DECRETO CORTE DI APPELLO DI LAQUILA – N. R.G. 00000592 2025 DEPOSITO MINUTA 07 03 2026 PUBBLICAZIONE 09 03 2026
CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Giudici:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME AVV_NOTAIO rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Bellisarii AVV_NOTAIO
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 109/2024 V.G. – avente ad oggetto il ricorso in opposizione ex art. 5 ter, L. n. 89/2001- promosso da
– C.F. e P.IVA
in persona del legale rappresentante
, con sede legale in Verona (INDIRIZZO), INDIRIZZO, rappresentata e
difesa
dagli
avvocati
NOME
NOME
(C.F.
),
PEC:
e NOME COGNOME (C.F.
), in
virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Milano alla INDIRIZZO; – opponente –
– opponenti –
contro
il , in persona del Ministro pro tempore dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmente competente di L’Aquila.
, rappresentato e difeso
–
opposto
contumace –
Oggetto: opposizione avverso il decreto (doc. A) n. cronol. 463/2025, R.G. n. 347/2025 (AVV_NOTAIO), emesso in data 21/10/2025 e depositato in data 23/10/2025, con cui è stata rigettata la domanda di equa riparazione proposta dall’odierna opponente.
P.
C.F.
C.F.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso in opposizione ex art. 5 ter, L. n. 89/2001 depositato l’8.04.2024 da avverso il decreto monocratico di rigetto n. cronol. 463/2025 emesso da questa Corte di Appello in data 21/10/2025 nell’ambito del procedimento n. R.G.V.G. 347/2025;
considerato che, con ricorso promosso ai sensi della L. 89/2001, l’odierna opponente aveva domandato l’equa riparazione dei danni derivanti dall’irragionevole durata del procedimento fallimentare relativo alla RAGIONE_SOCIALE. apertosi con sentenza dichiarativa del fallimento datata 24/09/2012 e tuttora pendente;
considerato che l’art. 2 comma 2 -bis della L.89/2001 ha fissato il termine di durata ragionevole per le procedure concorsuali in anni 6, mentre nel caso che ci occupa il procedimento si è protratto per oltre 12 anni, con l’effetto di una eccedenza temporale di oltre 6 anni;
osservato come il primo giudice avesse respinto la richiesta di indennizzo formulata dalla ricorrente stante che dall’esame documentale era stata provata l’insussistenza del danno lamentato dagli istanti. In particolare, aveva evidenziato che, sin dalla relazione ex art. 33 LF depositata dal curatore in data 07/12/2012, nonché dagli stati passivi del 06/02/2013 e del 14/04/2014 (richiamati nella relazione finale in atti), e quindi ben prima della maturazione del termine di sei anni considerato ragionevole ex art. 2 c. 2 bis l. n. 89/2001 per la durata della procedura fallimentare, decorrente dal decreto di ammissione al passivo, l’istante ebbe l’assoluta certezza dell’impossibilità di soddisfazione del proprio credito oggetto di domanda di insinuazione allo stato passivo presentata in data 06.01.2013, venendo ammesso in via chirografaria per l’importo di € 23.494,75, a fronte di un passivo di oltre 6 milioni di euro e la presenza di crediti privilegiati ammessi per € 264.386,93.
Pertanto, il successivo decorso del tempo non aveva arrecato alcun danno all’istante, non residuando nessuna incertezza in ordine all’esito della procedura ed in ordine all’impossibilità di soddisfazione dell’intera massa dei crediti chirografari.
Inoltre, ha evidenziato, come ulteriore motivo di rigetto, che ‘l’istante non risulta avere espletato nel corso degli anni nessuna attività in relazione alla procedura in oggetto’.
Ciò premesso, l’opponente ha chiesto la riforma del decreto impugnato e, in accoglimento della domanda introduttiva, la condanna del al pagamento della somma di € 5.600,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, liquidando l’indennizzo per l’intera durata del procedimento presupposto fino alla data della decisione sulla presente opposizione, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese (€ 54) e compensi di entrambe le fasi del giudizio, con l’aumento del 30%
per la predisposizione ed il deposito telematico dell’atto, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Ha in proposito deAVV_NOTAIOo che la motivazione della decisione impugnata è contraria ai principi giurisprudenziali di legittimità (Cass. n. 2615/21; Cass. n. 19555/2021, Cass. 16753/22; Cass. n.12363/2023), che, al contrario, riconoscono il diritto al risarcimento del danno da eccessiva durata anche nel caso di procedura fallimentare senza un attivo realizzabile; quindi, anche laddove vi sia previsione di un esito sfavorevole per il ricorrente. L’asserita ‘consapevolezza’ dell’incapienza del fallimento è dunque un prerequisito risarcitorio che la legge non prevede, mentre va ricordato che l’ammissione al passivo fallimentare corrisponde all’accoglimento della domanda proposta dal creditore in quel processo, senza alcuna possibilità/facoltà/diritto per il giudice dell’equa riparazione di rimeditare questa decisione. Di contro, gli estremi delle pronunce della Corte di Cassazione richiamate nel provvedimento impugnato non appaiono pertinenti. Da ultimo, con riferimento all’ulteriore infondato argomento adAVV_NOTAIOo nel decreto a sostegno del rigetto, ossia al fatto che ‘l’istante non risulta avere espletato nel corso degli anni nessuna attività in relazione alla procedura in oggetto’, ha osservato che non è chiaro quali ‘attività’ la ricorrente avrebbe dovuto espletare nella pendente procedura, non prevedendo la legge fallimentare alcun potere in tal senso in capo ai creditori e non potendo la Corte d’Appello introdurre condizioni ‘pretorie’ di procedibilità della domanda di equa riparazione. Ha peraltro citato più recenti decisioni della Cassazione del medesimo tenore che hanno cassato decreti emessi da questa Corte d’Appello di contenuto identico a quello impugnato (Cass. n. 21255/2025, Cass. n. 3795/2024)
Il , ritualmente citato, non si è costituito in questo grado del giudizio.
Il ricorso è fondato.
Il primo motivo è fondato. Il granitico orientamento della Suprema Corte esclude, infatti, qualsiasi rilevanza della consapevolezza del creditore, sia originaria che sopravvenuta, di soddisfare il proprio credito, ai fini del diritto all’indennizzo per la durata irragionevole del processo (cfr., tra le tante, Cass. 2615/2021 e, più di recente, Cass. 21225/2025 ove, proprio con riferimento ad un provvedimento, dal contenuto analogo sul punto in questione a quello gravato in questa sede, della Corte di Appello di L’Aquila, l’argomentazione del giudice di prime cure è stata stigmatizzata dalla Suprema Corte).
Il secondo motivo è, del pari, fondato. La legge non pone alcun onere di impulso a carico del creditore ai fini dell’accelerazione della liquidazione dell’attivo o della chiusura della
procedura, attività rispetto alle quali il creditore ammesso al passivo è peraltro privo di poteri competendo le stesse al curatore e al Tribunale.
Dunque, in accoglimento dell’opposizione, la domanda d’indennizzo va accolta.
Circa il quantum , tenuto conto dei parametri di legge (ed, in particolare, della entità e della natura chirografaria del credito ammesso al passivo, e del numero dei creditori ammessi al passivo del fallimento, comunque indicativo della complessità della procedura), può assumersi come base della liquidazione del danno non patrimoniale in favore della parte ricorrente l’importo annuo di € 400,00 (pari al minimo di legge), senza gli aumenti facoltativi di cui all’art. 2bis, comma 1, della L. 89/2001, cosicché l’importo da liquidare ammonta ad € 2.800,00 complessivi; somma sulla quale competono gli interessi richiesti, ma non la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell’obbligazione (Cass. 18150/2011); vanno conteggiati infatti n. 7 anni, posto che il dies a quo decorre dalla data di deposito della domanda di ammissione al passivo che risale al 6/01/2013, dovendosi considerare, come richiesto dall’opponente, anche il tempo nelle more trascorso fino al deposito del ricorso in opposizione, avvenuto il 4/12/2025 3/08/2025 (Cass. (ord.) 5.9.2019, n. 22300), essendo superati i 12 anni, 06 mesi (12 anni e 11 mesi), così dovendosi considerare una durata di 7 anni oltre la soglia di quella ragionevole, ossia i sei anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale.
Le spese seguono la soccombenza. Il va, pertanto, condannato alla rifusione in favore della opponente delle spese del presente procedimento liquidate come in dispositivo alla stregua del d.m. 147/2022 e dell’importo del decisum , valori minimi data la semplicità delle questioni trattate, e senza applicazione dell’aumento di cui all’art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55/2014 e ss. mm. perché il numero dei documenti allegati è esiguo per cui il collegamento telematico presente non ha significativamente inciso positivamente sulla loro consultazione e fruizione, con distrazione in favore del difensore antistatario;
P.Q.M.
in accoglimento dell’opposizione ed in riforma del decreto opposto;
Ingiunge al di pagare a , senza dilazione, a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata della procedura concorsuale di cui in motivazione la somma di € 2.800,00, oltre interessi dalla domanda sino al saldo;
condanna il a rimborsare alla parte opponente e per essa al suo difensore distrattario AVV_NOTAIO, le spese processuali, liquidate, quanto alla prima fase innanzi al Tribunale, in € 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CAP come per legge, ed € 27,00 per spese esenti, e, quanto alla presente fase, in € 1.458,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, ed € 27,00 per spese esenti.
Così deciso in L’Aquila nella Camera di consiglio dell’11/2/2026
Il AVV_NOTAIO est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME