Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12241 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12241 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17063/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO , domiciliate presso il suo recapito digitale con indirizzo pec;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente- per la cassazione del decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli n. 1689/2022, depositato il 20 gennaio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso depositato il 13 aprile 2022, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE – creditrici ammesse al passivo del fallimento n. 20/2007 del Tribunale di Avellino, RAGIONE_SOCIALE, dichiarato in data 4 settembre 2007 – chiedevano alla Corte d’appello di Napoli l’equa riparazione per l’irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare.
Il 24-27 giugno 2022 veniva emesso il decreto monocratico nel quale il Consigliere delegato accoglieva il ricorso attribuendo alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE un’equa riparazione pari all’importo capitale ammesso al passivo e alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE un’equa riparazione pari ad euro 3.200.
-Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto, chiedendone l’annullamento.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva con memoria difensiva.
La Corte di Appello di Napoli accoglieva l’opposizione.
-Avverso tale decreto le società ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 sexies , lettera g), l. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 RAGIONE_SOCIALE CEDU, all’art.1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 RAGIONE_SOCIALE Costituzione – art. 360, n. 3 La Corte d Appello ha ritenuto integrata la presunzione di irrisorietà di cui all’art. 2, comma n. 2 sexies , lettera g) RAGIONE_SOCIALE l. 89/2001 a fronte di un ‘valore RAGIONE_SOCIALE causa ‘ di euro 95.328 in
rapporto ai dati del bilancio RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE e di euro 1.245 in rapporto al capitale sociale per la ricorrente RAGIONE_SOCIALE Le ricorrenti evidenziano che la norma di cui alla lettera g) dell’art. 2 comma 2 sexies l. 89/2001 ha forza di legge ordinaria e, di essa, quindi, non può essere fornita una interpretazione che si ponga in contrasto sia con la giurisprudenza ultratrentennale RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti dell’uomo , sia con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale sulla specifica materia dell’equa riparazione. La fonte primaria in punto di applicazione del diritto all’equa riparazione, ovvero, la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Strasburgo, più volte, ha ritenuto ‘irrisorie’, e come tali non esaminabili, pr etese dal contenuto patrimoniale estremamente modesto. A tal fine si richiama la ‘Guida pratica alle condizioni di ricevibilità’ sulla ‘Assenza di pregiudizio importante’ su come debba essere intesa la ‘irrisorietà’ del processo presupposto , evidenziando che la Corte ha finora riscontrato l’assenza di un ‘pregiudizio importante’ nelle cause, in cui l’importo in questione era pari o inferiore a circa euro 500. La Corte è consapevole del fatto che le conseguenze di una perdita economica non debbano essere misurate in termini astratti, per cui anche un modesto danno economico può essere importante alla luce delle specifiche condizioni in cui si trova la persona e RAGIONE_SOCIALE situazione economica del Paese o RAGIONE_SOCIALE regione in cui vive. Pertanto, la norma applicata dalla Corte d’appello andrebbe letta all’esatto contrario di quanto afferma il decreto, in quanto la valutazione RAGIONE_SOCIALE irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa deve essere effettuata anche in relazione alle condizioni personali delle parti, il che implica un concetto relativo di tale irrisorietà, per cui ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE sua ricorrenza occorre di volta in volta valutare il valore RAGIONE_SOCIALE pretesa medesima in rapporto alle condizioni anche ‘economiche ‘ RAGIONE_SOCIALE parte che ne abbia richiesto l’accertamento a i giudici nel giudizio presupposto. Si evidenzia, altresì, che nel decreto non viene preso in considerazione quanto rappresentato dalla sentenza n. 184/2015 RAGIONE_SOCIALE Corte
costituzionale rispetto agli spazi di discrezionalità del legislatore nel conformare il diritto all’equa riparazione nell’ordinamento interno . In tal senso, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE legge nazionale – nel caso RAGIONE_SOCIALE lettera g) del comma n. 2 sexies – non può condurre a una sostanziale abrogazione del diritto all’equa riparazione da parte del Giudice interno.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 135 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2, comma 2 sexies , lettera g), l. 89/2001, all’art. 6, paragrafo 1 RAGIONE_SOCIALE CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 RAGIONE_SOCIALE Costituzione – Nullità del decreto – art. 360, n. 4. La Corte d’appello ha ritenuto irrisorio il valore RAGIONE_SOCIALE causa in relazione alle condizioni personali delle parti ricorrenti, senza chiarire ove si collochi la soglia RAGIONE_SOCIALE irrisorietà.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, l. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 RAGIONE_SOCIALE CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 RAGIONE_SOCIALE Costituzione – art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La Corte d’appello avrebbe illegittimamente fondato la decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione (anche) sulla necessitata ‘consapevolezza’ del creditore chirografario ammesso al passivo del fallimento presupposto rispetto alla sua mancata soddisfazione all’esito RAGIONE_SOCIALE procedura. I ricorrenti evidenziano che tale ‘consapevolezza’ non è prevista dalla legge n. 89/2001 quale ragione per fondare il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda. L’unica ipotesi normativa RAGIONE_SOCIALE quale si potrebbe ipotizzare l’avvenuta applicazione è rappresentata RAGIONE_SOCIALE lettera a) del comma 2 quinquies RAGIONE_SOCIALE novellata l. 89/2001.
1.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini RAGIONE_SOCIALE presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2 sexies , lett. g), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001,
l’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto RAGIONE_SOCIALE lite e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni RAGIONE_SOCIALE parte (Cass., Sez. II, 13 febbraio 2024, n. 3970).
Alla nozione di ‹‹irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa›› , in particolare, si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti dell’uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicaz ione dell’art. 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussid iarietà dell’intervento del giudice convenzionale.
Al di là dei casi in cui il giudice comune torni a occuparsi RAGIONE_SOCIALE richiesta di cessazione degli effetti lesivi RAGIONE_SOCIALE violazione accertata dalla Corte di Strasburgo (Corte cost. 18 luglio 2013, n. 210; Corte cost. 7 aprile 2011, n. 113 ), l’interpretazione offerta dalla Corte EDU vincola il giudice nazionale soltanto in quanto espressiva di un ‘diritto consolidato’, mentre nessun obbligo esiste a fronte di pronunce che non siano il frutto di un orientamento divenuto definitivo (Corte cost. 26 marzo 2015, n. 49 che ribadisce e precisa quanto affermato dalle sentenze 22 luglio 2011, n. 236 e 26 novembre 2009, n. 311 secondo cui il giudice comune è tenuto a uniformarsi alla « giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente », « in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza », fermo il margine di apprezzamento che compete allo RAGIONE_SOCIALE membro, Corte cost. 6 gennaio 2012, n. 15 e n. 317/2009). La Consulta (Corte cost. n. 49 del 2015) evidenzia che il riferimento al ‘diritto consolidato’ risponde a lle modalità organizzative RAGIONE_SOCIALE Corte di Strasburgo, che consente opinioni dissenzienti e prevede un meccanismo idoneo a risolvere il contrasto tra singole sezioni, quale la rimessione alla Grande Camera (la
nozione stessa di ‘giurisprudenza consolidata’ trova riconoscimento nell’art. 28 RAGIONE_SOCIALE CEDU con riferimento al potere del comitato investito di un ricorso individuale ai sensi dell’art. 34 di potere, con voto unanime, di dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito, solo quando tale ‘giurisprudenza consolidata’ sussista e vada applicata). La formazione del diritto giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALE CEDU riveste quindi un carattere progressivo.
La Corte europea dei diritti dell’uomo può dichiarare che una domanda costituisca un abuso del diritto quando è manifestamente priva di qualsiasi interesse reale e/o riguarda una somma di denaro irrisoria o è generalmente estranea agli interessi legittimi oggettivi del richiedente ( COGNOME e altri c. Grecia , n. 50634/11, 5 novembre 2013; COGNOME c. Germania , n. 22051/07, 19 gennaio 2010). Dal momento dell’ entrata in vigore del Protocollo n. 14 (1° giugno 2010), questo tipo di domanda rientra nell’ambito dell’articolo 35 § 3 (b) RAGIONE_SOCIALE Convenzione (assenza di svantaggio significativo).
In particolare, la Corte di Strasburgo considera la sproporzione tra il carattere banale dei fatti del caso, cioè la natura irrisoria RAGIONE_SOCIALE somma in questione, e il sovraccarico RAGIONE_SOCIALE Corte di numerosi ricorsi pendenti che sollevano gravi questioni di diritti umani. In tale contesto, la giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti dell’uomo (richiamata anche nella Guida pratica alle condizioni di ricevibilità elaborata dalla cancelleria) tiene conto anche RAGIONE_SOCIALE situazione finanziaria del ricorrente e delle possibili ripercussioni RAGIONE_SOCIALE causa in questione su di essa, nonché RAGIONE_SOCIALE natura e dell’importanza RAGIONE_SOCIALE presunta violazione RAGIONE_SOCIALE Convenzione ( COGNOME c. Germania , n. 22051/07, 19 gennaio 2010, e NOME c. Austria , nn. 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08, 48865/08, 20 novembre 2012), appuntandosi principalmente sul valore meramente bagatellare RAGIONE_SOCIALE lite. In tal senso, la Corte di Strasburgo ha applicato il criterio del ‘danno
significativo’ ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera b), per consentirle di trattare rapidamente le domande futili, sul presupposto che la violazione di un diritto, qualunque sia la sua realtà da un punto di vista strettamente giuridico, deve raggiungere una soglia minima di gravità per giustificare l’esame da parte di un tribunale internazionale ( COGNOME c. Russia , déc. no 25551/05, 1° luglio 2010, principio de minimis non curat praetor ).
Per quanto riguarda l’impatto finanziario irrilevante, in particolare, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha finora riscontrato l’assenza di ‘svantaggio significativo’ in casi in cui la pretesa era di entità minima, con un importo in genere pari o inferiore a circa 500 euro: in un caso relativo a un procedimento in cui l’importo in questione era di 90 euro ( COGNOME c. Romania (dec.), n. 36659/04, 1° giugno 2010); in un caso relativo al mancato pagamento da parte delle autorità al richiedente di una somma equivalente a meno di un euro ( COGNOME c. Russia (dec.), n. 25551/05, 01/07/2010); in un caso relativo al mancato pagamento da parte delle autorità al richiedente di una somma approssimativamente pari a 12 euro ( COGNOME c. Russia , n. 34784/02, 23 September 2010, § 49); in un caso relativo a una multa stradale di 150 euro e alla correzione RAGIONE_SOCIALE patente del ricorrente con un punto di penalità ( COGNOME c. Francia (dec.), n. 18774/09, 19 ottobre 2010); in un caso di ritardato pagamento di 25 euro ( COGNOME c. Romania (dec.), n. 30934/05, 22 febbraio 2011); nell’ipotesi di mancato rimborso di 125 euro ( Ştefănescu c. Romania (dec.), n. 11774/04, 12 aprile 2011); il mancato pagamento da parte delle autorità statali di 12 euro al ricorrente ( COGNOME c. Moldavia (dec.), n. 51838/07, 24 maggio 2011); il mancato pagamento da parte delle autorità statali di 107 euro al ricorrente, oltre a costi e spese per 121 euro, per un totale di 228 euro ( COGNOME c. Moldavia (dec.), n. 38875/03, 14 giugno 2011); in un caso relativo a un’ammenda di 135 euro, 22 euro di spese e un punto
di penalità sulla patente di guida del ricorrente ( COGNOME c. Francia (dec.), n. 65421/10, 17 gennaio 2012); in un caso in cui la Corte ha rilevato che l’importo del danno pecuniario in questione era di 504 euro ( COGNOME c. Grecia (dec.), n. 52036/09, 20 settembre 2011); in un caso in cui è stata presa in considerazione la richiesta iniziale di 99 euro avanzata dal ricorrente nei confronti del suo AVV_NOTAIO, oltre al fatto che gli era stato riconosciuto l’equivalente di 1.515 euro per la durata del procedimento di merito ( COGNOME c. Repubblica Ceca (dec.), n. 7332/10, 20 settembre 2011); nel caso di arretrati di stipendio per una somma equivalente a circa 200 euro ( COGNOME c. Armenia (dec.), n. 11456/05, 24 gennaio 2012); in un caso relativo a 227 euro di spese ( COGNOME c . Repubblica Ceca (dec.), n. 48228/08, 21 febbraio 2012); nel caso relativo all’esecuzione di una sentenza per 34 euro ( COGNOME c. Russia (dec.), n. 45175/04, 13 marzo 2012); in una causa relativa a un danno non patrimoniale di 445 euro per l’interruzione di una fornitura di energia elettrica ( Bazelyuk c. Ucraina (dec.), n. 49275/08, 27 marzo 2012); in una causa relativa a multe amministrative di 50 euro ( COGNOME e altri c. Belgio (dec.), n. 20007/09, 11 settembre 2012); in una causa in cui le richieste riguardavano una retribuzione compresa tra 98 e 137 euro, oltre agli interessi di mora ( COGNOME e altri c. Slovacchia (dec.), n. 53807/09, 18 December 2012); la mancata esecuzione di decisioni relativamente modeste, tra i 29 e i 62 euro ( COGNOME e altri c. Ucraina , [Comitato], n. 36762/06, 31 luglio 2014); in un caso relativo a multe amministrative di 35 e 31 euro ( COGNOME, COGNOME e COGNOME c. Turchia (dec.), n. 75845/12, 17 marzo 2020, §§ 2629); l’ipotesi di un sequestro per più di quattro anni e mezzo delle azioni di un ricorrente in una società con un valore nominale complessivo di due rubli, vale a dire, inferiore a 0,50 euro ( COGNOME e altri c. Russia, n. 42416/18, 1 marzo 2022, §§ 42-43).
La Corte è tuttavia consapevole che l’impatto di una perdita pecuniaria non deve essere misurato in termini astratti. In tal senso,
anche un danno pecuniario modesto può essere significativo alla luce RAGIONE_SOCIALE condizione specifica RAGIONE_SOCIALE persona e RAGIONE_SOCIALE situazione economica del Paese o RAGIONE_SOCIALE regione in cui vive. Pertanto, la Corte -tenuto conto dei criteri esaminati -considera l’effetto RAGIONE_SOCIALE perdita finanziaria alla luce RAGIONE_SOCIALE situazione economica dell’individuo. Nella causa COGNOME c. Francia (dec.), 2012, ad esempio, il fatto che la ricorrente fosse un giudice RAGIONE_SOCIALE corte d’appello amministrativa di Marsiglia è stato considerato rilevante nel ritenere che la multa di 135 euro non fosse un importo per lei significativo.
Alla luce di tali parametri, risulta evidente che la Corte d’appello abbia errato nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE previsione di cui all’art. 2, comma 2sexies , lettera g), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, poiché gli importi fatti valere in giudizio, oggetto di ammissione al passivo RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, non costituivano di per sé valori irrisori alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Corte di Strasburgo.
Il parametro delle ‘condizioni personali delle parti’ gioca nel senso di consentire di recuperare rilevanza di un importo irrisorio ai casi in cui anche l’importo bagatellare perde questa qualità e diventa significativo. Pertanto, le condizioni personali possono consentire l’indennizzo di equa riparazione anche per importi in astratto bagatellari, non per evitare di indennizzare soggetti che possiedono un’adeguata capacità finanziaria.
-L’accoglimento dei primi tre motivi determina l’assorbimento del quarto con cui si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ . e dell’art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014 – art. 360, n. 3 cod. proc. civ. sulle spese.
-Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con la liquidazione dell’indennizzo per equ a riparazione in favore di entrambe le ricorrenti nella misura riconosciuta nel decreto monocratico (alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE va quindi liquidata un’equa riparazione pari a euro 1.245,12 e
alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE un’equa riparazione pari ad euro 3.200,00, oltre interessi dalla domanda) e la liquidazione delle spese RAGIONE_SOCIALE fase di opposizione in favore degli attuali ricorrenti, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
Anche le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassa il decreto e, decidendo nel merito, condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione in favore di entrambe le ricorrenti nella misura riconosciuta nel decreto monocratico pari a euro 1.245,12 in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE e pari ad euro 3.200,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oltre interessi dalla domanda.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia alla rifusione in favore delle ricorrenti delle spese di lite relative al giudizio di opposizione, liquidate in euro 2.100,00, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Condanna il controricorrente alla rifusione in favore delle ricorrenti delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione