Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23563 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23359/2022 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE con procura speciale congiunta la ricorso ed elettivamente domiciliata a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege;
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 555/2021 depositata il 15/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-la Corte d’appello di Catania, con ordinanza del 15.2.2022, ha rigettato la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio civile, proposta ex art. 2 RAGIONE_SOCIALE Legge n.89 del 2001, da COGNOME NOME avendo ritenuto insussistente il pregiudizio, stante l’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa ed il valore RAGIONE_SOCIALE causa del giudizio presupposto, pari ad € 450,00;
–NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
-il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
-in prossimità RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ritenuto che:
-con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 ter RAGIONE_SOCIALE L. 89/2001, nonché degli artt.24 e 111 Cost, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., perché il diritto all’equa riparazione per irragionevole ritardo del giudizio presupposto sussisterebbe indipendentemente dall’esito RAGIONE_SOCIALE causa e dalla consistenza economica RAGIONE_SOCIALE pretesa;
-con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 sexies, lett. g) RAGIONE_SOCIALE Legge n.89 del 2001, nonché degli artt.24 e 111 Cost., in relazione
all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; la ricorrente contesta che il giudizio presupposto avesse carattere bagatellare in quanto riguarderebbe la locazione di un immobile ad uso abitativo;
-con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, L. 89/2001, art.24 e 111 Cost , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., sostenendo il diritto all’equo indennizzo per l’ irragionevole durata del giudizio presupposto, durato oltre sei anni;
-i motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati;
-ai sensi dell’art. 2-sexies, lett. g) RAGIONE_SOCIALE Legge n.89 del 2001, si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte;
-come affermato da questa Corte in più occasioni, in base al principio de minimis non curat praetor, recepito dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (con sentenza del 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi c. Italia), non è indennizzabile la violazione che non raggiunga una soglia minima di gravità ( ex multis Cass. 24/04/2019 n.11228); in tali casi si presume, anche sulla base RAGIONE_SOCIALE teoria del danno evento, che l’irragionevole durata del giudizio non abbia raggiunto la soglia di gravità tale da giustificare l’esistenza di un concreto pregiudizio;
-questa Corte ha escluso l’equo indennizzo in casi in cui il processo presupposto aveva ad oggetto pretese di entità davvero minima, sempre inferiore a Euro 500,00 (Cass. 13/12/2023 n.34861; Cass. 24/04/2019 n.11228);
-la Corte distrettuale si è conformata all’interpretazione
convenzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE L. n. 89 del 2001, art. 2 ed ha escluso qualsivoglia reale pregiudizio a danno RAGIONE_SOCIALE ricorrente attesa la scarsissima rilevanza RAGIONE_SOCIALE posta in gioco relativa al giudizio presupposto, pari ad € 450,00 , così correttamente attribuendo a lla nozione di ‹‹irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa›› il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale (Cass. n. 3776 del 2024;
-il ricorso va pertanto rigettato;
-le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;
-la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cass. 11/09/2018 n.22014; Cass. n. 5859 del 2002).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 906,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, in data 21 marzo 2024.
Il Presidente NOME COGNOME