Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28708 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28708 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 7515/2022 proposto da:
COGNOME NOME , difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difeso dalla RAGIONE_SOCIALE;
-resistente- contro il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari n. 15/2021 depositato il 17/01/2022.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21/09/2023.
Fatti di causa
Nella fase ingiuntiva del processo di equa riparazione sono stati liquidati € 3.200 di indennizzo. La ricorrente in opposizione omette di notificare al RAGIONE_SOCIALE il ricorso e il decreto di fissazione di udienza. L’opposizione è dichiarata improcedibile perché non è stata allegata
una causa non imputabile che abbia impedito il rispetto del termine di notificazione.
Ricorre la parte privata con un motivo. Il RAGIONE_SOCIALE deposita atto di costituzione.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
L’unico motivo denuncia ex artt. 3 l. 89/2001, 136, 737, 337 c.p.c. e 12 co. 2 Preleggi che la Corte di appello abbia considerato che l’inosservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza precluda la concessione di un nuovo termine per provvedervi.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nel processo di equa riparazione, il termine per la notifica alla controparte del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza non è previsto dalla legge come perentorio. Nell’ipotesi in cui entro tale termine la notifica sia omessa o giuridicamente inesistente e il resistente non si sia costituito, il giudice concede al ricorrente -ad instar dell’art. 291 c.p.c., per cui è irrilevante che manchi l’attestazione di un fatto non imputabile che abbia impedito il rispetto del termine originario – un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale il ricorrente è tenuto a rinnovare la notifica. Si dà così continuità all’indi rizzo RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, sul quale cfr. Cass. 15763/2023, con rinvio a Cass. SU 5700/2014; v. anche Cass. n. 8421/2014; Cass. n. 18113/2015.
-Nel caso in esame, la Corte d’Appello non si è attenuta a tale principio e pertanto è cassato il provvedimento impugnato. È rinviata la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.