOCIALE durata non ragionevole del processo, il fatto ignoto, opposto a quello presunto, del danno non patrimoniale da indennizzare (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20423 del 24/06/2022). Ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, si tratta di risolvere il problema a monte se si sia o meno in presenza di un credito irrisorio. È chiaro cioè che, solo se si fa valere un credito oggettivamente di tal fatta, è il richiedente l’indennizzo che deve provare che, in rapporto alle proprie condizioni personali (nel caso di una persona giuridica, a quelle socio-economiche), abbia ciò nonostante diritto al detto indennizzo. In quest’ottica, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3970
del 13/02/2024 ha affermato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2 sexies, lett. g), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, l’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto RAGIONE_SOCIALE lite, ed uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni RAGIONE_SOCIALE parte. Per l’effetto, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato le condizioni di operatività RAGIONE_SOCIALE suindicata presunzione valutando la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico-finanziaria RAGIONE_SOCIALE società richiedente l’indennizzo, stimata alla luce del capitale, del fatturato e del patrimonio netto di essa, senza dare il giusto rilievo all’elemento obiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene oggetto RAGIONE_SOCIALE lite.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato va cassato, con conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALE causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME